CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 19 ottobre 2018 dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, la pena in anni tre e mesi tre di reclusione e riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare, alla durata della pena inflitta, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, nella sua qualità di amministratore dal 2 settembre 2007 al 30 aprile 2010 della società [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 5 ottobre 2011, con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con l'unico motivo, è stata dedotta la mancanza di motivazione cui all'art. 216 ultimo comma R.D. 267/42 con riferimento alla determinazione delle pene accessorie. La Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena principale e ridotto la pena accessoria per un termine pari alla durata della pena principale non ha motivato in ordine alle ragioni che l'hanno condotta a determinare il quantum della pena accessoria. Siffatta motivazione appare necessaria alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale relativa alla durata delle pene accessorie per i reati di bancarotta, ma anche del principio fissato dalle sezioni Unite con la sentenza 28910/19 in base al quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto in base ai criteri fissati dall'ad.133 cod. pen. In data 4 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile 1.11 primo ed unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. 1.1. La Corte territoriale ha rideterminato la pena accessoria in misura pari alla pena principale, sulla quale, peraltro, ha operato una diminuzione a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata. Va sul punto evidenziato che con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui stabilisce in dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle sanzioni accessorie in essa prevista. La pronuncia additiva della Consulta, pur senza avere inciso sul meccanismo di automatica applicazione, ha determinato un sostanziale e rilevante mutamento della previsione circa la durata decennale, unica e fissa, delle pene accessorie fallimentari ivi stabilite, con la trasposizione all'interno dell'art. 216 della medesima formulazione degli artt. 217 e 218 I. fall., comportante la determinazione da parte del giudice della durata in base ad una valutazione operata caso per caso e disgiunta dalla commisurazione della pena principale, da ancorare al diverso carico di afflittività ed alla diversa finalità di ciascuna pena.Sul tema sono poi intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto emerso tra le sezioni semplici in ordine agli effetti ed alle modalità di reazione alla sentenza della Corte costituzionale in riferimento ad un processo di cognizione, non ancora definito con sentenza irrevocabile; hanno così stabilito che "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen." (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altri, rv. 276286), rimettendo al giudice di merito il compito di procedere alla rinnovata commisurazione in base ai criteri di principio così espressi. 1.2.Sulla base dei principi ora richiamati va evidenziato che il ricorrente, pur lamentando che la motivazione circa la determinazione della durata della pena accessoria è insufficiente, non ha esaustivamente chiarito i motivi per i quali la stessa dovesse essere calcolata in misura inferiore, se solo si considera che la sentenza impugnata è stata esaustiva e approfondita nella motivazione del trattamento sanzionatorio, evidenziando tutti i possibili profili che attengono al fatto come contestato e alla personalità del ricorrente e provvedendo ad individuare una nuova pena accessoria pari nella durata a quella principale, pena principale che come evidenziato, poco si distaccava dai minimi edittali, ritenendola non suscettibile di ulteriori riduzioni in considerazione dell'entità del danno cagionato dall'imputato e della nomina di un prestanome per rifuggire dalle proprie responsabilità. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. r.r., Così deciso in