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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12681/2026

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ribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M.

Fiore, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimentodella continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili:a. sentenza del Tribunale di Crotone del 22 novembre 2023 per il delitto di truffa,commesso il 12 settembre 2019;b. sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell’11 aprile 2024 per il delitto diresistenza a pubblico ufficiale, commesso il 25 luglio 2020;c. sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 13 giugno 2024 per il delitto di furtoaggravato, commesso l’11 dicembre 2018;d. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2024 per i delitti di truffa esostituzione di persona, commessi nel mese di luglio del 2020.Il Tribunale ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso, in ragione dellediverse modalità e circostanze delle singole condotte, nonché della diversa tipologia deireati.Ha evidenziato come alcuna connessione con le altre fattispecie giudicate, anche avutoriguardo al bene giuridico tutelato, sia ravvisabile in relazione al delitto ex art. 337 cod. pen.,mentre in ordine ai reati, in prevalenza contro il patrimonio, oggetto delle restanti sentenzeha rimarcato l’ampio arco temporale, tra il 2018 e il 2020, in cui sono stati commessi.2.

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente si duole dell’illogico diniego della continuazione, rappresentando che ilvincolo è stato già riconosciuto in sede esecutiva in relazione a plurimi reati di truffa,commessi tra il 2018 e il 2021 in diverse aree del territorio nazionale, oggetto di sette diversesentenze di condanna.Deduce che le condotte criminose oggetto dell’istanza rivolta al giudice dell’esecuzioneafferiscono a truffe commesse sulla rete e a reati connessi, collocabili nel medesimo arcotemporale, richiamando recente pronuncia favorevole emessa da questa Corte a seguito diimpugnazione da parte del medesimo ricorrente del provvedimento di rigetto di precedenteistanza ex art. 671 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita parziale accoglimento.2.

Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il giudicedell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendodi piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in ordine allasussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi, qualora sia statoirrevocabilmente accertato che la reiterazione di episodi criminosi riconducibili a unospecifico tipo legale, in un determinato ambito cronologico, sia espressione di un disegnounitario, anziché frutto di determinazioni estemporanee e di un mero stile di vita deviante: intal caso l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso, con riferimento ad episodi delmedesimo tipo, verificatisi in un periodo intermedio, deve essere oggetto di dimostrazionerigorosa, fondata su puntuali e significative ragioni (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 3440 del19/02/1992, Olivieri, Rv. 189691-01; Sez. 1 n. 20471 del 2001, Rv. 219529, n. 19358 del2012, Rv. 252781; Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903-01; Sez. 1, n. 2867 del08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01).3.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo del principio appenaenunciato.A fronte della richiesta del condannato, rivolta ad estendere il già riconosciuto vincolodella continuazione alle truffe commesse il 12 settembre 2019 e il 7 luglio 2020, giudicatecon le sentenze del Tribunale di Crotone del 22 novembre 2023 e del Tribunale di LameziaTerme del 20 giugno 2024, rispettivamente indicate ai numeri 1 e 4 dell’ordinanzaimpugnata, il giudice dell’esecuzione ha omesso di confrontarsi col giudicato esecutivo,puntualmente prospettato nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., formatosi sullareiterataconsumazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di truffe online, espressive di unamedesimarisoluzione criminosa dispiegatasi nel più ampio arco temporale tra gennaio 2018 e luglio2021.A diversa conclusione deve, di contro, pervenirsi riguardo alle fattispecie di furtoaggravato e resistenza a pubblico ufficiale, difettando l’allegazione in ricorso di elementispecifici e concreti, sintomatici di un’unitaria risoluzione ideativa e volitiva che inglobi anchele truffe serialmente perpetrate, idonei ad infirmare le valutazioni del giudice di merito.3.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente ai reati di cui ainumeri 1 e 4 con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorso vanel resto dichiarato inammissibile.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai numeri 1 e 4 della stessaordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa personafisica.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimentodella continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili:a. sentenza del Tribunale di Crotone del 22 novembre 2023 per il delitto di truffa,commesso il 12 settembre 2019;b. sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell’11 aprile 2024 per il delitto diresistenza a pubblico ufficiale, commesso il 25 luglio 2020;c. sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 13 giugno 2024 per il delitto di furtoaggravato, commesso l’11 dicembre 2018;d. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2024 per i delitti di truffa esostituzione di persona, commessi nel mese di luglio del 2020.Il Tribunale ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso, in ragione dellediverse modalità e circostanze delle singole condotte, nonché della diversa tipologia deireati.Ha evidenziato come alcuna connessione con le altre fattispecie giudicate, anche avutoriguardo al bene giuridico tutelato, sia ravvisabile in relazione al delitto ex art. 337 cod. pen.,mentre in ordine ai reati, in prevalenza contro il patrimonio, oggetto delle restanti sentenzeha rimarcato l’ampio arco temporale, tra il 2018 e il 2020, in cui sono stati commessi.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente si duole dell’illogico diniego della continuazione, rappresentando che ilvincolo è stato già riconosciuto in sede esecutiva in relazione a plurimi reati di truffa,commessi tra il 2018 e il 2021 in diverse aree del territorio nazionale, oggetto di sette diversesentenze di condanna.Deduce che le condotte criminose oggetto dell’istanza rivolta al giudice dell’esecuzioneafferiscono a truffe commesse sulla rete e a reati connessi, collocabili nel medesimo arcotemporale, richiamando recente pronuncia favorevole emessa da questa Corte a seguito diimpugnazione da parte del medesimo ricorrente del provvedimento di rigetto di precedenteistanza ex art. 671 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita parziale accoglimento.2. Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il giudicedell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendodi piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in ordine allasussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi, qualora sia statoirrevocabilmente accertato che la reiterazione di episodi criminosi riconducibili a unospecifico tipo legale, in un determinato ambito cronologico, sia espressione di un disegnounitario, anziché frutto di determinazioni estemporanee e di un mero stile di vita deviante: intal caso l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso, con riferimento ad episodi delmedesimo tipo, verificatisi in un periodo intermedio, deve essere oggetto di dimostrazionerigorosa, fondata su puntuali e significative ragioni (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 3440 del19/02/1992, Olivieri, Rv. 189691-01; Sez. 1 n. 20471 del 2001, Rv. 219529, n. 19358 del2012, Rv. 252781; Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903-01; Sez. 1, n. 2867 del08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01).3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo del principio appenaenunciato.A fronte della richiesta del condannato, rivolta ad estendere il già riconosciuto vincolodella continuazione alle truffe commesse il 12 settembre 2019 e il 7 luglio 2020, giudicatecon le sentenze del Tribunale di Crotone del 22 novembre 2023 e del Tribunale di LameziaTerme del 20 giugno 2024, rispettivamente indicate ai numeri 1 e 4 dell’ordinanzaimpugnata, il giudice dell’esecuzione ha omesso di confrontarsi col giudicato esecutivo,puntualmente prospettato nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., formatosi sullareiterataconsumazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di truffe online, espressive di unamedesimarisoluzione criminosa dispiegatasi nel più ampio arco temporale tra gennaio 2018 e luglio2021.A diversa conclusione deve, di contro, pervenirsi riguardo alle fattispecie di furtoaggravato e resistenza a pubblico ufficiale, difettando l’allegazione in ricorso di elementispecifici e concreti, sintomatici di un’unitaria risoluzione ideativa e volitiva che inglobi anchele truffe serialmente perpetrate, idonei ad infirmare le valutazioni del giudice di merito.3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente ai reati di cui ainumeri 1 e 4 con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorso vanel resto dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai numeri 1 e 4 della stessaordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa personafisica.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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