Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 29684/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 14/2/2022 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. 2.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Bevilacqua deducendo:

2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato non essendosi individuate le concrete condizioni per la sua attuale ricorrenza.

2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla adeguatezza esclusiva della misura adottata, trattandosi di reati istantanei ed in assenza di eccezionali esigenze cautelar'. 3.11 procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale giustificato la sussistenza della attuali e concrete esigenze cautelari sul rilievo della concreta gravità delle plurime condotte violente, minacciose e lesive poste in essere dal ricorrente il 24 gennaio 2022 nel grave contesto del concomitante intervento di un numero considerevole di soggetti (50/60) determinati ad ostacolare l'esecuzione di una misura cautelare da parte delle forze dell'ordine incaricate nonché della negativa personalità dello stesso ricorrente già gravato da plurime condanne.

Il giudizio si palesa conforme al condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari ' personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020 (dep. 2021), Barletta, Rv. 280566).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto all'incensurabile valutazione in fatto della inidoneità della misura degli arresti domiciliari nello stesso luogo - campo nomadi - e, quindi, contesto in cui sono maturate le gravi condotte delittuose, in relazione - per di più - ad un soggetto che ha già dato prova di adire condotte violente per opporsi all'agire legittimo dell'autorità, così dimostrando la sua assoluta inaffidabilità del rispetto di misure di autocontrollo.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 14/2/2022 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Bevilacqua deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato non essendosi individuate le concrete condizioni per la sua attuale ricorrenza. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla adeguatezza esclusiva della misura adottata, trattandosi di reati istantanei ed in assenza di eccezionali esigenze cautelar'. 3.11 procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale giustificato la sussistenza della attuali e concrete esigenze cautelari sul rilievo della concreta gravità delle plurime condotte violente, minacciose e lesive poste in essere dal ricorrente il 24 gennaio 2022 nel grave contesto del concomitante intervento di un numero considerevole di soggetti (50/60) determinati ad ostacolare l'esecuzione di una misura cautelare da parte delle forze dell'ordine incaricate nonché della negativa personalità dello stesso ricorrente già gravato da plurime condanne. Il giudizio si palesa conforme al condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari ' personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020 (dep. 2021), Barletta, Rv. 280566). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto all'incensurabile valutazione in fatto della inidoneità della misura degli arresti domiciliari nello stesso luogo - campo nomadi - e, quindi, contesto in cui sono maturate le gravi condotte delittuose, in relazione - per di più - ad un soggetto che ha già dato prova di adire condotte violente per opporsi all'agire legittimo dell'autorità, così dimostrando la sua assoluta inaffidabilità del rispetto di misure di autocontrollo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d
Sentenza Cassazione n. 29684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris