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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 1989

Cassazione n. 04989/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/12/1989 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; il suddetto motivo non è, altresì, consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4), sottolineando come dal compendio probatoria emergano chiaramente numerosi elementi attestanti la penale responsabilità dell'imputato, la cui versione alternativa dei fatti appare, al contempo, del tutto illogica e priva di riscontri; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/12/1989 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; il suddetto motivo non è, altresì, consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4), sottolineando come dal compendio probatoria emergano chiaramente numerosi elementi attestanti la penale responsabilità dell'imputato, la cui versione alternativa dei fatti appare, al contempo, del tutto illogica e priva di riscontri; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 04989/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris