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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09028/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Martuccelli, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.43, è elettivamente domiciliata-domicilio digitale alle PEC: - [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] --ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - S.r.l., già fallita e assoggettata a sequestro e confisca condecreto del Tribunale di Salerno n.4/2014, in persona dei coadiutori eamministratori giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma,Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026via del Corso n.300, è elettivamente domiciliata -domicilio digitale allaPEC: [OSCURATO:EMAIL] --controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1229/2021depositata il 01/09/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlessandro Pepe, che ha concluso per rigetto del ricorso.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ceduto a TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a., con contrattodi compravendita del 10.4.1996, quattro appartamenti facenti parte di duefabbricati bifamiliari in Capaccio (SA), località Laura; all’epoca dellacompravendita era pendente avanti al Tribunale di Salerno una proceduraprefallimentare nei confronti della società venditrice definita, all’esitodell’accoglimento del ricorso contro il provvedimento di rigettoinizialmente pronunciato dal Tribunale di Salerno, con la sentenzadichiarativa del fallimento della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del24/[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva convenuto ingiudizio avanti al Tribunale di Salerno TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a., poi divenutaCFR Hipermarchè s.a., chiedendo che fosse accertata la simulazioneassoluta del citato contratto di compravendita del 10.4.1996 eformulando, in via subordinata, anche domande di revocatoria, ordinaria efallimentare.

L’atto di citazione era stato notificato alla società convenutache, costituendosi, aveva contrastato le pretese attoree e aveva, altresì,chiamato in causa il notaio rogante, [OSCURATO:PERSONA], ritenendoloNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026responsabile dell’annullabilità degli atti rogati per non aver verificato chel’amministratore della stessa TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a. non era munito, secondol’asserzione della stessa interessata, del potere di sottoscriverli (sarebbemancata, secondo la società, la necessaria autorizzazione dell’assembleadei soci), e l’amministratore dell’epoca, [OSCURATO:PERSONA], chiedendonela condanna al risarcimento dei danni.

Ammesse le prove richieste dalleparti, il giudizio era stato sospeso in attesa dell’esito delle impugnazioniproposte contro il provvedimento che aveva disposto, a carico dellasocietà fallita, la confisca dei beni quale misura di prevenzionepatrimoniale ex d. lgs. n. 159/2011 (vi erano stati due provvedimenti, ilprimo revocato definitivamente il 23.4.2013, il secondo pronunciato il9.7.2013: mentre il processo era sospeso era stata sottoposta ad analogamisura di prevenzione patrimoniale anche la società convenuta ma neisuoi confronti erano stati infine annullati tutti i provvedimenti diimposizione della misura).

Intervenuta la conferma del provvedimento cheaveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., il giudizio era stato riassunto ed infine, ricostituitosi ilcontraddittorio, il Tribunale di Salerno aveva – con la sentenza n.356/2017 - dichiarato la simulazione assoluta della compravenditaimmobiliare del 10.4.1996 e respinto tutte le altre domande proposte dallasocietà convenuta.2.

Aveva proposto impugnazione CFR Hipermarchè s.a., già TMTUnitrading s.a., citando avanti alla Corte d’Appello di Salerno sia la societàdell’amministratore di TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a., [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, chiamati in causanel giudizio di primo grado.La Corte d’Appello aveva - con la sentenza n. 1229/2021 - respintol’appello proposto per le seguenti motivazioni -che si sintetizzano perquanto ancora di interesse-:Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026- rispetto all’accertamento conseguente alla domanda di declaratoria disimulazione assoluta, la posizione del curatore fallimentare della societàapparente venditrice non era solo quella del creditore del simulatoalienante ma cumulava sia la posizione del fallito (quale partecontrattuale), sia quella di terzo in luogo dei creditori: il curatorefallimentare poteva proporre l’azione anche in assenza di un credito certo,salva l’ipotesi di intervenuta chiusura del fallimento per pagamento di tuttii creditori, senza alcun onere di dimostrare la preesistenza di creditipregiudicati dall’atto simulato;- sotto il profilo della legittimazione ad processum, gli amministratorigiudiziari dei beni e delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano subentrati allacuratela fallimentare in forza del provvedimento di sequestro -poi divenutodi confisca-, che consentiva loro di esercitare non solo le funzioni dicustodia di quanto sottoposto alla misura cautelare ma anche tutti i diritticonnessi alla titolarità delle quote sociali, nonché i poteri gestori e diamministrazione; la loro legittimazione era proseguita dopo la confiscadefinitiva che aveva sostituito la misura cautelare del sequestro e, rispettoall’azione di simulazione sub iudice, essa derivava non dagli artt. 63 e 64d. lgs. n. 159/2011 ma, più in generale, dal subentro degli amministratorigiudiziari di nomina penale all’esercizio di tutte le azioni spettanti allasocietà fallita quando, come nel caso di specie, i provvedimenti disequestro e successiva confisca di prevenzione abbiano ad oggetto tuttol’attivo fallimentare; pertanto, al pari del curatore, anche gliamministratori giudiziari della società erano legittimati a proseguirel’esercizio dell’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte delcontratto simulato, con conseguente infondatezza del motivo di appello;- nel merito, i motivi di appello non criticavano in modo puntuale lasentenza nella parte in cui era stata ritenuta raggiunta la prova presuntivadella simulazione assoluta, con esplicita valorizzazione di plurimi elementiindiziari; per superare la ricostruzione del primo Giudice la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026aveva allegato tardivamente (in comparsa conclusionale, dopo laformazione dell’atto d’appello e quindi dopo aver consumato il potere diimpugnazione) altre circostanze di fatto, quali la definitiva revoca dellemisure di prevenzione e suo carico e l’emersione, nel corso deiprocedimenti penali coinvolgenti gli amministratori delle società,dell’effettivo pagamento dei quattro appartamenti oggetto della venditaritenuta simulata, di cui non si doveva tenere conto senza necessità dimotivazione appunto perché intempestivamente rilevate.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi diGiuseppe Latronico, la Corte d’Appello aveva rilevato che la loro chiamatain causa era stata effettuata in relazione alla domanda subordinata diannullamento del contratto di compravendita pure formulata in primogrado da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con richiesta, in tal caso, della loro condannaal risarcimento dei danni (per non aver verificato che l’amministratoredella [OSCURATO:PERSONA] non aveva il potere di sottoscriverli); l’accertamento dellasimulazione assoluta del contratto, richiesto in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. e accolto dal Giudice di primo grado con sentenza confermataall’esito del giudizio di appello, comportava che la posizione di RaimondoMalinconico e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere consideratasolo ai fini della regolamentazione delle spese processuali, poste a caricodi CFR Hipermarchè s.a. anche per il grado di appello (limitatamente allasola [OSCURATO:PERSONA], costituitasi nel giudizio di impugnazione).3.

CFR Hipermarchè s.a., già TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a., ha proposto ricorsoper cassazione, affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata dagli amministratori giudiziari, la soladestinataria del ricorso per cassazione, ha depositato controricorso.Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorsoed entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.Alla pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] haNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026richiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA],per la ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato lerispettive difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Occorre premettere che non sussistono i presupposti per disporrel’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -eredi di GiuseppeLatronico-, ai quali non è stato notificato il ricorso per cassazione: essi,pur parti nel giudizio di primo grado e in quello di appello, non sonolitisconsorti necessari (la domanda subordinata di annullamento delcontratto di compravendita, in relazione alla quale era stata giustificata laloro chiamata in causa, non è stata esaminata per intervenutoaccoglimento della domanda principale di simulazione assoluta e, dallasentenza d’appello, non risulta essere stata reiterata nel giudizio diimpugnazione dalla società vincitrice ai sensi dell’art. 346 c.p.c.) e nonsono in questa sede destinatari di domande né da parte di [OSCURATO:PERSONA].r.l., né da parte di CFR Hipermarchè s.a.Si richiama altresì, in proposito, tenuto conto dell’esito del ricorso perle motivazioni che saranno di seguito illustrate, l’orientamentointerpretativo di questa Corte di legittimità, secondo il quale il principiocostituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice diadottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per ilrispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione delgiudizio.

Pertanto la circostanza che il ricorso per cassazione non sia statonotificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio,rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente,quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbiaformulato domande nei confronti di tale parte contumace -cfr.

Cass. n.18375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale eNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026rispondente alla ratio dell’art. 111 Cost., che non vi sono ragioni perlimitare alle sole ipotesi di omessa notificazione del ricorso alla partecontumace nei gradi di merito; cfr. anche Cass. n. 10839/2019, nel sensoche i possibili rilievi di carattere processuale cedono, in applicazione delprincipio della ragione più liquida, nei casi in cui l’esito dell’impugnazionerenderebbe meramente formale l’attività da essi richiesta, coningiustificato allungamento dei tempi del processo in violazione deldisposto dell’art. 111 Cost.-.2.

Con il primo motivo di ricorso CFR Hipermarchè s.a. lamenta la Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (nonché, occorrendo,violazione o falsa applicazione ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.), degli artt.75, comma 3, e 81 c.p.c., dell’art 14 delle disposizioni sulla legge ingenerale (cd.

“preleggi”) del c.c., dell’art. 43, comma 1, r.d. 16 marzo1942, n. 267, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 64,comma 9 e 63, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Nullità e/oerroneità della Sentenza della Corte d’appello per non aver rilevatol’insanabile carenza di legittimazione processuale e di rappresentanza, ecomunque anche la carenza di legittimazione ad agire, degliamministratori giudiziari dei beni e delle quote di [OSCURATO:PERSONA] ariassumere e proseguire il giudizio (spettando, al contrario, lalegittimazione e rappresentanza al curatore fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]) .La ricorrente deduce l’erroneità della pronuncia d’appello, nella partein cui ha considerato gli amministratori giudiziari di nomina penale dellasocietà già fallita legittimati a proporre e subentrare nell’esercizio di tuttele azioni spettanti alla società quando come nel caso di specie, ilsequestro e la successiva confisca di prevenzione hanno per oggettol’intera massa attiva fallimentare , e quindi a coltivare l’azione disimulazione contrattuale spettante alla parte venditrice del contrattosimulato.

Si assume che la Corte d’Appello non ha tenuto conto che,Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026 per il caso di fallimento, il d. lgs. n.159 del 2011 ha previsto unaipotesi di eccezionale legittimazione o sostituzione processuale degliamministratori giudiziari limitatamente a talune specifiche -einequivocabilmente limitate- azioni .

L’art. 64 d.lgs. cit. prevede, infatti,che se il sequestro di alcuni beni, e quindi l’amministrazione giudiziaria diquesti, interviene dopo la dichiarazione di fallimento, si applica l’art. 63,comma 8, e se vi siano azioni già proposte dal curatore, l’amministratorelo sostituisce nei processi in corso; in base all’indicato art. 63, co. 8,l’amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III,capo III del titolo II del RD n.267/1942, con gli effetti di cui all’art. 70del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzieconcernenti i beni oggetto di sequestro .Secondo la ricorrente, dalle disposizioni richiamate conseguirebbe chele uniche azioni proposte dal curatore fallimentare in cui l’amministratoreavrebbe potuto subentrare sono quelle elencate dall’art. 63, co. 8, cit.,che non disciplinano la legittimazione e/o il potere del curatore -e quindidell’amministratore giudiziario- di promuovere e/o subentrare nell’azionedi simulazione di cui agli artt. 1414 e s. c.c.

Ogni diversa interpretazionesarebbe, sempre secondo la ricorrente, contraria al disposto dell’art. 14disp. prel. al c.c. -in base al quale si dovrebbe escludere l’applicazioneanalogica, in caso di disposizioni normative di carattere eccezionale -e al disposto dell’art. 81 c.p.c. che prevede come tassativi i casi dilegittimazione straordinaria ad agire.

Quindi dopo la confisca, non essendostato chiuso il fallimento, le azioni esercitabili dagli amministratorigiudiziari sarebbero solo quelle individuate agli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9.d. lgs. n. 159/2011, competendo le altre azioni eventualmente al curatorefallimentare non affatto estromesso dalle sue funzioni: l’attivitàprocessuale illegittimamente svolta dagli amministratori non sarebbesanabile nemmeno ex art. 182 c.p.c.Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026Secondo la Corte d’Appello non sono né l’art. 63, né l’art. 64 d. lgs.cit. a dare giustificazione al subentro degli amministratori giudiziari nellaposizione della curatela nell’azione di simulazione sub iudice ma il fattoche sono stati sottoposti a sequestro e poi a confisca tutti i beni dellasocietà, costituenti l’intera massa attiva fallimentare (le quote, il capitalesociale ed i beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.): di conseguenza il subentronell’azione di simulazione è derivato dal subentro degli amministratorigiudiziari nell’esercizio di tutte le azioni spettanti alla società -aprescindere dal suo fallimento-.3.

Con il secondo motivo la sentenza d’appello viene sottoposta acritica per Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazioneall’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, agli artt. 1414 e 1416 c.c. e all’art.100 c.p.c.

Nullità e/o erroneità della sentenza della Corte d’appello pernon aver rilevato che, nel caso di specie, il curatore fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA] aveva agito in giudizio con l’azione spettante ai creditori sociali enon già con l’azione spettante al fallito.

Conseguente nullità e/o erroneitàdella sentenza impugnata nella parte in cui non ha rigettato la domanda disimulazione per omessa prova dei crediti legittimanti l’azione ex art. 1416,comma 2, c.c. .La ricorrente aggiunge che il curatore fallimentare aveva agito ingiudizio facendo valere la simulazione assoluta del contratto dicompravendita solo quale azione spettante ai creditori sociali del simulatovenditore, con esclusione dell’esercizio anche dell’azione a tutela delfallito: in conseguenza, sarebbe stata necessaria la dimostrazionedell’esistenza e consistenza dei crediti insinuati al passivo per la cui tutelaagiva ma alcuna prova in tal senso sarebbe stata offerta, emergendo anziche il fallimento non aveva passivo.

Anche per questo motivo sarebbecarente la legittimazione o comunque l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alsubentro nell’azione di simulazione.Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026La Corte d’Appello di Salerno ha rilevato sia la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla proposizione e alla coltivazione dell’azione di simulazione,sia la sua fondatezza emersa in via presuntiva da una serie di elementiindiziari (inesistenza di pagamenti, collegamento tra le due società facenticapo alla medesima persona fisica [OSCURATO:PERSONA], ubicazione dellasocietà acquirente, coinvolgimento della famiglia Meluzio nei procedimentipenali).4.

I due motivi si esaminano congiuntamente, perché connessi,richiedendo la soluzione di analoghe questioni giuridiche.Essi sono entrambi infondati.La nomina di uno o più -in caso di complessità della gestione-amministratori giudiziari nel caso di disposizione di misure di prevenzionepatrimoniali, ai sensi del d. lgs. n. 159/2011, è necessaria perl’amministrazione e la gestione dei beni colpiti dalla misura (di sequestro odi confisca preventiva non ancora definitiva) - cfr. l’art. 35 co. 1, d. lgs.cit.: Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dalcapo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegatoalla procedura e un amministratore giudiziario - in vista della lorodestinazione finale per l’ipotesi della conferma definitiva della misura -oper l’ipotesi della sua revoca definitiva-.

Il comma 5 dell’art.35 d. lgs. cit.dispone che L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblicoufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio.

Egliha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e allaconservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizidi impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine diincrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi .L’art. 40 d. lgs. cit. dispone, al comma 1, che Il giudice delegatoimpartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, ancheavvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degliarticoli 110, 111 e 112 ( si tratta dell’Agenzia nazionale perNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata), e il comma 3 specifica -per quanto qui interessa-che L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarremutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedereipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinariaamministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazionescritta del giudice delegato -il precedente art.39 conferma l’assistenzalegale a favore dell’Amministratore giudiziario per le controversie, anchein corso, relative ai beni sottoposti a misura di prevenzione, da partedell’Avvocatura dello Stato-.Le norme degli artt. 35 e ss. del d. lg cit. dettano una disciplinaarticolata che tiene conto sia della complessità, che può essere rilevante,dell’attività di conservazione e gestione dei beni sottoposti a misura diprevenzione patrimoniale -anche in ragione delle caratteristiche che inconcreto detti beni possono presentare-, sia della necessità di controlli everifiche adeguate sulle attività e sui soggetti coinvolti.È, pertanto, chiaro che la ratio sottesa al complesso delle disposizioniche nell’ambito del d. lgs. n.159/2011 regolano l’amministrazionegiudiziaria dei beni oggetto di misura preventiva patrimoniale è quella diassicurare la gestione, ordinaria e straordinaria, dei beni sottoposti allamisura, attraverso l’operato dell’amministratore giudiziario che agiscesotto le direttive e il controllo del [OSCURATO:PERSONA] e, ove necessario, conil supporto dell’Agenzia, al fine di mantenerne la consistenza economica ela funzionalità evitando il decremento che potrebbe derivare dal fermo conseguente alla misura di prevenzione e, se possibile,incrementandone la redditività: non solo non vi è alcun motivo chegiustifichi l’esclusione, dall’attività di conservazione e gestione -ordinaria estraordinaria- anche delle iniziative giudiziarie, attive e passive, necessarieal recupero o al mantenimento di attività inerenti ai beni sottoposti amisura -alle quali debbono essere assimilate, nelle ipotesi diNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026sottoposizione a sequestro di tutti i beni, le azioni, già pendenti almomento della disposizione della misura preventiva, per il recupero dibeni che si assumono solo fittiziamente usciti dal patrimonio del soggettocolpito dalla misura-, ma le disposizioni sopra richiamate e cioè l’art. 40,co. 1 e 3, e l’art. 39, prevedente una generale assistenza legale per lecontroversie, dimostrano in positivo la ricomprensione nell’attivitàdell’amministratore giudiziario -sotto il controllo, si ripete, del Giudicedelegato- di tutte quelle iniziative giudiziarie connesse alla valorizzazionee alla tutela dei beni sopposti a misura di prevenzione patrimoniale.In sostanza, le caratteristiche dei poteri di conservazione e gestionedegli amministratori giudiziari, comprensive delle iniziative giudiziarie a talfine necessarie e/o opportune, si modellano sui beni sottoposti alla misuradi prevenzione, che possono essere uno o alcuni beni del soggetto colpitooppure, come nel caso di specie, tutti i beni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -per laquale sono stati sottoposti a sequestro prima, e poi a confisca, le quotedei soci e i beni aziendali, come emerge dall’accertamento in fattocontenuto nella sentenza d’appello, alle pagg.12/13-.Nel contesto delineato devono essere esaminate le disposizioni degliartt. 63 e 64 d. lgs. n. 159/2011, che disciplinano le ipotesi in cui ilsoggetto titolare dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimonialesia dichiarato fallito dopo la sottoposizione alla misura del sequestro (art.63: la declaratoria di fallimento poteva intervenire anche a seguitodell’iniziativa del PM, su segnalazione anche dell’amministratore giudiziarioche ne ritenesse esistenti i presupposti, ai sensi del comma primo dellanorma) oppure prima (art. 64) -il ragionamento si svolge facendoriferimento alle disposizioni del RD n. 267/1942 e s.m.i., richiamate dallenorme e applicabili ratione temporis, senza tenere conto delle modificheconseguenti all’entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019, che non trovaapplicazione nel caso concreto-.Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026L’art. 63 d. lgs. n. 159/2011 cit., rubricato Dichiarazione difallimento successiva al sequestro , dispone che Quando vienedichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sonoesclusi dalla massa attiva fallimentare (in tal caso la verifica dei crediti edei diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposi a misura diprevenzione viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzionenell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti; ma ilgiudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e deidiritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapportirelativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cuiall'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del d.lgs.n.159/2011); se nella massa attiva del fallimento sono ricompresiesclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti ilcuratore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decretoai sensi del RD n. 267/1942 e s.m.i., e si applicano le disposizioni del d.lgs. n.159/2011; comunque, ai sensi del comma 8 dell’art. 63, L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezioneIII del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, congli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative adeffetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'attodichiarato inefficace .L’art. 64, rubricato Sequestro successivo alla dichiarazione difallimento , prevede che il giudice delegato al fallimento, sentito ilcuratore ed il comitato dei creditori, deve disporre con decreto nonreclamabile la separazione dei beni sottoposti alla misura di prevenzionepatrimoniale dalla massa attiva del fallimento e la loro consegnaall'amministratore giudiziario; Si applica l'articolo 63, comma 8, edNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore losostituisce nei processi in corso -così il comma 9 dell’art.64-.Appare chiaro dal quadro sistematico delle disposizioni appenarichiamate che l’intento del legislatore nell’ipotesi di sottoposizione amisura di prevenzione patrimoniale di beni, tutti o in parte, ricompresi -prima o dopo la disposizione della misura di prevenzione- nell’ambito dellamassa attiva fallimentare è quello di evitare che sugli stessi beniconcorressero i poteri di gestione sia del curatore -finalizzati allarealizzazione della massa attiva nell’interesse dei creditori del fallito e perla loro soddisfazione- che dell’amministratore giudiziale -volti allaconservazione e gestione del patrimonio nell’interesse dello Stato perl’ipotesi di conferma definitiva della misura-, attribuendo detti poteri aquest’ultimo senza alcun intento di limitarne l’operatività ma riconoscendoallo stesso, in presenza anche di una procedura concorsuale, pure lapossibilità di esercitare le azioni che altrimenti solo il curatore avrebbepotuto promuovere, o di subentrare in esse ove già in corso.Alla luce del disposto delle stesse norme, infatti, non ha alcunagiustificazione logica la riduzione della possibilità di agire in giudizio o diproseguire il giudizio in corso in capo agli amministratori giudiziari, nelleipotesi di fallimento precedente o successivo alla disposizione di misurapreventiva patrimoniale sui beni del soggetto fallito, nei soli casi delle azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267 -cioè delle azioni previste dagli artt.64/70 LF, che regolano gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoliai creditori (così è rubricata la sezione III del RD cit.) e che hanno lafinalità di assicurare una particolare tutela per i creditori rispetto agli attiposti in essere in loro danno dall’imprenditore ancora in bonis ma già instato di difficoltà, presunta o da dimostrare a seconda delle caratteristichedell’atto che si mette in discussione (a titolo gratuito o oneroso),Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’epoca della stipula o dell’effettuazione dell’atto, nonché dell’azione inconcreto esperita-.Una interpretazione del genere non trova alcun reale supporto nelledisposizioni esaminate ed è anzi ingiustificatamente limitativa dei poteridegli amministratori giudiziari e, quindi, contraria alla ratio del d. lgs.n.159/2011.

Il senso delle disposizioni degli artt. 63, co. 8. e 64, co., 9cit. è quello di riconoscere anche agli amministratori giudiziari lapossibilità di esperire e coltivare, ricorrendone i presupposti per lapreesistente o intervenuta dichiarazione di fallimento, quelle azioni che, inassenza degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs. cit., non potrebberoessere esperite al di fuori delle procedure concorsuali da soggetti ad esseestranei, in aggiunta quindi, e non in sostituzione ad escludendum, con lealtre azioni che sono da considerare ricomprese nei poteri diconservazione e di gestione dei beni sottoposti a misura di prevenzionepatrimoniale propri dell’amministratore giudiziario, da svolgere sotto ilcontrollo del [OSCURATO:PERSONA].In conclusione, le disposizioni degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs.cit. ampliano l’ambito di operatività degli amministratori giudiziari -cheagiscono nell’interesse pubblico: si richiama l’art. 35, co. 5, d. lgs.n.159/2011-, riconoscendo loro esplicitamente -per dirimere ognieventuale dubbio al riguardo- la possibilità di esperimento o di subentro inazioni altrimenti proprie degli organi delle procedure concorsuali -azioniche vengono così ad essere sottratte alla sede fallimentare propria anchequando la misura di prevenzione riguarda solo alcuni dei beni del soggettofallito e quindi anche quando la procedura concorsuale prosegue sullaresidua massa attiva non colpita dalla misura-, fermo il loro potere diagire o resistere in giudizio con le azioni necessarie allo svolgimentodell’incarico e, di conseguenza, di subentrare nell’esercizio di azioni“ordinarie”, già iniziate dal curatore fallimentare ma che loro stessiavrebbero potuto intentare o proseguire, nelle ipotesi di sostituzione adNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026esso -per tutti i beni, come nel caso di specie o solo per quelli interessatidalle azioni stesse-.Si deve, pertanto, ritenere che gli amministratori giudiziari di [OSCURATO:SOCIETA]. sono legittimamente subentrati al curatore fallimentare dellastessa società nell’azione da questi proposta contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.,ora CFR Hipermarchè s.a., per far valere la simulazione assoluta delcontratto di compravendita immobiliare intervenuto tra le due società -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale parte venditrice e TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a. come parteacquirente- in data 10.4.1996: si trattava, infatti, di un’azione giàintrodotta nell’ambito della procedura fallimentare antecedente allasottoposizione dei beni -tutti- di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla misura preventivapatrimoniale di sequestro -poi seguita dalla confisca-, ex d. lgs.n.159/2011, quindi facente parte del patrimonio della società utilizzabile dagli amministratori giudiziari ai sensi dell’art. 64, co. 9,e dell’art. 63, co. 8, d. lgs. cit., e comunque esperibile anche dagliamministratori giudiziari ai sensi delle norme sopra richiamate -inparticolare, degli artt. 35, 39 e 40 d. lgs. cit.-.La società ricorrente sottopone a critica il deciso della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] anche per un ulteriore profilo, e cioè per il fatto che la domandadi simulazione assoluta sarebbe stata proposta dal curatore fallimentare inrappresentanza dei creditori sociali, dichiarandosi questi legittimato inquanto creditore del simulato alienante, e non quale azione spettante alfallito: ne conseguirebbe che pur ammettendo la possibilità per gliamministratori giudiziari di intervenire in luogo del curatore per azionidiverse da quelle richiamate dagli artt. 64, co. 9, e 63, co. 8, d. lgs. cit.,nel caso di specie essi si sarebbero comunque sostituiti al curatore perl’azione che si afferma essere stata esperita solo in sostituzione deicreditori, ex art. 1416, co. 2, c.c., non anche nell’azione di simulazionespettante alla parte simulata venditrice, in concreto non esercitata; daquesto la ricorrente farebbe discendere la necessità di prova dell’esistenzaNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026di crediti legittimanti l’azione ex art. 1416, co. 2, c.c., affermatainesistente per assenza attuale di creditori insinuati al passivofallimentare.[OSCURATO:SOCIETA]. la prospettata limitazione dell’azioneesperita dal curatore alla sola ipotesi di cui all’art. 1416, co. 2, c.c.emergerebbe indirettamente, ma in più punti, dagli atti di causa ,ove si richiama la consapevolezza di sottrarre, con la compravendita, aicreditori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la generica garanzia del proprio credito.Il profilo di critica in esame, ferme le considerazioni sopra svolte sullegittimo subentro degli amministratori giudiziari in tutte le azioniintrodotte dal curatore riguardanti i beni sottoposti a misura preventivapatrimoniale, censura in realtà l’interpretazione e qualificazione delladomanda di simulazione assoluta introdotta dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e coltivata dagli amministratori giudiziari, effettuata dai Giudici dimerito, in particolare dalla Corte d’Appello di Salerno che ha dato contodel rigetto dei motivi di critica svolti al riguardo, ex art. 342 c.p.c.,dall’appellante ricorrente.La Corte d’Appello ha evidenziato come l’appellante suppone che lalegittimazione del curatore fallimentare della società (apparentemente)venditrice sia quella propria del creditore del simulato alienante,riconosciuta dall’art. 1416, comma 2, c.c. e la contesta sul presuppostoche tale legittimazione dipenda dalla sussistenza di crediti ammessi alpassivo , preesistenti rispetto all’atto simulato.

Ma, rileva ancora ilGiudice d’appello, nell’azione di simulazione della vendita compiuta dalfallito il curatore cumula la legittimazione già spettante allo stessofallito quale parte contrattuale e quella spettante ai creditori sociali, aisensi dell’art. 1416, co. 2, c.c., e in ciò non ha alcun onere di allegaree provare la preesistenza di crediti pregiudicati dall’atto simulato :poiché nel caso di specie il sequestro e la successiva confisca diprevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare , gliNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026amministratori giudiziari subentrano al curatore fallimentare anchenell’esercizio dell’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte.Ora, la rilevazione ed interpretazione del contenutodella domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a)ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformitàdell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata chedeve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio,eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenutodella domanda determina un vizio attinente alla individuazione del"petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullitàprocessuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando sitraduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fattiallegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fattoallegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale lacensura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error injudicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "errorfacti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -cosìCass. n.11103/2020; cfr., tra le altre pronunce conformi, Cass. n.30770/2023; Cass. n. 20536/2025-.Nel caso di specie non si profila alcuna delle situazioni sopraevidenziate perché non sono riscontrabili violazioni di legge, processuale osostanziale: in particolare, il ragionamento seguito dalla Corte salernitanaper motivare la decisione è logicamente articolato e tiene conto delcomplesso normativo di riferimento oltre che delle circostanze di fattorilevanti, riconoscendo altresì la correttezza dell’operato del primo Giudicecon pronuncia conforme -cfr., in ordine alla rilevabilità, in sede dilegittimità, dei vizi di motivazione, Cass. a SU n. 8053/2014, alla quale sisono uniformate le pronunce successive-.Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026Del resto, la società ricorrente ritiene di derivare l’affermatalimitazione della domanda di simulazione svolta dal curatore fallimentarealla sola ipotesi di cui all’art. 1416, co. 2, c.c., indirettamente e implicitamente , attraverso alcuni richiami a passaggi contenuti negliconclusionale per il primo grado, nonché nelle memorie di replica di primoe secondo grado-, quindi attraverso un’attività interpretativa che,valorizzando alcuni elementi delle difese svolte dal [OSCURATO:SOCIETA]., vorrebbe giungere -inammissibilmente in sede di legittimità, aldi fuori delle ipotesi sopra richiamate- ad una valutazione della domandain termini limitativi rispetto a quanto riconosciuto concordemente daiGiudici di merito.5.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia Violazione ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. (nonché, occorrendo, violazione o falsa applicazioneex art. 360, c.1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla corretta applicazione e/ointerpretazione dell’art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 54, comma1, lett. c) bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83.

Nullità e/o erroneità dellasentenza della Corte d’appello per aver ritenuto inammissibile e/o nonproposto il motivo d’appello di CFR relativamente all’impugnazione delcapo della sentenza di primo grado concernente la sussistenza dei requisitidella simulazione .La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere generiche e in violazionedell’art. 342 c.p.c. le doglianze svolte nei confronti del ragionamentopresuntivo posto dalla Corte di merito a fondamento della ritenutasimulazione, nonché nel considerare non esaminabili i rilievi formulatidalla ricorrente in ordine alle circostanze emerse ad appello civilependente nel parallelo procedimento penale, dalle quali è risultato, inparticolare, che intervenne il pagamento degli immobili oggetto delpresente giudizio.

In realtà, secondo la ricorrente, essa aveva riportatoe criticato integralmente il dispositivo della sentenza di primo gradoNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026impugnata e, dunque, per quanto rileva, anche rispetto alla parte in cui ilGiudice di prime cure “accoglie la domanda e per l’effetto dichiara lanullità per simulazione assoluta” ; in sostanza, nel criticare ildispositivo della sentenza che ha accolto la domanda di simulazione,l’appellante CFR intendeva criticare anche i motivi che hanno portato ilgiudice a ritenere fondata la domanda di simulazione (ovvero i ritenutigravi indizi, precisi e concordanti, e primo fra tutti, la rilevanza deiprovvedimenti penali) , lamentando anche le omissioni probatorie della curatela, non supplibili attraverso la invocazione delle misurerestrittive adottate in sede penale ; i motivi di appello svolti sarebberostati più che sufficienti a rimettere in discussione il merito della decisionenel rispetto dell’art. 342 c.p.c., anche in considerazione della sommarietàdella motivazione della sentenza di primo grado.

Comunque, secondo laricorrente, avrebbero dovuto essere acquisiti i provvedimenti pronunciatiin sede penale, formati dopo l’introduzione del giudizio di appello, dai qualisarebbe emerso che gli immobili oggetto del contratto di compravenditadel 10.4.1996 furono effettivamente pagati, elemento determinante perescludere la simulazione.5.1.

Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Salerno non ha considerato inammissibile ilmotivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a. in ordineall’accertamento di sussistenza della simulazione assoluta, effettuato dalprimo Giudice, ma ha considerato generica la critica rivolta alla raggiuntaprova presuntiva della simulazione: il Giudice d’appello ha rilevato che aldi là delle contestazioni sull’esistenza della legittimazione all’eserciziodell’azione di simulazione per la mancanza di debiti preesistentipregiudicati dall’atto simulato, non vi era alcuna puntuale critica dellasentenza anche nella parte in cui ritiene raggiunta la prova presuntivadella simulazione contrattuale dando valore agli elementi indiziari(inesistenza di pagamenti, collegamenti tra le due società facenti capo allaNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026medesima persona fisica [OSCURATO:PERSONA], ubicazione della societàacquirente, coinvolgimento della famiglia Meluzio nei procedimentipenali) ; a parte infatti un generico riferimento, nell’atto di appello, allamessa in discussione degli ulteriori presupposti della simulazione ,solo nella comparsa conclusionale la società aveva criticato due degliassunti sui quali era stata fondata la prova presuntiva, e cioè lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti legalerappresentante di TMT s.a., e delle società all’attività distrattiva dei beni diBristol [OSCURATO:SOCIETA]., da escludere, e il mancato pagamento del prezzo, cheinvece affermava si dovesse considerare avvenuto -con richiamo allasentenza della Corte di cassazione n. 48203/2017- negli anni 1993-1994,epoca del trasferimento effettivo degli immobili a [OSCURATO:PERSONA] per £780.000.000, a favore dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (così lasentenza, a pag.15); queste osservazioni costituivano però, secondo laCorte, motivi nuovi, che non avrebbero potuto essere proposti oltre l’attodi appello e che non potevano essere presi in considerazione.La Corte d’Appello di Salerno non ha, quindi, dichiarato inammissibile ilmotivo di doglianza formulato dalla società appellante ora ricorrente ma loha valutato -scendendo nel merito- inidoneo a mettere in discussionel’impianto motivazionale, fondato sull’esame del materiale probatorioacquisito, utilizzato nell’ambito di un ragionamento presuntivo peraffermare l’esistenza della simulazione assoluta dell’atto, della sentenza diprimo grado -sostanzialmente condivisa, quindi, sulla base di unapprezzamento propriamente demandato al giudice di merito-.

Ha, invece,considerato come autonomi motivi di critica della decisione di primogrado, nuovi perché tardivamente introdotti solo con la comparsaconclusionale in appello, i rilievi riguardanti la posizione di AngeloMastrolia -già legale rappresentante di TMT s.a.- e il prospettato effettivopagamento del prezzo, fondati dall’attuale ricorrente anche sul contenutodei provvedimenti della Corte d’Appello di Salerno n. 22/2019 e dellaNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026Corte di Cassazione n. 19726/2021, pronunciati in ordine alla posizione diAngelo Mastrolia rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale che loaveva riguardato.

Nemmeno è stata ritenuta inammissibile la produzionedelle sentenze valorizzate dalla ricorrente (anzi, nell’ambito dellavalutazione del profilo relativo alla contestata legittimazione in capo agliamministratori giudiziari di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della posizione dellaricorrente, i provvedimenti di cui si discute sono chiaramente richiamati:cfr. la sentenza, a pag. 13) ma, come detto, sono state considerate nuovele circostanze da esse dedotte che la ricorrente intendeva ed intendevalorizzare al fine di escludere la sussistenza della simulazione assoluta,invece confermato dalla Corte d’Appello.Ora, è vero che la contestazione in ordine all’esistenza dei presuppostidella simulazione assoluta rimette in discussione tutti i profili del relativoaccertamento, non potendosi formare il giudicato su parte della fattispecieancora controversa: la valorizzazione dell’insussistenza dei presuppostiper l’accertamento della simulazione assoluta, a prescindere dai profili dilegittimazione e di prova della preesistenza dei crediti contestatispecificamente nell’atto di appello, avrebbe dovuto però essere effettuatasulla base delle circostanze di fatto già tempestivamente introdotte nelgiudizio.

In concreto, la società ricorrente non precisa quando, nel corsodel processo, abbia evidenziato l’intervento del pagamento del prezzosecondo le modalità indirette sottolineate nella sentenza della Corted’Appello di Salerno; inoltre, CFR s.a. riporta stralci dei due provvedimentirichiamati, dai quali afferma si dovrebbe ricavare l’intervenuto pagamentodel prezzo per la compravendita di cui si discute perché vi si fa riferimentoalla effettività dei trasferimenti operati da Meluzio a Mastrolia , ma -fermo quanto sopra rilevato quanto all’introduzione in causadell’individuazione di modalità di pagamento indirette nemmenorisultante dagli stralci riportati- l’unico richiamo specificamente presente inricorso ad un pagamento del prezzo intervenuto in concreto riguarda laNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026corresponsione di £ 510.000.000 per l’acquisto delle quote di alcunesocietà riconducibili a Meluzio .Se anche si intendesse aderire all’assunto della ricorrente, secondo cuila Corte d’Appello avrebbe dovuto tenere conto delle circostanze assuntefavorevoli a CFR s.a. emergenti dai provvedimenti penali richiamati -il cuicontenuto sarebbe stato comunque valutabile liberamente, senza alcunaefficacia di giudicato-, in concreto attraverso dette circostanze vengonoprospettati ulteriori elementi di valutazione privi di decisività e inidonei arimettere inequivocamente in discussione le diverse conclusioni alle quali ègiunta la Corte di merito -cfr. gli stralci dei provvedimenti penali riportatinel ricorso, alle pagg. 26 e 27-.6.

In conclusione, alla stregua delle argomentazioni complessivamentesvolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.7.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della costituitacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].r.l. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio dilegittimità a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate in complessivi €8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 11 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Martuccelli, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.43, è elettivamente domiciliata-domicilio digitale alle PEC: - [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] --ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - S.r.l., già fallita e assoggettata a sequestro e confisca condecreto del Tribunale di Salerno n.4/2014, in persona dei coadiutori eamministratori giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma,Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026via del Corso n.300, è elettivamente domiciliata -domicilio digitale allaPEC: [OSCURATO:EMAIL] --controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1229/2021depositata il 01/09/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlessandro Pepe, che ha concluso per rigetto del ricorso.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ceduto a TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a., con contrattodi compravendita del 10.4.1996, quattro appartamenti facenti parte di duefabbricati bifamiliari in Capaccio (SA), località Laura; all’epoca dellacompravendita era pendente avanti al Tribunale di Salerno una proceduraprefallimentare nei confronti della società venditrice definita, all’esitodell’accoglimento del ricorso contro il provvedimento di rigettoinizialmente pronunciato dal Tribunale di Salerno, con la sentenzadichiarativa del fallimento della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del24/[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva convenuto ingiudizio avanti al Tribunale di Salerno TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a., poi divenutaCFR Hipermarchè s.a., chiedendo che fosse accertata la simulazioneassoluta del citato contratto di compravendita del 10.4.1996 eformulando, in via subordinata, anche domande di revocatoria, ordinaria efallimentare. L’atto di citazione era stato notificato alla società convenutache, costituendosi, aveva contrastato le pretese attoree e aveva, altresì,chiamato in causa il notaio rogante, [OSCURATO:PERSONA], ritenendoloNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026responsabile dell’annullabilità degli atti rogati per non aver verificato chel’amministratore della stessa TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a. non era munito, secondol’asserzione della stessa interessata, del potere di sottoscriverli (sarebbemancata, secondo la società, la necessaria autorizzazione dell’assembleadei soci), e l’amministratore dell’epoca, [OSCURATO:PERSONA], chiedendonela condanna al risarcimento dei danni. Ammesse le prove richieste dalleparti, il giudizio era stato sospeso in attesa dell’esito delle impugnazioniproposte contro il provvedimento che aveva disposto, a carico dellasocietà fallita, la confisca dei beni quale misura di prevenzionepatrimoniale ex d. lgs. n. 159/2011 (vi erano stati due provvedimenti, ilprimo revocato definitivamente il 23.4.2013, il secondo pronunciato il9.7.2013: mentre il processo era sospeso era stata sottoposta ad analogamisura di prevenzione patrimoniale anche la società convenuta ma neisuoi confronti erano stati infine annullati tutti i provvedimenti diimposizione della misura). Intervenuta la conferma del provvedimento cheaveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., il giudizio era stato riassunto ed infine, ricostituitosi ilcontraddittorio, il Tribunale di Salerno aveva – con la sentenza n.356/2017 - dichiarato la simulazione assoluta della compravenditaimmobiliare del 10.4.1996 e respinto tutte le altre domande proposte dallasocietà convenuta.2. Aveva proposto impugnazione CFR Hipermarchè s.a., già TMTUnitrading s.a., citando avanti alla Corte d’Appello di Salerno sia la societàdell’amministratore di TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a., [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, chiamati in causanel giudizio di primo grado.La Corte d’Appello aveva - con la sentenza n. 1229/2021 - respintol’appello proposto per le seguenti motivazioni -che si sintetizzano perquanto ancora di interesse-:Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026- rispetto all’accertamento conseguente alla domanda di declaratoria disimulazione assoluta, la posizione del curatore fallimentare della societàapparente venditrice non era solo quella del creditore del simulatoalienante ma cumulava sia la posizione del fallito (quale partecontrattuale), sia quella di terzo in luogo dei creditori: il curatorefallimentare poteva proporre l’azione anche in assenza di un credito certo,salva l’ipotesi di intervenuta chiusura del fallimento per pagamento di tuttii creditori, senza alcun onere di dimostrare la preesistenza di creditipregiudicati dall’atto simulato;- sotto il profilo della legittimazione ad processum, gli amministratorigiudiziari dei beni e delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano subentrati allacuratela fallimentare in forza del provvedimento di sequestro -poi divenutodi confisca-, che consentiva loro di esercitare non solo le funzioni dicustodia di quanto sottoposto alla misura cautelare ma anche tutti i diritticonnessi alla titolarità delle quote sociali, nonché i poteri gestori e diamministrazione; la loro legittimazione era proseguita dopo la confiscadefinitiva che aveva sostituito la misura cautelare del sequestro e, rispettoall’azione di simulazione sub iudice, essa derivava non dagli artt. 63 e 64d. lgs. n. 159/2011 ma, più in generale, dal subentro degli amministratorigiudiziari di nomina penale all’esercizio di tutte le azioni spettanti allasocietà fallita quando, come nel caso di specie, i provvedimenti disequestro e successiva confisca di prevenzione abbiano ad oggetto tuttol’attivo fallimentare; pertanto, al pari del curatore, anche gliamministratori giudiziari della società erano legittimati a proseguirel’esercizio dell’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte delcontratto simulato, con conseguente infondatezza del motivo di appello;- nel merito, i motivi di appello non criticavano in modo puntuale lasentenza nella parte in cui era stata ritenuta raggiunta la prova presuntivadella simulazione assoluta, con esplicita valorizzazione di plurimi elementiindiziari; per superare la ricostruzione del primo Giudice la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026aveva allegato tardivamente (in comparsa conclusionale, dopo laformazione dell’atto d’appello e quindi dopo aver consumato il potere diimpugnazione) altre circostanze di fatto, quali la definitiva revoca dellemisure di prevenzione e suo carico e l’emersione, nel corso deiprocedimenti penali coinvolgenti gli amministratori delle società,dell’effettivo pagamento dei quattro appartamenti oggetto della venditaritenuta simulata, di cui non si doveva tenere conto senza necessità dimotivazione appunto perché intempestivamente rilevate.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi diGiuseppe Latronico, la Corte d’Appello aveva rilevato che la loro chiamatain causa era stata effettuata in relazione alla domanda subordinata diannullamento del contratto di compravendita pure formulata in primogrado da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con richiesta, in tal caso, della loro condannaal risarcimento dei danni (per non aver verificato che l’amministratoredella [OSCURATO:PERSONA] non aveva il potere di sottoscriverli); l’accertamento dellasimulazione assoluta del contratto, richiesto in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. e accolto dal Giudice di primo grado con sentenza confermataall’esito del giudizio di appello, comportava che la posizione di RaimondoMalinconico e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere consideratasolo ai fini della regolamentazione delle spese processuali, poste a caricodi CFR Hipermarchè s.a. anche per il grado di appello (limitatamente allasola [OSCURATO:PERSONA], costituitasi nel giudizio di impugnazione).3. CFR Hipermarchè s.a., già TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a., ha proposto ricorsoper cassazione, affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata dagli amministratori giudiziari, la soladestinataria del ricorso per cassazione, ha depositato controricorso.Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorsoed entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.Alla pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] haNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026richiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA],per la ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato lerispettive difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre premettere che non sussistono i presupposti per disporrel’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -eredi di GiuseppeLatronico-, ai quali non è stato notificato il ricorso per cassazione: essi,pur parti nel giudizio di primo grado e in quello di appello, non sonolitisconsorti necessari (la domanda subordinata di annullamento delcontratto di compravendita, in relazione alla quale era stata giustificata laloro chiamata in causa, non è stata esaminata per intervenutoaccoglimento della domanda principale di simulazione assoluta e, dallasentenza d’appello, non risulta essere stata reiterata nel giudizio diimpugnazione dalla società vincitrice ai sensi dell’art. 346 c.p.c.) e nonsono in questa sede destinatari di domande né da parte di [OSCURATO:PERSONA].r.l., né da parte di CFR Hipermarchè s.a.Si richiama altresì, in proposito, tenuto conto dell’esito del ricorso perle motivazioni che saranno di seguito illustrate, l’orientamentointerpretativo di questa Corte di legittimità, secondo il quale il principiocostituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice diadottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per ilrispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione delgiudizio. Pertanto la circostanza che il ricorso per cassazione non sia statonotificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio,rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente,quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbiaformulato domande nei confronti di tale parte contumace -cfr. Cass. n.18375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale eNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026rispondente alla ratio dell’art. 111 Cost., che non vi sono ragioni perlimitare alle sole ipotesi di omessa notificazione del ricorso alla partecontumace nei gradi di merito; cfr. anche Cass. n. 10839/2019, nel sensoche i possibili rilievi di carattere processuale cedono, in applicazione delprincipio della ragione più liquida, nei casi in cui l’esito dell’impugnazionerenderebbe meramente formale l’attività da essi richiesta, coningiustificato allungamento dei tempi del processo in violazione deldisposto dell’art. 111 Cost.-.2. Con il primo motivo di ricorso CFR Hipermarchè s.a. lamenta la Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (nonché, occorrendo,violazione o falsa applicazione ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.), degli artt.75, comma 3, e 81 c.p.c., dell’art 14 delle disposizioni sulla legge ingenerale (cd. “preleggi”) del c.c., dell’art. 43, comma 1, r.d. 16 marzo1942, n. 267, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 64,comma 9 e 63, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Nullità e/oerroneità della Sentenza della Corte d’appello per non aver rilevatol’insanabile carenza di legittimazione processuale e di rappresentanza, ecomunque anche la carenza di legittimazione ad agire, degliamministratori giudiziari dei beni e delle quote di [OSCURATO:PERSONA] ariassumere e proseguire il giudizio (spettando, al contrario, lalegittimazione e rappresentanza al curatore fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]) .La ricorrente deduce l’erroneità della pronuncia d’appello, nella partein cui ha considerato gli amministratori giudiziari di nomina penale dellasocietà già fallita legittimati a proporre e subentrare nell’esercizio di tuttele azioni spettanti alla società quando come nel caso di specie, ilsequestro e la successiva confisca di prevenzione hanno per oggettol’intera massa attiva fallimentare , e quindi a coltivare l’azione disimulazione contrattuale spettante alla parte venditrice del contrattosimulato. Si assume che la Corte d’Appello non ha tenuto conto che,Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026 per il caso di fallimento, il d. lgs. n.159 del 2011 ha previsto unaipotesi di eccezionale legittimazione o sostituzione processuale degliamministratori giudiziari limitatamente a talune specifiche -einequivocabilmente limitate- azioni . L’art. 64 d.lgs. cit. prevede, infatti,che se il sequestro di alcuni beni, e quindi l’amministrazione giudiziaria diquesti, interviene dopo la dichiarazione di fallimento, si applica l’art. 63,comma 8, e se vi siano azioni già proposte dal curatore, l’amministratorelo sostituisce nei processi in corso; in base all’indicato art. 63, co. 8,l’amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III,capo III del titolo II del RD n.267/1942, con gli effetti di cui all’art. 70del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzieconcernenti i beni oggetto di sequestro .Secondo la ricorrente, dalle disposizioni richiamate conseguirebbe chele uniche azioni proposte dal curatore fallimentare in cui l’amministratoreavrebbe potuto subentrare sono quelle elencate dall’art. 63, co. 8, cit.,che non disciplinano la legittimazione e/o il potere del curatore -e quindidell’amministratore giudiziario- di promuovere e/o subentrare nell’azionedi simulazione di cui agli artt. 1414 e s. c.c. Ogni diversa interpretazionesarebbe, sempre secondo la ricorrente, contraria al disposto dell’art. 14disp. prel. al c.c. -in base al quale si dovrebbe escludere l’applicazioneanalogica, in caso di disposizioni normative di carattere eccezionale -e al disposto dell’art. 81 c.p.c. che prevede come tassativi i casi dilegittimazione straordinaria ad agire. Quindi dopo la confisca, non essendostato chiuso il fallimento, le azioni esercitabili dagli amministratorigiudiziari sarebbero solo quelle individuate agli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9.d. lgs. n. 159/2011, competendo le altre azioni eventualmente al curatorefallimentare non affatto estromesso dalle sue funzioni: l’attivitàprocessuale illegittimamente svolta dagli amministratori non sarebbesanabile nemmeno ex art. 182 c.p.c.Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026Secondo la Corte d’Appello non sono né l’art. 63, né l’art. 64 d. lgs.cit. a dare giustificazione al subentro degli amministratori giudiziari nellaposizione della curatela nell’azione di simulazione sub iudice ma il fattoche sono stati sottoposti a sequestro e poi a confisca tutti i beni dellasocietà, costituenti l’intera massa attiva fallimentare (le quote, il capitalesociale ed i beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.): di conseguenza il subentronell’azione di simulazione è derivato dal subentro degli amministratorigiudiziari nell’esercizio di tutte le azioni spettanti alla società -aprescindere dal suo fallimento-.3. Con il secondo motivo la sentenza d’appello viene sottoposta acritica per Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazioneall’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, agli artt. 1414 e 1416 c.c. e all’art.100 c.p.c. Nullità e/o erroneità della sentenza della Corte d’appello pernon aver rilevato che, nel caso di specie, il curatore fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA] aveva agito in giudizio con l’azione spettante ai creditori sociali enon già con l’azione spettante al fallito. Conseguente nullità e/o erroneitàdella sentenza impugnata nella parte in cui non ha rigettato la domanda disimulazione per omessa prova dei crediti legittimanti l’azione ex art. 1416,comma 2, c.c. .La ricorrente aggiunge che il curatore fallimentare aveva agito ingiudizio facendo valere la simulazione assoluta del contratto dicompravendita solo quale azione spettante ai creditori sociali del simulatovenditore, con esclusione dell’esercizio anche dell’azione a tutela delfallito: in conseguenza, sarebbe stata necessaria la dimostrazionedell’esistenza e consistenza dei crediti insinuati al passivo per la cui tutelaagiva ma alcuna prova in tal senso sarebbe stata offerta, emergendo anziche il fallimento non aveva passivo. Anche per questo motivo sarebbecarente la legittimazione o comunque l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alsubentro nell’azione di simulazione.Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026La Corte d’Appello di Salerno ha rilevato sia la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla proposizione e alla coltivazione dell’azione di simulazione,sia la sua fondatezza emersa in via presuntiva da una serie di elementiindiziari (inesistenza di pagamenti, collegamento tra le due società facenticapo alla medesima persona fisica [OSCURATO:PERSONA], ubicazione dellasocietà acquirente, coinvolgimento della famiglia Meluzio nei procedimentipenali).4. I due motivi si esaminano congiuntamente, perché connessi,richiedendo la soluzione di analoghe questioni giuridiche.Essi sono entrambi infondati.La nomina di uno o più -in caso di complessità della gestione-amministratori giudiziari nel caso di disposizione di misure di prevenzionepatrimoniali, ai sensi del d. lgs. n. 159/2011, è necessaria perl’amministrazione e la gestione dei beni colpiti dalla misura (di sequestro odi confisca preventiva non ancora definitiva) - cfr. l’art. 35 co. 1, d. lgs.cit.: Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dalcapo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegatoalla procedura e un amministratore giudiziario - in vista della lorodestinazione finale per l’ipotesi della conferma definitiva della misura -oper l’ipotesi della sua revoca definitiva-. Il comma 5 dell’art.35 d. lgs. cit.dispone che L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblicoufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egliha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e allaconservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizidi impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine diincrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi .L’art. 40 d. lgs. cit. dispone, al comma 1, che Il giudice delegatoimpartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, ancheavvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degliarticoli 110, 111 e 112 ( si tratta dell’Agenzia nazionale perNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata), e il comma 3 specifica -per quanto qui interessa-che L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarremutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedereipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinariaamministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazionescritta del giudice delegato -il precedente art.39 conferma l’assistenzalegale a favore dell’Amministratore giudiziario per le controversie, anchein corso, relative ai beni sottoposti a misura di prevenzione, da partedell’Avvocatura dello Stato-.Le norme degli artt. 35 e ss. del d. lg cit. dettano una disciplinaarticolata che tiene conto sia della complessità, che può essere rilevante,dell’attività di conservazione e gestione dei beni sottoposti a misura diprevenzione patrimoniale -anche in ragione delle caratteristiche che inconcreto detti beni possono presentare-, sia della necessità di controlli everifiche adeguate sulle attività e sui soggetti coinvolti.È, pertanto, chiaro che la ratio sottesa al complesso delle disposizioniche nell’ambito del d. lgs. n.159/2011 regolano l’amministrazionegiudiziaria dei beni oggetto di misura preventiva patrimoniale è quella diassicurare la gestione, ordinaria e straordinaria, dei beni sottoposti allamisura, attraverso l’operato dell’amministratore giudiziario che agiscesotto le direttive e il controllo del [OSCURATO:PERSONA] e, ove necessario, conil supporto dell’Agenzia, al fine di mantenerne la consistenza economica ela funzionalità evitando il decremento che potrebbe derivare dal fermo conseguente alla misura di prevenzione e, se possibile,incrementandone la redditività: non solo non vi è alcun motivo chegiustifichi l’esclusione, dall’attività di conservazione e gestione -ordinaria estraordinaria- anche delle iniziative giudiziarie, attive e passive, necessarieal recupero o al mantenimento di attività inerenti ai beni sottoposti amisura -alle quali debbono essere assimilate, nelle ipotesi diNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026sottoposizione a sequestro di tutti i beni, le azioni, già pendenti almomento della disposizione della misura preventiva, per il recupero dibeni che si assumono solo fittiziamente usciti dal patrimonio del soggettocolpito dalla misura-, ma le disposizioni sopra richiamate e cioè l’art. 40,co. 1 e 3, e l’art. 39, prevedente una generale assistenza legale per lecontroversie, dimostrano in positivo la ricomprensione nell’attivitàdell’amministratore giudiziario -sotto il controllo, si ripete, del Giudicedelegato- di tutte quelle iniziative giudiziarie connesse alla valorizzazionee alla tutela dei beni sopposti a misura di prevenzione patrimoniale.In sostanza, le caratteristiche dei poteri di conservazione e gestionedegli amministratori giudiziari, comprensive delle iniziative giudiziarie a talfine necessarie e/o opportune, si modellano sui beni sottoposti alla misuradi prevenzione, che possono essere uno o alcuni beni del soggetto colpitooppure, come nel caso di specie, tutti i beni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -per laquale sono stati sottoposti a sequestro prima, e poi a confisca, le quotedei soci e i beni aziendali, come emerge dall’accertamento in fattocontenuto nella sentenza d’appello, alle pagg.12/13-.Nel contesto delineato devono essere esaminate le disposizioni degliartt. 63 e 64 d. lgs. n. 159/2011, che disciplinano le ipotesi in cui ilsoggetto titolare dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimonialesia dichiarato fallito dopo la sottoposizione alla misura del sequestro (art.63: la declaratoria di fallimento poteva intervenire anche a seguitodell’iniziativa del PM, su segnalazione anche dell’amministratore giudiziarioche ne ritenesse esistenti i presupposti, ai sensi del comma primo dellanorma) oppure prima (art. 64) -il ragionamento si svolge facendoriferimento alle disposizioni del RD n. 267/1942 e s.m.i., richiamate dallenorme e applicabili ratione temporis, senza tenere conto delle modificheconseguenti all’entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019, che non trovaapplicazione nel caso concreto-.Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026L’art. 63 d. lgs. n. 159/2011 cit., rubricato Dichiarazione difallimento successiva al sequestro , dispone che Quando vienedichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sonoesclusi dalla massa attiva fallimentare (in tal caso la verifica dei crediti edei diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposi a misura diprevenzione viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzionenell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti; ma ilgiudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e deidiritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapportirelativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cuiall'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del d.lgs.n.159/2011); se nella massa attiva del fallimento sono ricompresiesclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti ilcuratore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decretoai sensi del RD n. 267/1942 e s.m.i., e si applicano le disposizioni del d.lgs. n.159/2011; comunque, ai sensi del comma 8 dell’art. 63, L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezioneIII del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, congli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative adeffetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'attodichiarato inefficace .L’art. 64, rubricato Sequestro successivo alla dichiarazione difallimento , prevede che il giudice delegato al fallimento, sentito ilcuratore ed il comitato dei creditori, deve disporre con decreto nonreclamabile la separazione dei beni sottoposti alla misura di prevenzionepatrimoniale dalla massa attiva del fallimento e la loro consegnaall'amministratore giudiziario; Si applica l'articolo 63, comma 8, edNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore losostituisce nei processi in corso -così il comma 9 dell’art.64-.Appare chiaro dal quadro sistematico delle disposizioni appenarichiamate che l’intento del legislatore nell’ipotesi di sottoposizione amisura di prevenzione patrimoniale di beni, tutti o in parte, ricompresi -prima o dopo la disposizione della misura di prevenzione- nell’ambito dellamassa attiva fallimentare è quello di evitare che sugli stessi beniconcorressero i poteri di gestione sia del curatore -finalizzati allarealizzazione della massa attiva nell’interesse dei creditori del fallito e perla loro soddisfazione- che dell’amministratore giudiziale -volti allaconservazione e gestione del patrimonio nell’interesse dello Stato perl’ipotesi di conferma definitiva della misura-, attribuendo detti poteri aquest’ultimo senza alcun intento di limitarne l’operatività ma riconoscendoallo stesso, in presenza anche di una procedura concorsuale, pure lapossibilità di esercitare le azioni che altrimenti solo il curatore avrebbepotuto promuovere, o di subentrare in esse ove già in corso.Alla luce del disposto delle stesse norme, infatti, non ha alcunagiustificazione logica la riduzione della possibilità di agire in giudizio o diproseguire il giudizio in corso in capo agli amministratori giudiziari, nelleipotesi di fallimento precedente o successivo alla disposizione di misurapreventiva patrimoniale sui beni del soggetto fallito, nei soli casi delle azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267 -cioè delle azioni previste dagli artt.64/70 LF, che regolano gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoliai creditori (così è rubricata la sezione III del RD cit.) e che hanno lafinalità di assicurare una particolare tutela per i creditori rispetto agli attiposti in essere in loro danno dall’imprenditore ancora in bonis ma già instato di difficoltà, presunta o da dimostrare a seconda delle caratteristichedell’atto che si mette in discussione (a titolo gratuito o oneroso),Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’epoca della stipula o dell’effettuazione dell’atto, nonché dell’azione inconcreto esperita-.Una interpretazione del genere non trova alcun reale supporto nelledisposizioni esaminate ed è anzi ingiustificatamente limitativa dei poteridegli amministratori giudiziari e, quindi, contraria alla ratio del d. lgs.n.159/2011. Il senso delle disposizioni degli artt. 63, co. 8. e 64, co., 9cit. è quello di riconoscere anche agli amministratori giudiziari lapossibilità di esperire e coltivare, ricorrendone i presupposti per lapreesistente o intervenuta dichiarazione di fallimento, quelle azioni che, inassenza degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs. cit., non potrebberoessere esperite al di fuori delle procedure concorsuali da soggetti ad esseestranei, in aggiunta quindi, e non in sostituzione ad escludendum, con lealtre azioni che sono da considerare ricomprese nei poteri diconservazione e di gestione dei beni sottoposti a misura di prevenzionepatrimoniale propri dell’amministratore giudiziario, da svolgere sotto ilcontrollo del [OSCURATO:PERSONA].In conclusione, le disposizioni degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs.cit. ampliano l’ambito di operatività degli amministratori giudiziari -cheagiscono nell’interesse pubblico: si richiama l’art. 35, co. 5, d. lgs.n.159/2011-, riconoscendo loro esplicitamente -per dirimere ognieventuale dubbio al riguardo- la possibilità di esperimento o di subentro inazioni altrimenti proprie degli organi delle procedure concorsuali -azioniche vengono così ad essere sottratte alla sede fallimentare propria anchequando la misura di prevenzione riguarda solo alcuni dei beni del soggettofallito e quindi anche quando la procedura concorsuale prosegue sullaresidua massa attiva non colpita dalla misura-, fermo il loro potere diagire o resistere in giudizio con le azioni necessarie allo svolgimentodell’incarico e, di conseguenza, di subentrare nell’esercizio di azioni“ordinarie”, già iniziate dal curatore fallimentare ma che loro stessiavrebbero potuto intentare o proseguire, nelle ipotesi di sostituzione adNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026esso -per tutti i beni, come nel caso di specie o solo per quelli interessatidalle azioni stesse-.Si deve, pertanto, ritenere che gli amministratori giudiziari di [OSCURATO:SOCIETA]. sono legittimamente subentrati al curatore fallimentare dellastessa società nell’azione da questi proposta contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.,ora CFR Hipermarchè s.a., per far valere la simulazione assoluta delcontratto di compravendita immobiliare intervenuto tra le due società -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale parte venditrice e TMT [OSCURATO:PERSONA] s.a. come parteacquirente- in data 10.4.1996: si trattava, infatti, di un’azione giàintrodotta nell’ambito della procedura fallimentare antecedente allasottoposizione dei beni -tutti- di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla misura preventivapatrimoniale di sequestro -poi seguita dalla confisca-, ex d. lgs.n.159/2011, quindi facente parte del patrimonio della società utilizzabile dagli amministratori giudiziari ai sensi dell’art. 64, co. 9,e dell’art. 63, co. 8, d. lgs. cit., e comunque esperibile anche dagliamministratori giudiziari ai sensi delle norme sopra richiamate -inparticolare, degli artt. 35, 39 e 40 d. lgs. cit.-.La società ricorrente sottopone a critica il deciso della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] anche per un ulteriore profilo, e cioè per il fatto che la domandadi simulazione assoluta sarebbe stata proposta dal curatore fallimentare inrappresentanza dei creditori sociali, dichiarandosi questi legittimato inquanto creditore del simulato alienante, e non quale azione spettante alfallito: ne conseguirebbe che pur ammettendo la possibilità per gliamministratori giudiziari di intervenire in luogo del curatore per azionidiverse da quelle richiamate dagli artt. 64, co. 9, e 63, co. 8, d. lgs. cit.,nel caso di specie essi si sarebbero comunque sostituiti al curatore perl’azione che si afferma essere stata esperita solo in sostituzione deicreditori, ex art. 1416, co. 2, c.c., non anche nell’azione di simulazionespettante alla parte simulata venditrice, in concreto non esercitata; daquesto la ricorrente farebbe discendere la necessità di prova dell’esistenzaNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026di crediti legittimanti l’azione ex art. 1416, co. 2, c.c., affermatainesistente per assenza attuale di creditori insinuati al passivofallimentare.[OSCURATO:SOCIETA]. la prospettata limitazione dell’azioneesperita dal curatore alla sola ipotesi di cui all’art. 1416, co. 2, c.c.emergerebbe indirettamente, ma in più punti, dagli atti di causa ,ove si richiama la consapevolezza di sottrarre, con la compravendita, aicreditori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la generica garanzia del proprio credito.Il profilo di critica in esame, ferme le considerazioni sopra svolte sullegittimo subentro degli amministratori giudiziari in tutte le azioniintrodotte dal curatore riguardanti i beni sottoposti a misura preventivapatrimoniale, censura in realtà l’interpretazione e qualificazione delladomanda di simulazione assoluta introdotta dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e coltivata dagli amministratori giudiziari, effettuata dai Giudici dimerito, in particolare dalla Corte d’Appello di Salerno che ha dato contodel rigetto dei motivi di critica svolti al riguardo, ex art. 342 c.p.c.,dall’appellante ricorrente.La Corte d’Appello ha evidenziato come l’appellante suppone che lalegittimazione del curatore fallimentare della società (apparentemente)venditrice sia quella propria del creditore del simulato alienante,riconosciuta dall’art. 1416, comma 2, c.c. e la contesta sul presuppostoche tale legittimazione dipenda dalla sussistenza di crediti ammessi alpassivo , preesistenti rispetto all’atto simulato. Ma, rileva ancora ilGiudice d’appello, nell’azione di simulazione della vendita compiuta dalfallito il curatore cumula la legittimazione già spettante allo stessofallito quale parte contrattuale e quella spettante ai creditori sociali, aisensi dell’art. 1416, co. 2, c.c., e in ciò non ha alcun onere di allegaree provare la preesistenza di crediti pregiudicati dall’atto simulato :poiché nel caso di specie il sequestro e la successiva confisca diprevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare , gliNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026amministratori giudiziari subentrano al curatore fallimentare anchenell’esercizio dell’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte.Ora, la rilevazione ed interpretazione del contenutodella domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a)ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformitàdell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata chedeve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio,eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenutodella domanda determina un vizio attinente alla individuazione del"petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullitàprocessuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando sitraduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fattiallegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fattoallegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale lacensura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error injudicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "errorfacti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -cosìCass. n.11103/2020; cfr., tra le altre pronunce conformi, Cass. n.30770/2023; Cass. n. 20536/2025-.Nel caso di specie non si profila alcuna delle situazioni sopraevidenziate perché non sono riscontrabili violazioni di legge, processuale osostanziale: in particolare, il ragionamento seguito dalla Corte salernitanaper motivare la decisione è logicamente articolato e tiene conto delcomplesso normativo di riferimento oltre che delle circostanze di fattorilevanti, riconoscendo altresì la correttezza dell’operato del primo Giudicecon pronuncia conforme -cfr., in ordine alla rilevabilità, in sede dilegittimità, dei vizi di motivazione, Cass. a SU n. 8053/2014, alla quale sisono uniformate le pronunce successive-.Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026Del resto, la società ricorrente ritiene di derivare l’affermatalimitazione della domanda di simulazione svolta dal curatore fallimentarealla sola ipotesi di cui all’art. 1416, co. 2, c.c., indirettamente e implicitamente , attraverso alcuni richiami a passaggi contenuti negliconclusionale per il primo grado, nonché nelle memorie di replica di primoe secondo grado-, quindi attraverso un’attività interpretativa che,valorizzando alcuni elementi delle difese svolte dal [OSCURATO:SOCIETA]., vorrebbe giungere -inammissibilmente in sede di legittimità, aldi fuori delle ipotesi sopra richiamate- ad una valutazione della domandain termini limitativi rispetto a quanto riconosciuto concordemente daiGiudici di merito.5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia Violazione ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. (nonché, occorrendo, violazione o falsa applicazioneex art. 360, c.1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla corretta applicazione e/ointerpretazione dell’art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 54, comma1, lett. c) bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83. Nullità e/o erroneità dellasentenza della Corte d’appello per aver ritenuto inammissibile e/o nonproposto il motivo d’appello di CFR relativamente all’impugnazione delcapo della sentenza di primo grado concernente la sussistenza dei requisitidella simulazione .La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere generiche e in violazionedell’art. 342 c.p.c. le doglianze svolte nei confronti del ragionamentopresuntivo posto dalla Corte di merito a fondamento della ritenutasimulazione, nonché nel considerare non esaminabili i rilievi formulatidalla ricorrente in ordine alle circostanze emerse ad appello civilependente nel parallelo procedimento penale, dalle quali è risultato, inparticolare, che intervenne il pagamento degli immobili oggetto delpresente giudizio. In realtà, secondo la ricorrente, essa aveva riportatoe criticato integralmente il dispositivo della sentenza di primo gradoNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026impugnata e, dunque, per quanto rileva, anche rispetto alla parte in cui ilGiudice di prime cure “accoglie la domanda e per l’effetto dichiara lanullità per simulazione assoluta” ; in sostanza, nel criticare ildispositivo della sentenza che ha accolto la domanda di simulazione,l’appellante CFR intendeva criticare anche i motivi che hanno portato ilgiudice a ritenere fondata la domanda di simulazione (ovvero i ritenutigravi indizi, precisi e concordanti, e primo fra tutti, la rilevanza deiprovvedimenti penali) , lamentando anche le omissioni probatorie della curatela, non supplibili attraverso la invocazione delle misurerestrittive adottate in sede penale ; i motivi di appello svolti sarebberostati più che sufficienti a rimettere in discussione il merito della decisionenel rispetto dell’art. 342 c.p.c., anche in considerazione della sommarietàdella motivazione della sentenza di primo grado. Comunque, secondo laricorrente, avrebbero dovuto essere acquisiti i provvedimenti pronunciatiin sede penale, formati dopo l’introduzione del giudizio di appello, dai qualisarebbe emerso che gli immobili oggetto del contratto di compravenditadel 10.4.1996 furono effettivamente pagati, elemento determinante perescludere la simulazione.5.1. Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Salerno non ha considerato inammissibile ilmotivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a. in ordineall’accertamento di sussistenza della simulazione assoluta, effettuato dalprimo Giudice, ma ha considerato generica la critica rivolta alla raggiuntaprova presuntiva della simulazione: il Giudice d’appello ha rilevato che aldi là delle contestazioni sull’esistenza della legittimazione all’eserciziodell’azione di simulazione per la mancanza di debiti preesistentipregiudicati dall’atto simulato, non vi era alcuna puntuale critica dellasentenza anche nella parte in cui ritiene raggiunta la prova presuntivadella simulazione contrattuale dando valore agli elementi indiziari(inesistenza di pagamenti, collegamenti tra le due società facenti capo allaNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026medesima persona fisica [OSCURATO:PERSONA], ubicazione della societàacquirente, coinvolgimento della famiglia Meluzio nei procedimentipenali) ; a parte infatti un generico riferimento, nell’atto di appello, allamessa in discussione degli ulteriori presupposti della simulazione ,solo nella comparsa conclusionale la società aveva criticato due degliassunti sui quali era stata fondata la prova presuntiva, e cioè lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti legalerappresentante di TMT s.a., e delle società all’attività distrattiva dei beni diBristol [OSCURATO:SOCIETA]., da escludere, e il mancato pagamento del prezzo, cheinvece affermava si dovesse considerare avvenuto -con richiamo allasentenza della Corte di cassazione n. 48203/2017- negli anni 1993-1994,epoca del trasferimento effettivo degli immobili a [OSCURATO:PERSONA] per £780.000.000, a favore dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (così lasentenza, a pag.15); queste osservazioni costituivano però, secondo laCorte, motivi nuovi, che non avrebbero potuto essere proposti oltre l’attodi appello e che non potevano essere presi in considerazione.La Corte d’Appello di Salerno non ha, quindi, dichiarato inammissibile ilmotivo di doglianza formulato dalla società appellante ora ricorrente ma loha valutato -scendendo nel merito- inidoneo a mettere in discussionel’impianto motivazionale, fondato sull’esame del materiale probatorioacquisito, utilizzato nell’ambito di un ragionamento presuntivo peraffermare l’esistenza della simulazione assoluta dell’atto, della sentenza diprimo grado -sostanzialmente condivisa, quindi, sulla base di unapprezzamento propriamente demandato al giudice di merito-. Ha, invece,considerato come autonomi motivi di critica della decisione di primogrado, nuovi perché tardivamente introdotti solo con la comparsaconclusionale in appello, i rilievi riguardanti la posizione di AngeloMastrolia -già legale rappresentante di TMT s.a.- e il prospettato effettivopagamento del prezzo, fondati dall’attuale ricorrente anche sul contenutodei provvedimenti della Corte d’Appello di Salerno n. 22/2019 e dellaNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026Corte di Cassazione n. 19726/2021, pronunciati in ordine alla posizione diAngelo Mastrolia rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale che loaveva riguardato. Nemmeno è stata ritenuta inammissibile la produzionedelle sentenze valorizzate dalla ricorrente (anzi, nell’ambito dellavalutazione del profilo relativo alla contestata legittimazione in capo agliamministratori giudiziari di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della posizione dellaricorrente, i provvedimenti di cui si discute sono chiaramente richiamati:cfr. la sentenza, a pag. 13) ma, come detto, sono state considerate nuovele circostanze da esse dedotte che la ricorrente intendeva ed intendevalorizzare al fine di escludere la sussistenza della simulazione assoluta,invece confermato dalla Corte d’Appello.Ora, è vero che la contestazione in ordine all’esistenza dei presuppostidella simulazione assoluta rimette in discussione tutti i profili del relativoaccertamento, non potendosi formare il giudicato su parte della fattispecieancora controversa: la valorizzazione dell’insussistenza dei presuppostiper l’accertamento della simulazione assoluta, a prescindere dai profili dilegittimazione e di prova della preesistenza dei crediti contestatispecificamente nell’atto di appello, avrebbe dovuto però essere effettuatasulla base delle circostanze di fatto già tempestivamente introdotte nelgiudizio. In concreto, la società ricorrente non precisa quando, nel corsodel processo, abbia evidenziato l’intervento del pagamento del prezzosecondo le modalità indirette sottolineate nella sentenza della Corted’Appello di Salerno; inoltre, CFR s.a. riporta stralci dei due provvedimentirichiamati, dai quali afferma si dovrebbe ricavare l’intervenuto pagamentodel prezzo per la compravendita di cui si discute perché vi si fa riferimentoalla effettività dei trasferimenti operati da Meluzio a Mastrolia , ma -fermo quanto sopra rilevato quanto all’introduzione in causadell’individuazione di modalità di pagamento indirette nemmenorisultante dagli stralci riportati- l’unico richiamo specificamente presente inricorso ad un pagamento del prezzo intervenuto in concreto riguarda laNumero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026corresponsione di £ 510.000.000 per l’acquisto delle quote di alcunesocietà riconducibili a Meluzio .Se anche si intendesse aderire all’assunto della ricorrente, secondo cuila Corte d’Appello avrebbe dovuto tenere conto delle circostanze assuntefavorevoli a CFR s.a. emergenti dai provvedimenti penali richiamati -il cuicontenuto sarebbe stato comunque valutabile liberamente, senza alcunaefficacia di giudicato-, in concreto attraverso dette circostanze vengonoprospettati ulteriori elementi di valutazione privi di decisività e inidonei arimettere inequivocamente in discussione le diverse conclusioni alle quali ègiunta la Corte di merito -cfr. gli stralci dei provvedimenti penali riportatinel ricorso, alle pagg. 26 e 27-.6. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni complessivamentesvolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della costituitacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].r.l. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio dilegittimità a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate in complessivi €8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Numero registro generale 30570/2021Numero sezionale 3049/2025Numero di raccolta generale 9028/2026Data pubblicazione 10/04/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 11 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09028/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris