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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 03922/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib.

Libertà di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 24 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del gip del Tribunale di Napoli del 25 marzo 2021 che disponeva la custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo a suo carico la gravità degli indizi per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen.

Confermava, in particolare che il ricorrente aveva gestito un'area di spaccio nel!' area del "parco Verde", come emerso dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia.

Il Tribunale riteneva determinanti tali dichiarazioni valutando altresì le deduzioni della difesa sulle apparenti discrasie del narrato dei vari collaboratori che giustificava con il fatto che le vicende in oggetto si dipanavano in vari anni, corrispondendovi variazioni della organizzazione dello spaccio; in definitiva, quindi, le dichiarazioni dei collaboratori trovavano riscontro reciproco.

Confermava anche la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 essendo emerso come le aree di spaccio della zona fossero sotto il controllo della banda camorristica dei Occarelli - Sautto cui andava parte dei proventi, garantendo tale banda protezione da eventuali avversari, monopolio delle vendite nonché gli approvvigionamenti della droga da vendere al dettaglio.

Iaccarino ricorre contro tale decisione e, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità.

Previa trascrizione delle parti ritenute rilevanti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valutate ai fini della applicazione della misura, rileva come le stesse non siano sovrapponibili non giustificando la attribuzione al ricorrente del ruolo di gestore della "piazza di spaccio".

Tale ricorso va ritenuto inammissibile sia per la assoluta genericità limitandosi a succinti riferimenti ad alcune delle dichiarazioni utilizzate non confrontandosi col contenuto complessivo del provvedimento impugnato che, comunque, perché in ogni caso anziché segnalare carenze della motivazione o suoi significativi vizi logici invoca una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

Valutate le ragioni della inammissibilità, sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Roma, così deciso il 21 ottobre 2021 Il qnsigliere estensore il Presidente I igi [OSCURATO:PERSONA] f no Angel(di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 24 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del gip del Tribunale di Napoli del 25 marzo 2021 che disponeva la custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo a suo carico la gravità degli indizi per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen. Confermava, in particolare che il ricorrente aveva gestito un'area di spaccio nel!' area del "parco Verde", come emerso dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia. Il Tribunale riteneva determinanti tali dichiarazioni valutando altresì le deduzioni della difesa sulle apparenti discrasie del narrato dei vari collaboratori che giustificava con il fatto che le vicende in oggetto si dipanavano in vari anni, corrispondendovi variazioni della organizzazione dello spaccio; in definitiva, quindi, le dichiarazioni dei collaboratori trovavano riscontro reciproco. Confermava anche la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 essendo emerso come le aree di spaccio della zona fossero sotto il controllo della banda camorristica dei Occarelli - Sautto cui andava parte dei proventi, garantendo tale banda protezione da eventuali avversari, monopolio delle vendite nonché gli approvvigionamenti della droga da vendere al dettaglio. Iaccarino ricorre contro tale decisione e, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità. Previa trascrizione delle parti ritenute rilevanti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valutate ai fini della applicazione della misura, rileva come le stesse non siano sovrapponibili non giustificando la attribuzione al ricorrente del ruolo di gestore della "piazza di spaccio". Tale ricorso va ritenuto inammissibile sia per la assoluta genericità limitandosi a succinti riferimenti ad alcune delle dichiarazioni utilizzate non confrontandosi col contenuto complessivo del provvedimento impugnato che, comunque, perché in ogni caso anziché segnalare carenze della motivazione o suoi significativi vizi logici invoca una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Valutate le ragioni della inammissibilità, sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, così deciso il 21 ottobre 2021 Il qnsigliere estensore il Presidente I igi [OSCURATO:PERSONA] f no Angel(di
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