CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29070/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Rovigoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chechiede la rimessione alle Sezioni Unite sul contrasto relativo ai poteri di revocadel giudice dell’esecuzione; in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rovigo, nellaveste di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanzaformulata dal Pubblico Ministero diretta ad ottenere la revoca, ai sensi degliartt. 164, comma 2, n. 1, e 168, comma 3, cod. pen., del beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenzadel Tribunale di Ravenna del 24 giugno 2016, irrevocabile il 9 novembre 2016,per un delitto commesso il 22 maggio 2013, conclusosi con la condanna allapena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa.Il Pubblico Ministero istante aveva evidenziato, a sostegno della richiestadi revoca, che il condannato, al momento del giudizio, aveva già riportato unaprecedente condanna per delitto a pena non sospesa, irrogata con sentenzadel G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 29 gennaio 2015, irrevocabile il 27marzo 2015, alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro seicento dimulta, sicché il beneficio di cui alla successiva sentenza del Tribunale diRavenna del 24 giugno 2016 risultava concesso in violazione del disposto dicui all’art. 168, comma 2, n. 1, cod. pen.Il Tribunale ha ritenuto l’istanza del Pubblico Ministero inammissibile,richiamando i principi già affermati da Sez. 1, n. 20606 del 24/03/2023, n.m.,secondo cui al giudice dell’esecuzione è consentita la revoca del beneficioesclusivamente nelle ipotesi di revoca obbligatoria previste dall’art. 168,comma 1, nn. 1 e 2, e comma 3, cod. pen., e, in quest’ultimo caso, soltantoquando il giudice della cognizione abbia concesso la sospensione condizionalein violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., e non anche in presenza dialtre cause ostative, come del resto previsto dall’art. 674, comma 1-bis, cod.proc. pen..2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Rovigo, che, con un unico motivo, deduce violazione di legge inrelazione agli artt. 168 e 164 cod. pen., e 674 cod. proc. pen.Il Procuratore ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione sialegittimato a revocare il beneficio della sospensione condizionale della penaanche quando esso sia stato concesso in presenza di una causa ostativa di cuiall’art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., non conosciuta dal giudice dellacognizione al momento della decisione, e non soltanto nell’ipotesi di violazionedell’art. 164, comma 4, cod. pen. A sostegno di tale assunto richiama iprincipi affermati, anzitutto, da Sez. 1, n. 30080 del 08/10/2020, Arturi, Rv.279794 – 01, secondo cui la preesistenza di una condanna ostativa, purchénon conosciuta dal giudice della cognizione, non integra un errore emendabilesoltanto con i mezzi di impugnazione, ma può rilevare anche in sedeesecutiva. Il ricorrente valorizza, inoltre, il principio sancito da Sez. 1, n.32428 del 04/05/2016, P.g. in proc. Sirage, Rv. 267479 – 01, che riconosce algiudice dell’esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionaleconcessa in violazione dell’art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., sul rilievo delcarattere genetico del vizio, non sanato dalla successiva estinzione deglieffetti penali della condanna ostativa.Sulla base di tali precedenti, il Pubblico ministero conclude nel senso chel’ignoranza non colpevole della causa ostativa da parte del giudice dellacognizione legittimi comunque l’intervento del giudice dell’esecuzione ai finidella revoca del beneficio.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], condividendo laricostruzione sistematica dei poteri del giudice dell’esecuzione accolta da Sez.1, n. 20606 del 24/03/2023, n.m., ritenuta conforme al dettato degli artt.168, comma 3, cod. pen. e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha,purtuttavia, evidenziato la presenza di orientamenti giurisprudenziali nonunivoci e, in particolare, il contrasto con il principio affermato da Sez. 1, n.32428 del 04/05/2016, P.g. in proc. Sirage, Rv. 267479 – 01, che ammette larevoca in sede esecutiva della sospensione condizionale concessa in violazionedell’art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., anche quando la causa ostativa nonfosse conosciuta dal giudice della cognizione, concludendo pertanto per larimessione alle Sezioni Unite del quesito concernente l’estensione dei poteri direvoca del giudice dell’esecuzione anche al di fuori dell’ipotesi di cui all’art.164, comma 4, cod. pen.; in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso.4. La difesa del condannato ha depositato memoria con la quale chiede ilrigetto del ricorso avanzato dal Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La questione devoluta a questa Corte attiene alla possibilità direvocare, in sede esecutiva, la sospensione condizionale della pena concessadal giudice della cognizione in presenza di una precedente condanna a penadetentiva per delitto non sospesa, ostativa ai sensi dell’art. 164, comma 2, n.1, cod. pen., quando tale precedente non fosse conosciuto dal giudice che haaccordato il beneficio.Sul punto si registrano due indirizzi interpretativi.Secondo un primo orientamento, espresso da Sez. 1, n. 20606 del24/03/2023, n.m., la causa ostativa prevista dall’art. 164, comma 2, n. 1,cod. pen., consistente nella preesistenza di una condanna a pena detentivaper delitto, non consente la revoca del beneficio in sede esecutiva, nonrientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dagli artt. 168,comma 3, cod. pen. e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.; ciò anche quando lacausa ostativa non fosse stata conosciuta dal giudice della cognizione.Un diverso orientamento, invece, riconosce al giudice dell’esecuzione ilpotere di revoca del beneficio quando la sospensione condizionale sia stataconcessa in violazione dell’art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., valorizzando ilcarattere genetico del vizio che ha inciso sulla concessione del beneficio e lafunzione ripristinatoria dell’intervento esecutivo. In tale direzione si collocaSez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, P.g. in proc. Sirage, Rv. 267479 - 01,secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 168,ultimo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale dellapena concesso in violazione dell’art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., in favoredell’imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a penadetentiva, anche ove, in relazione a tale condanna, sia intervenutadeclaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale ai sensidell’art. 47 ord. pen., poiché detta declaratoria non elimina il vizio originariodella concessione.A tale secondo indirizzo ha dato continuità Sez. 1, n. 5845 del10/11/2020, dep. 2021, Cacciola, n.m., e, da ultimo, Sez. 1, n. 5155 del05/12/2025, dep. 2026, Cavaliere, Rv. 289455 - 01, che ha ricondotto lasoluzione alla necessaria lettura coordinata degli artt. 164, comma 4, e 168,comma 3, cod. pen., alla luce della sentenza n. 95 del 1976 della Cortecostituzionale.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a quest’ultimo orientamento,poiché maggiormente coerente con l’attuale assetto sistematico delladisciplina della sospensione condizionale della pena e con la funzione attribuitaal giudice dell’esecuzione dall’art. 168, comma 3, cod. pen.Non si ravvisa, pertanto, la necessità della rimessione alle Sezioni Unite,potendo il contrasto essere risolto alla luce del più recente e condivisibileindirizzo, coerente con la lettura sistematica imposta dalla sentenza n. 95 del1976 della Corte costituzionale.La sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, dichiarandol’illegittimità costituzionale dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. nella partein cui non consentiva la concessione della sospensione condizionale a chiavesse già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delittonon sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella precedente,non superasse i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., ha inciso propriosull’ambito applicativo del quarto comma dell’art. 164 cod. pen. e ne haampliato la portata.Da tale intervento deriva la parificazione, ai fini della concedibilità delbeneficio, della precedente condanna a pena sospesa e della precedentecondanna a pena non sospesa: entrambe non sono ostative quando il cumulodelle pene rimanga entro i limiti dell’art. 163 cod. pen.; entrambe, perconverso, assumono rilievo ostativo quando quel limite sia superato.Ne consegue che il richiamo contenuto nell’art. 168, comma 3, cod. pen.alla violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. non può essere inteso insenso meramente formale e ristretto alla sola ipotesi della secondaconcessione del beneficio. Quel rinvio deve essere letto avendo riguardo alcontenuto che il quarto comma dell’art. 164 cod. pen. ha assunto per effettodell’intervento del giudice delle leggi, sicché esso comprende anche lasituazione in cui la sospensione condizionale sia stata concessa nonostanteuna precedente condanna a pena detentiva non sospesa che, sola o cumulatacon la successiva, superi i limiti di concedibilità del beneficio.La diversa soluzione determinerebbe un’irragionevole frattura delsistema: il giudice dell’esecuzione dovrebbe revocare il beneficioillegittimamente concesso quando la precedente condanna fosse stataanch’essa sospesa e il cumulo eccedesse i limiti di legge, ma non potrebbeintervenire quando la precedente condanna, pur più significativa sul piano deltrattamento sanzionatorio o della mancata meritevolezza del beneficio, fossestata pronunciata a pena non sospesa.Una simile distinzione non trova fondamento nella ratio della disciplina,che mira ad impedire la permanenza di un beneficio concesso in assenza deipresupposti legali, né nel testo dell’art. 168, comma 3, cod. pen., consideratonel significato che l’art. 164, comma 4, cod. pen. ha assunto dopo lapronuncia costituzionale.Non è decisivo, in senso contrario, l’argomento fondato sulla tassativitàdelle ipotesi di revoca in sede esecutiva. La tassatività resta ferma, ma operaall’interno di una corretta individuazione del contenuto precettivo della normarichiamata. Se il quarto comma dell’art. 164 cod. pen., per effetto dellasentenza n. 95 del 1976 della Corte costituzionale, disciplina anche larilevanza della precedente condanna a pena non sospesa ai fini del cumulo, larevoca prevista dall’art. 168, comma 3, cod. pen. continua a collocarsi entro ilperimetro legale tipizzato, senza introdurre una nuova causa di revoca per viaanalogica.Tale esito è ulteriormente confermato dal dato storico-sistematico.L’art. 168, comma 3, cod. pen. è stato introdotto dall’art. 1 della legge26 marzo 2001, n. 128, quando l’art. 164, comma 4, cod. pen. era già statoconformato dalla sentenza costituzionale n. 95 del 1976.Il legislatore del 2001, nel richiamare il quarto comma dell’art. 164 cod.pen., ha quindi recepito una disposizione già comprensiva della parificazionetra precedente condanna a pena sospesa e precedente condanna a pena nonsospesa, nei termini sopra indicati.In linea con quanto recentemente affermato da Sez. 1, n. 5155 del05/12/2025, dep. 2026, Cavaliere, Rv. 289455 - 01, deve, pertanto, ribadirsiil principio per cui, in tema di sospensione condizionale della pena, laparificazione, conseguente alla sentenza n. 95 del 1976 della Cortecostituzionale, tra precedente condanna a pena sospesa e precedentecondanna a pena non sospesa, non ostative alla concessione del beneficioquando la pena già inflitta, cumulata con quella da infliggere, non superi ilimiti di cui all’art. 163 cod. pen., opera anche, a contrario, ai fini della revocadel beneficio, per effetto del richiamo dell’art. 168, comma 3, cod. pen. all’art.164, comma 4, cod. pen.; ne deriva che è legittima la revoca, da parte delgiudice dell’esecuzione, della sospensione condizionale concessa nonostanteuna precedente condanna a pena non sospesa che, sola o cumulata con lasuccessiva, superi i limiti di legge, purché la causa ostativa non fosse stataconosciuta dal giudice della cognizione che ha accordato il beneficio.4. Alla luce di tale principio, l’ordinanza impugnata non può esserecondivisa.Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza del Pubblico Ministeromuovendo dall’assunto che la revoca in sede esecutiva sarebbe consentitasoltanto nelle ipotesi espressamente riconducibili alla violazione dell’art. 164,comma 4, cod. pen., inteso come previsione limitata alla reiterata concessionedel beneficio.Così decidendo, tuttavia, ha adottato una lettura non conforme allaportata attuale di tale disposizione e non ha verificato se, nel caso concreto, laprecedente condanna a pena detentiva non sospesa riportata dal condannatointegrasse, per entità e per rapporto con la successiva pena sospesa, unacausa ostativa rilevante ai sensi degli artt. 164, comma 4, e 168, comma 3,cod. pen.Nel caso in esame, infatti, la precedente condanna alla pena di anni duee mesi due di reclusione, divenuta irrevocabile prima della sentenza che haconcesso il beneficio, era astrattamente idonea, ove valutata unitamente allapena di mesi otto di reclusione successivamente irrogata, a determinare ilsuperamento dei limiti di cui all’art. 163 cod. pen.; di qui la necessità che ilgiudice dell’esecuzione procedesse alla verifica nel merito della richiesta direvoca, accertando anche se tale causa ostativa fosse o meno conosciuta dalgiudice della cognizione, anziché arrestarsi ad una declaratoria diinammissibilità fondata su una lettura restrittiva dell’art. 168, comma 3, cod.pen.L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata affinché ilgiudice del rinvio proceda a tale accertamento, facendo applicazione delprincipio di diritto sopra enunciato.5. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, conrinvio al Tribunale di Rovigo, che procederà a nuovo esame dell’istanza delPubblico Ministero, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diRovigoCosì è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]