CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Terni n.592/2024 depositata il11/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 22420/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 16306/2026Data pubblicazione 26/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Mauro Criscuolo