CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13962/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE di APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza del 16/02/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione e porto di armi eper l’effetto – ritenuta la continuazione tra gli stessi, applicata la diminuente del rito – loaveva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 3.100,00 di multa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del quale lamenta sia inosservanzaed erronea applicazione della legge penale, sia carenza della motivazione, con riferimentoall’art. 62-bis cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile.Con riferimento alle generiche, i Giudici del merito rilevano come elementi positivi,in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili,assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta processuale serbata dall’imputato(giudicata non particolarmente collaborativa), quanto la grave natura dei pregiudizi penaliche accompagnano il soggetto. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridicied espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste – condeduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corteterritoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,sostanzialmente invitando questa Corte al compimento di una operazione di rivisitazione,che è preclusa nel giudizio di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]