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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19456/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di tentato furto.

Letta la memoria difensiva a cui sono allegati i verbale di remissione della querela ed accettazione della stessa.

Considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela.

Ritenuto che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Spese a carico del querelato.

Così deciso il 17 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di tentato furto. Letta la memoria difensiva a cui sono allegati i verbale di remissione della querela ed accettazione della stessa. Considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela. Ritenuto che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso il 17 ap