Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 31760/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TR), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 05/12/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona in composizione monocratica, su conforme richiesta delle parti, applicava ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa ciascuno, in relazione al reato a loro ascritto.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Simone G. Bergamini, deducendo violazione di legge quanto alla pena irrogata ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi degli imputati sono manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano".

Pacificamente, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez.

F., n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761).

Quanto alla pena, come si evince dalla determinazione della stessa in relazione alla fattispecie di furto aggravato ascritta ai ricorrenti, non si versa in caso di pena illegale, solo caso in cui è ammesso il ricorso per cassazione in tema di pena avverso sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.

Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23/05/2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TR), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 05/12/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona in composizione monocratica, su conforme richiesta delle parti, applicava ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa ciascuno, in relazione al reato a loro ascritto. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Simone G. Bergamini, deducendo violazione di legge quanto alla pena irrogata ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi degli imputati sono manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Pacificamente, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761). Quanto alla pena, come si evince dalla determinazione della stessa in relazione alla fattispecie di furto aggravato ascritta ai ricorrenti, non si versa in caso di pena illegale, solo caso in cui è ammesso il ricorso per cassazione in tema di pena avverso sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23/05/2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 31760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris