CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 30237/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 11 dicembre 2023, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal GUP presso il Tribunale di Pavia in data 27 settembre 2018 in relazione a plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, meglio descritte ai capi A) e C) e di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio meglio descritte al capo B) (fatti commessi in Pavia il 13 luglio 2010, data della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il ricorrente era stato amministratore e liquidatore), ha rideterminato la pena inflittagli, concedendogli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; - che l'impugnativa sottoscritta dal difensore consta di tre motivi; - che, in data 3 giugno 2024, il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha inteso meglio lumeggiare i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, segnatamente dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere al rilievo di gravame con il quale si era evidenziato che il GUP aveva del tutto preterito «le produzioni e gli altri documenti promananti dalla difesa», ivi compresa la memoria depositata in data 24 maggio 2018, è generico e manifestamente infondato, posto che: 1) per il diritto vivente «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); 2) che, per costante giurisprudenza delle Sezioni Semplici di questa Corte, «L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199): 3) che, nel caso di specie, a fronte della compiuta e congrua motivazione ostesa nella sentenza impugnata, che - nonostante la «genericità e povertà del contenuto delle doglianze di merito avanzate dall'imputato con il primo motivo di appello», limitatesi a riportare «stralci dell'interrogatorio reso dall'imputato e a richiamare la documentazione a firma GRASSANI e ROMERSA, già depositata in primo grado», «senza indicare le ragioni specifiche che richiederebbero una nuova disamina di tali atti » (cfr. pag. 11, punto 4.1. della sentenza di appello) - ha spiegato come il materiale probatorio in atti desse ampiamente conto dell'evidenza delle azioni distrattive e dissipative contestate e della callida consapevolezza, con cui l'imputato si adoperò per occultarne gli effetti, il ricorrente si duole, peraltro per la prima volta in questa sede, dell'omessa considerazione della memoria difensiva in data 24 maggio 2018, mai neppure menzionata nel primo motivo dell'atto di appello depositato in data 7 marzo 2023, senza però illustrare con la dovuta precisione e specificità in che termini gli elementi con essa addotti fossero dotati di una decisività tale da scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla sentenza di primo grado, che effettivamente si contraddistingue per approfondimento di tutte le questioni in fatto e in diritto implicate dalle contestazioni elevate nei riguardi dell'imputato, e della sentenza di secondo grado; - che il secondo ed il terzo motivo, che denunciano la violazione degli artt. 216 e 219, commi 1 e 2 n. 1, L.F. ed il vizio di motivazione in relazione al silenzio serbato dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti del danno patrimoniale di rilevante entità e della commissione di più fatti di bancarotta, riproducono la stessa genericità che contrassegnava il secondo motivo dell'atto di appello depositato in data 7 marzo 2023, in cui il deducente non aveva formulato specifiche doglianze al riguardo, essendosi limitato a «chiedere la riduzione della pena inflitta in primo grado, previa eventualmente occorrendo concessione delle circostanze attenuanti generiche con massima riduzione per le stesse e/o derubricazione nelle ipotesi delineate dagli artt. 217/218 L.F., esclusione dell'aggravante del danno di ingente entità e della recidiva»; che a ciò si deve aggiungere che il rilievo di gravame con il quale è stata chiesta l'esclusione della circostanza aggravante del danno di ingente gravità per la transazione intercorsa con la curatela fallimentare «in quanto significativa dell'insussistenza dell'aggravante del danno ingente» è manifestamente infondato, posto che, ai fini dell'applicazione della detta circostanza, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non al momento della verifica dell'entità del passivo o della differenza tra attivo e passivo, bensì a quello della verifica della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, ossia con riferimento alla diminuzione che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403), e che, confermata la condanna dell'imputato per i plurimi fatti di bancarotta contestatigli, la circostanza aggravante della cd. 'continuazione fallimentare' non poteva essere esclusa (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665); che, perciò, va ribadito che il giudice di appello non aveva alcun obbligo di esaminare e rispondere a rilievi di gravame generici o manifestamente infondati (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Rv. 283268) e che, in ogni caso, in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,