CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 51136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25753/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie o di altri; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 496 cod.pen. - è aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Il ricorso, infatti, è del tutto generico, risolvendosi in una riflessione di matrice puramente teorica sui rapporti tra le fattispecie cli cui agli artt. 495 e 496 cod. pen. e non contrastando il ragionamento in fatto che ha condotto la Corte di merito a valutare correttamerte la qualificazione del fatto come attuata dal pubblico ministero e dal Giudice di prime cure. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023