CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 13786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 16958- 2021sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. R.G1167/21 dell'8/6/21 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA] dall'altra; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che, visto l'art. 380 ter cpc, chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari che competente a conoscere della controversia è il Giudice di Pace di Perugia; Osserva: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16958/2021 Numero sezionale 2859/2022 Numero di raccolta generale 13786/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] di pace di Perugia, al quale con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., si era rivolto l’architetto [OSCURATO:PERSONA], citando in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], perché venisse condannata al pagamento della somma di € 1.572,00, a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Perugia; quest’ultimo Giudice, davanti al quale la causa era stata riassunta, denegando la propria competenza, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, assumendo la competenza del Giudice rimettente. Devesi affermare la competenza del Giudice di pace di Perugia sulla base delle valutazioni che seguono. Poiché il valore della causa è inferiore ad € 5.000,00, essa risulta essere stata correttamente incardinata innanzi al Giudice di pace, competente per valore. La circostanza che il processo sia stato approntato dall’attore sul modello del c.d. “sommario di cognizione”, nelle forme di cui all’art. 702bis cod. proc. civ., che non s’addice a quello innanzi al giudice di pace, perciò solo non muta il riparto per valore, che assegna la competenza al giudice di pace. Invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare che: <<La L. n. 69 del 2009, ha introdotto un nuovo istituto processuale, disciplinato dall'art. 702 bis c.p.c., e segg., che dovrebbe assolvere, secondo gli scopi voluti dal legislatore, il compito di creare una corsia privilegiata, per alcuni tipi di controversie. In particolare, l'art.702 bis c.p.c., oltre ad identificare le caratteristiche tipiche del nuovo modello di processo, chiarisce: che: il procedimento può essere utilizzato per qualsiasi tipo di diritto e rispetto a qualsiasi domanda, tant'è che si è detto, può essere sperimentato per ottenere una pronuncia di condanna, di mero accertamento e costitutiva. Tuttavia, tenuto conto che l'art. 702 ter c.p.c., parla di ordinanza (conclusiva del giudizio) suscettibile di costituire titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, appare ragionevole ritenere che il procedimento, di cui si dice, possa essere Ric. 2021 n. 16958 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16958/2021 Numero sezionale 2859/2022 Numero di raccolta generale 13786/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 utilizzato per qualsiasi tipo di diritto ma rispetto alla domanda per ottenere una condanna. Tuttavia, l'istituto del processo c.d. sommario, di cui si dice, non trova applicazione sempre e in modo indiscriminato. Piuttosto, l'art. 702 bis, condiziona, l'accesso al (o l'attivazione del) processo sommario, ad un presupposto essenziale e, cioè, che la controversia rientri nella competenza, per valore e/o per materia, del Tribunale. L'art. 702 bis c.p.c., infatti, nel suo incipit, specifica che può essere istaurato processo sommario "nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica" e, l'espressione "nelle cause" presuppone che sia stata già accertata la competenza del Tribunale. A ben vedere, l'art. 702 bis c.p.c., non crea deroghe al sistema normativo della competenza, ma inserisce il procedimento, per così dire sommario, all'interno del sistema della competenza, subordinandolo all'accertamento preliminare della competenza del Tribunale, nel singolo caso concreto>> (Sez. 2, n. 23691, 11/11/2011, in motivazione; in senso conforme, Cass. n. 27591/2019). Non v’è materia di statuizione sul capo delle spese trattandosi di regolamento d’ufficio. P.Q.M. accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Perugia, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 11 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 16958 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A