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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 24059/2026

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la Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] BenedettiIN FATTO e DIRITTO1.

Con sentenza del 13/02/2026, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., laCorte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'art. 337 cod.pen., su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche ritenuteequivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena in mesi 10 di reclusione,confermando nel resto.2.

Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazionedell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., ritenendo che la Corte diappello abbia offerto una motivazione carente e insufficiente sul punto dellarideterminazione della pena per effetto della riduzione.3.

Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia laviolazione di legge e il difetto di motivazione in relazione: a) all’art. 129 cod. proc.pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza(Sez. 2 , n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 – 01); b) al trattamentosanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n.32138 del 10/09/2025 Rv. 288577 – 01);4.

Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile ed ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi diinammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] BenedettiIN FATTO e DIRITTO1. Con sentenza del 13/02/2026, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., laCorte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'art. 337 cod.pen., su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche ritenuteequivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena in mesi 10 di reclusione,confermando nel resto.2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazionedell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., ritenendo che la Corte diappello abbia offerto una motivazione carente e insufficiente sul punto dellarideterminazione della pena per effetto della riduzione.3. Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia laviolazione di legge e il difetto di motivazione in relazione: a) all’art. 129 cod. proc.pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza(Sez. 2 , n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 – 01); b) al trattamentosanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n.32138 del 10/09/2025 Rv. 288577 – 01);4. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile ed ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi diinammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24059/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris