CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 29920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento impugnato in questa sede ha rigettato l'istanza dì riesame proposta avverso il provvedimento del del Tribunale della stessa città del 5 gennaio 2022 che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina, lesioni aggravate e furto in abitazione. 2. Ha proposto ricorso la difesa del ricorrente deducendo, con unico articolato motivo di ricorso, vizio di motivazione - conseguente al travisamento della prova dichiarativa - con conseguente violazione di legge quanto all'applicazione degli artt. 624 e 628 cod. pen., con riguardo all'indimostrata relazione diretta tra la condotta violenta e il successivo impossessamento, che imponeva di qualificare i fatti come integranti esclusivamente i reati di lesioni in danno della vittima e di furto; reato quest'ultimo che concerneva un'unica condotta di impossessamento e non, come argomentato dal Tribunale, fatti autonomi e cronologicamente distinti, in totale contrasto con le dichiarazioni rese dalla vittima; egualmente viziata la motivazione quanto al giudizio espresso circa l'attendibilità della persona offesa, avendo pretermesso le evidenti contraddizioni nell'indicazione dell'ammontare delle somme oggetto delle sottrazione commessa dall'indagato e pur avendo escluso l'attendibilità del dichiarato quanto all'impossessamento di una telecamera, che il Tribunale aveva ritenuto essere avvenuto il gìorno precedente rispetto a quello dell'ipotizzata sottrazione del denaro; né poteva ritenersi logica la motivazione che aveva giustificato le rilevate contraddizioni e discrasie in ragione dell'età avanzata della vittima, trattandosi di elemento incidente in toto sul giudizio d'attendibilità che doveva essere condotto sulle dichiarazioni considerate. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti oltre che manifestamente infondato. 1.1. Pur evocando il travisamento della prova (da cui discenderebbe il travisamento nell'operata ricostruzione in fatto e la conseguente errata applicazione delle norme penali in punto di qualificazione dei fatti ascritti) il ricorso si sostanzia in una differente rilettura dei dati indiziar -i, peraltro in contrasto con l'applicazione di pacifici principi di diritto. Così, quanto al profilo della correlazione (ritenuta mancante) tra la condotta violenta posta in essere dall'indagato - determinata da motivi di gelosia e che cagionava le lesioni accertate e medicate alla vittima - e il successivo impossessamento del denaro custodito nell'abitazione dall'anziana persona offesa, il ricorrente ignora insegnamento di legittimità che annette valenza caratterizzante l'impossessamento della cosa altrui al contesto violento in cui si realizza la condotta predatoria, pur se precedente rispetto all'azione della sottrazione (come statuito già da Sez. 1, n. 9301 del 22/04/1980, Donato, Rv. 145930 - 01: «in caso di sottrazione di una cosa mobile al cospetto del detentore, dopo che questi è stato vittima dei reati di violazione di domicilio commessa con violenza sulle cose ed alla persona e di violenza carnale l'estremo della minaccia come modalità d'azione della sottrazione ed elemento costitutivo della rapina è in re ipsa, senza bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente direttamente collegata con l'azione furtiva, dovendosi aver riguardo all'attività complessiva del colpevole, improntata tutta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire delle precedenti costrizioni nell'assistere impotente alla depredazione dei suoi averi»; principio ribadito in tempi più recenti da Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv. 268173 - 0), considerato altresì che l'elemento psicologico previsto per il delitto di rapina può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644 - 01). Analogamente, il travisamento delle dichiarazioni della vittima, che aveva riferito della contestuale sottrazione del denaro e dell'apparecchiatura per la registrazione di immagini presente nell'abitazione, non sussiste poiché il Tribunale, con motivazione logica e aderente ai dati raccolti, ha evidenziato come la visione delle immagini di quell'impianto documentavano l'ingresso dell'indagato nell'abitazione della vittima in un contesto temporale in cui quest'ultima si era allontanata dall'abitazione, circostanza che fondatamente induceva a ritenere dimostrato l'impossessamento dell'apparecchiatura (che dopo la registrazione di quelle immagini non aveva più incamerato altri dati) in un contesto diverso da quello narrato dalla vittima; situazione questa che, al pari di altre imprecisioni e contraddizioni, è stata valutata complessivamente dal Tribunale con giudizio ancorato ai dati fattuali emersi, senza alcun travisamento - inteso come inserimento di dati non rilevabili dalle emergenze acquisite o come soppressione di informazioni positivamente risultanti dalle indagini - ma con giudizio coerente con i dati obiettivi e correttamente espresso nella considerazione delle qualità soggettive della fonte dichiarativa. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimentì di