CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE di APPELLO di BARI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia, in data 30/05/2016, aveva dichiarato l'imputato colpevole di rapina pluriaggravata e porto illegale di un'arma da sparo in luogo pubblico, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione degli articoli 495 e 129 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (che sarebbe inficiata da mancata considerazione dell'alibi e delle reali fattezza fisiche dell'imputato), nonché quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.1. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilrnente valorizzato: - a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, i plurimi indizi, motivatamente ritenuti gravi, precisi e concordanti, riepilogati a pagg. 3 e seguente della sentenza impugnata; - a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti, i gravi e specifici precedenti penali e l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, di apprezzabile meritevolezza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle z spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazi