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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 1990

Cassazione n. 14825/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/05/1990 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova del 3 aprile 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati due reati di furto aggravato, condannandolo, con le circostanze attenuanti equivalenti alla aggravante, alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare, la Corte di appello, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per una delle imputazioni, riducendo la pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La Corte di appello ha fornito sufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato ritenuto congruo.

Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), Ne consegue che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:3,12.111tz,4,„ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/05/1990 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova del 3 aprile 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati due reati di furto aggravato, condannandolo, con le circostanze attenuanti equivalenti alla aggravante, alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per una delle imputazioni, riducendo la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello ha fornito sufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato ritenuto congruo. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), Ne consegue che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:3,12.111tz,4,„ [OSCURATO:PERSONA]
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