CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 13553/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 e s.m.i. 12-40679/2023 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come pure richiesto dal Procuratore generale con le conclusioni scritte trasmesse in data 24 gennaio 2024, per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi solo ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sull'accertamento della penale responsabilità (concorso in rapina impropria), che la Corte ha argomentato con logica e congruente motivazione, del tutto congruente con le evidenze raccolte nel corso del giudizio abbreviato. Le critiche esposte dai ricorrenti riguardano, dunque, profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del momento euristico della prova. In tal senso, entrambi i ricorsi finiscono con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare decisione assunta in primo grado, riducendo solo la sanzione criminale, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione del fatto-reato ad opera della persona offesa e del correo chiamante in correità (convergente sulla dinamica del fatto e sulla identificazione dei responsabili) è rimasta del tutto coerente, anche quanto a descrizione qualificante della condotta. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - le astratte ipotesi alternative (neppure confortate da elementi obiettivi) introdotte dalle difese appaiono del tutto irragionevoli, come esposto in sentenza di appello, e non assumono alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di ,una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, del 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). 12-40679/2023 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condan.na dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 202