CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624, 62 n. 4 cod. pen., perché al fine di trarre profitto per sé, si impossessavano di quattro confezioni di carne bovina del valore complessivo di 19,16 euro, sottraendoli alla [OSCURATO:SOCIETA]. che le deteneva esposte per la vendita all'interno dell'esercizio commerciale di via Giovanni XXIII, non pagando il relativo importo all'uscita dalle casse, con la circostanza attenuante dell'avere cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (in Carmagnola, in data 11/11/2009). 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono, con due distinti atti, i difensori delle imputate. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con cui si deducono: 3.1. Erronea applicazione della legge penale, nonché assoluta carenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del furto consumato invece che tentato. 3.2. Erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., nonché carenza della motivazione per la ritenuta sussistenza della contestata recidiva. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda sui seguenti tre motivi: 4.1. Vizio di motivazione in relazione all'invocata ipotesi del tentativo di cui all'art. 56 cod. pen. 4.2. Vizi di motivazione con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 6, giacché l'imputata aveva provveduto al risarcimento del danno. 5. In data 29/09/21 sono pervenute in cancelleria conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con cui si ribadiscono i motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. 6. Il Procuratore generale conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Con riguardo al comune motivo con cui si invoca la qualificazione del reato come tentato anziché consumato, si osserva che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che individuano il momento di consumazione del delitto di furto, in quanto «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez. 5, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), di guisa che «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n.7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483). Ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito, anche solo momentaneamente, l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, pur se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi. Secondo siffatto paradigma si declinano i criteri ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in caso di furto in supermercato, «il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. U, Sentenza n.52117del 17/07/2014, PG in proc. Prevete, Rv. 261186). Ai fini della configurabilità del tentativo, occorre, dunque, che il complesso delle cautele adottate dal soggetto passivo del reato consenta un contestuale intervento impeditivo che, di fatto, precluda all'agente l'esercizio di autonomi poteri dispositivi sulla cosa, escludendo ex ante il pericolo di definitiva dispersione del bene sottratto. In riferimento al monitoraggio dell'azione da parte delle Forze dell'ordine, secondo il costante avviso di codesta giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, giacché l'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Rv. 267266, cit.). Nel caso in esame, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto configurata la concreta fattispecie nella forma consumata. Nonostante il monitoraggio dell'azione antigiuridica, realizzato dalla P.G. attraverso un servizio di osservazione e controllo, le agenti hanno potuto completare l'impossessamento della merce, portandola oltre la barriera delle casse, venendo fermate solo nel parcheggio. Questa Corte ha avuto modo di osservare che non è giuridicamente condivisibile la tesi secondo cui la predisposizione di un servizio di osservazione delle Forze di Polizia osti alla configurabilità del reato in forma consumata in quanto, in simile evenienza, all'agente sarebbe impedito il definitivo impossessamento della res furtiva, con conseguente configurabilità della sola fattispecie tentata. La circostanza che l'impossessamento della refurtiva in danno della vittima sia avvenuto sotto il controllo delle Forze dell'ordine non esclude la consumazione del reato nei casi in cui le stesse siano intervenute soltanto dopo il conseguimento - anche se soltanto per un breve lasso di tempo - del possesso della refurtiva da parte dell'agente. Il reato si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, senza che assuma rilievo il consolidamento di tali eventi nel tempo, concretizzandosi la lesione del bene giuridico protetto con l'autonoma disponibilità della refurtiva da parte dell'agente, e il correlativo spossessamento del legittimo detentore, prescindendo da qualsiasi criterio spazio- temporale (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01). Di tale ricostruzione la Corte di merito ha dato analiticamente conto in motivazione, conferendo al fatto la conseguente valutazione giuridica secondo un percorso giustificativo corretto e completo, che si sottrae a censure nella presenta sede di legittimità. Il secondo motivo sollevato da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva e alla relativa motivazione, è parimenti inammissibile atteso che esso non risulta sollevato in sede di appello e, pertanto, non è proponibile in questa sede. Invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 3. I restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] appaiono entrambi manifestamente infondati, nonché generici, perché non si confrontano con la compiuta motivazione resa dai Giudici di merito. Quanto all'invocata causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, correttamente la sentenza impugnata l'ha esclusa in radice in ragione dei precedenti a carico delle imputate, le quali hanno riportato condanne per furto, di talché non può certo dirsi che la condotta delittuosa per cui si procede costituisca un comportamento non abituale. Con riguardo, poi, al diniego dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, cod. pen., congruamente la Corte territoriale ha ricordato che essa si applica quando l'imputato risarcisca il danno ovvero operi le restituzioni prima del giudizio e non quando, invece, come verificatosi nel caso di specie, egli sia costretto a restituire il maltolto per l'intervento delle Forze dell'ordine. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2