CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 19776/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25860-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. n. 306/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/07/2020 R.G.N. 2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Oggetto R.G.N.25860/2020 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 CC 1. il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], accertata la sussistenza di un trasferimento di azienda tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e lo svolgimento da parte della Cardaci di attività di lavoro subordinato in favore dapprima dell’uno e poi dell’altro, quale operaia qualificata di cui al livello V del c.c.n.l. applicabile, nel periodo gennaio 2002/marzo 2012, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di quest’ultima della somma di € 69.923,73, oltre accessori ed al risarcimento del danno da omissione contributiva; 2. la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato, [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere “per i titoli di cui in motivazione” la somma di € 40.000,00, oltre accessori, confermando la statuizione sul risarcimentodel danno da omessa contribuzione previdenziale; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2560 e 2697 c.c. in materia di trasferimento di azienda e di responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta risultanti dai libri contabili obbligatori della cedente e in tema di onere della prova sulla esistenza della subordinazione; deduce, inoltre, violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 107 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. censurando, in sintesi, l’accertamento della Corte territoriale in punto di avvenuto trasferimento di azienda e di natura subordinata del rapporto di lavoro della Cardaci, in assenza –assume - di ogni valutazione circa il concreto atteggiarsi del rapporto; si duole, infine, del mancato accoglimento della richiesta di chiamata in garanzia spiegata nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], precedente titolare del [OSCURATO:PERSONA]; 2. con il secondo motivo di ricorso principalededuce ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 114, 432, 421 c.p.c., dell’art.36 Cost. e dell’art. 2697 c.c.; premesso di avere già dal primo grado contestato l’applicabilità del contratto collettivo invocato dalla Cardaci, non prodotto da controparte, deduce la nullità, per indeterminatezza, del ricorso di primo grado e censura la decisione per avere proceduto in via equitativa alla determinazione del quantum in a ssenza di prova sull’ an , in particolare con riferimento alle mansioni svolte dalla Cardaci; 3. con il terzo motivo di ricorso principale deduce ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,114, 421 e 432 c .p.c., e dell’art. 36 Cost. ; censura la sentenza impugnata per avere reso una pronunzia in via equitativa in assenza di una istanza ex art. 114 c.p.c. non potendo neppure ricorrere i presupposti di una pronunzia ex art.36 Cost. per non essere il contratto collettivo invocato in alcun modo applicabile, né in fatto né in diritto, al rapporto in oggetto; denunzia, inoltre, il vizio di ultrapetizione della decisione per avere la Corte di merito riconosciuto differenze retributive per dodici mesi l’anno laddove la originaria domanda le richiedeva solo per nove mesi l’anno; tanto aveva comportato l’errata determinazione di tutte le altre voci retributive equitativamente determinate; si duole, infine, del difetto di prova della data di inizio del rapporto di lavoro e della omessa valutazione delle retribuzioni risultanti dalle buste paga e quietanzate, superiori a quelle ritenute come effettivamente percepite; 4. con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione del contratto collettivo Alimentari, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], censurando la sentenza impugnata per avere operato una riduzione del quantumliquidato in prime cure sulla base dell’errata convinzione della mancata produzione del contratto collettivo; 5. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile; le censure articolate non risultano infatti incentrate sul significato normativo e sulla portata applicativa delle disposizioni indicate in rubrica, come prescritto al fine della valida deduzione del mezzo di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. (Cass. Sez. Un.n. 23745/2020, Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 16038/2013, Cass.n. 3010/2012, Cass. n. 24756/2007, Cass. n. 12984/2006), ma, viceversa, direttamente intese a sollecitare sulla base di un diretto, diverso, apprezzamento delle emergenze in atti una ricostruzione fattuale alternativa a quella della sentenza impugnata, sia in ordine al rapporto di lavoro subordinato, con particolare riferimento alla titolarità dello stesso, che si asserisce essere continuato con la moglie dell’originario titolare del cannolificio, sia in ordine al realizzarsi di una fattispecie riconducibile al trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., in tal modo contestando un accertamento fattuale comunque non più incrinabile in questa sede per la preclusione scaturente da doppia conforme ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c.; da tanto deriva inoltre la non pertinenza del riferimento alla violazione dell’art. 2560 c.c. in tema di responsabilità per i debiti pregressi, trovando applicazione in relazione ai crediti vantati dal lavoratore la speciale disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. ; 5.1. parimenti inammissibile la censura che denunzia l’omesso esame della domanda di chiamata in garanzia nei confronti del coniuge dell’originario titolare per la dirimente considerazione che parte ricorrente, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, non chiarisce se ed in che termini era stata formulata la istanza sulla quale il Tribunale dapprima e la Corte di appello poi avrebbero omesso di pronunziare, dovendo ulteriormente osservarsi che il relativo accoglimento è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità; peraltro, la formulazione di tale istanza non emerge dallo storico di lite della sentenza impugnata avendo la Corte di appello dato atto ed affrontato la questione, concettualmente diversa da quella oggetto di censura, della sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi dell’originario datore, che ha ritenuto insussistente con statuizione non impugnata in questa sede; 6. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con le ragioni della decisione; la Corte di appello, sul presupposto dell’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dapprima con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e quindi con [OSCURATO:PERSONA] di Pintaudi ex art. 2112 c.c. ha affermato che costituiva onere del Pintaudi provare che la Cardaci avesse percepito durante l’arco del proprio lavoro ed anche attribuendole mansioni di minor livello, la retribuzione minima prevista dai contratti collettivi di categoria, quale parametro al quale ancorare la verifica della sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. e osservato che tale onere non risultava assolto; in difetto di elementi di certezza ha quindi ritenuto provata solo l’erogazione delle somme che la lavoratrice aveva ammesso nel ricorso di primo grado di avere percepito e le ha ritenute insufficienti a garantire il raggiungimento della finalità fissata ex art. 36 Cost., avuto riguardo alle prevalenti mansioni di sfogliatrice di pasta risultate dalla prova orale; alla stregua delle stesse ha quindi proceduto ad una rideterminazione quantitativa del dovuto quale liquidato in prime cure. Tanto premesso, è destituito di fondamento il rilievo del ricorrente principale in ordine al difetto di accertamento sull’an mentre il ricorso alla determinazione equitativa del quantum, espressione dei poteri conferiti al giudice ex art. 2099 c.c., deve ritenersi consentito alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la determinazione della giustaretribuzione, effettuata dal giudice del merito nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost. e con adeguata motivazione in ordine agli elementi in concreto utilizzati, si traduce in una valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, ne', in particolar modo, denunciabile sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva, rientrando nel potere discrezionale di detto giudice fondare la pronuncia, anziché su tali parametri, su natura e caratteristiche dell'attività svolta, su nozioni di comune esperienza, od anche su criteriequitativi (Cass. n. 12872/1995 Cass., n. 4200/1992, Cass., n. 2193/1985); 7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, per come emergente dalla sentenza impugnata, la lavoratrice ha formulato richiesta di determinazione della retribuzione anche ex art. 36 Cost. con implicito affidamento dell’individuazione del parametro al quale commisurare la sufficienza e proporzionalità della retribuzione al giudice di merito; del tutto privo di autosufficienza per carente esposizione del fatto processuale è infine l’assunto dell’ultrapetizione fondato sulla asserita allegazione dello svolgimento di attività di lavoro per nove mesi l’anno, non emergendo peraltro dalla decisione impugnata, che ha operato una liquidazione equitativa, la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato; 7.1. all’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivamente proposto mediante notifica effettuata in data 12 novembre2020 e quindi oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata avvenuta il 7 agosto 2020 (ex plurimis, Cass. 36127/2021, Cass. 25953/2018); 8. le spese di lite sono regolate tenuto conto della soccombenza riferita, in applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum, al solo ricorrente principale (Cass.n. 33733/2023)e vanno pagate in favore dell’Erario, risultando la controricorrente ammessa al gratuito patrocinio; 9. il ricorrente incidentale tardivo il cui ricorso è dichiarato inefficace non può essere condannato al pagamento deldoppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (ex plurimis,Cass. n. 18348/2017); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di litein favore dell’Erario, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p