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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 24230/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22778-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 826/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2021 R.G.N. 5144/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N.22778/2021 Cron.

Rep.

Ud.15/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato non dovuti per prescrizione da [OSCURATO:PERSONA] i contributi IVS contenuti in 11 cartelle esattoriali emessein data anteriore al 25.11.2010 e, conseguentemente, ha dichiarato inefficace il preavviso di fermo oggetto d’impugnazione; ha invece dichiarato dovuti i crediti relativi ad ulteriori 3 avvisi di addebito, per i quali il termine quinquennale di prescrizione era stato interrotto dalla notifica, in data 25.11.2015, del preavviso di fermo amministrativo; ha, infine, compensato per un mezzo le spese di lite, ponendo l’altra metàa carico dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate pari a complessivi euro 1050,00 per il primo grado ed euro 900,00 per l’appello; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; l’INPSe l’Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1 n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 D.M. 55/2014, art. 2233 co.2, cod. civ. e dell’art. 111 Cost.”; il ricorrente sostiene che la quantificazione della parte delle spese non oggetto di compensazione sia inferiore ai minimi delle tariffe previsti dalle tabelle professionali; il motivo è infondato; l’orientamento di questa Corte è andato consolidandosi nel senso di ritenere che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 co. 1 cod.proc.civ. per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass., Sez.

Un. n. 17405 del2012); nel caso di specie, va data continuità alla soluzione applicativa indicata daCass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa Corte, in ipotesi assimilabile a quella in esame, ha stabilito che il valore della causa va individuato tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, e i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento d’istruzione preventiva e quattro per la causa di merito,vanno individuati in e uro 911,00 per la fase d’istruzione preventiva (risultanti dalla somma di euro 270,00 per studio della controversia, euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 55/2014); che inoltre, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4, in euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di euro 442,50 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, cit.); che, con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, dovendo cos̀ interpretarsi il disposto dell'art. 4, D.M. n. 55/2014, che testualmente prevede una riduzione «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase; l’ammontare finale del compenso professionale da liquidarsi risulta, quindi, pari ad euro 3.162,00; avuto riguardo all'importo così come dianzi stabilito, appare evidente come la liquidazione della metà delle spese contenuta nell'impugnata sentenza (con compensazione dell’altra metà) non possa dirsi inferiorea detti minimi, non sussistendo nella statuizione di merito nessuna differenza,in difetto,rispetto alla somma predeterminata; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore delle parti rimaste intimate; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22778-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 826/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2021 R.G.N. 5144/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N.22778/2021 Cron. Rep. Ud.15/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato non dovuti per prescrizione da [OSCURATO:PERSONA] i contributi IVS contenuti in 11 cartelle esattoriali emessein data anteriore al 25.11.2010 e, conseguentemente, ha dichiarato inefficace il preavviso di fermo oggetto d’impugnazione; ha invece dichiarato dovuti i crediti relativi ad ulteriori 3 avvisi di addebito, per i quali il termine quinquennale di prescrizione era stato interrotto dalla notifica, in data 25.11.2015, del preavviso di fermo amministrativo; ha, infine, compensato per un mezzo le spese di lite, ponendo l’altra metàa carico dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate pari a complessivi euro 1050,00 per il primo grado ed euro 900,00 per l’appello; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; l’INPSe l’Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1 n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 D.M. 55/2014, art. 2233 co.2, cod. civ. e dell’art. 111 Cost.”; il ricorrente sostiene che la quantificazione della parte delle spese non oggetto di compensazione sia inferiore ai minimi delle tariffe previsti dalle tabelle professionali; il motivo è infondato; l’orientamento di questa Corte è andato consolidandosi nel senso di ritenere che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 co. 1 cod.proc.civ. per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass., Sez. Un. n. 17405 del2012); nel caso di specie, va data continuità alla soluzione applicativa indicata daCass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa Corte, in ipotesi assimilabile a quella in esame, ha stabilito che il valore della causa va individuato tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, e i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento d’istruzione preventiva e quattro per la causa di merito,vanno individuati in e uro 911,00 per la fase d’istruzione preventiva (risultanti dalla somma di euro 270,00 per studio della controversia, euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 55/2014); che inoltre, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4, in euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di euro 442,50 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, cit.); che, con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, dovendo cos̀ interpretarsi il disposto dell'art. 4, D.M. n. 55/2014, che testualmente prevede una riduzione «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase; l’ammontare finale del compenso professionale da liquidarsi risulta, quindi, pari ad euro 3.162,00; avuto riguardo all'importo così come dianzi stabilito, appare evidente come la liquidazione della metà delle spese contenuta nell'impugnata sentenza (con compensazione dell’altra metà) non possa dirsi inferiorea detti minimi, non sussistendo nella statuizione di merito nessuna differenza,in difetto,rispetto alla somma predeterminata; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore delle parti rimaste intimate; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per
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