CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 11648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CIVITECCHIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ITinammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei saldi attivi, delle somme di denaro, dei valori, dei titoli e dei preziosi a lui riconducibili nonché dei beni immobili e dei beni mobili registrati, fino alla concorrenza dell'importo di 235.006,00 euro, per il reato di trasferimento di valori, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], al fine di riprendere la gestione delle attività commerciali sequestrate a seguito della confisca siccome disposta nell'ambito della misura di prevenzione (decreto del 9.10.2017), il 30.10.2018, avrebbe fittiziamente attribuito alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1„ la gestione del distributore di carburante e dell'annesso bar e autolavaggio, quest'ultimo poi fittiziamente affittato a [OSCURATO:PERSONA]. Deduce: 1.1. "Violazione di legge per mancanza e/o mera apparenza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus cornmissi delicti". Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente illustra i termini della vicenda procedimentale e riporta la motivazione del provvedimento impugnato. Denuncia, quindi, il vizio di violazione di legge, sotto il profilo della mancanza della motivazione. A sostegno dell'assunto sottolinea che il tribunale ha del tutto preternnesso l'esame dei documenti allegati alla memoria depositata in data 21.1.2022, che dimostravano come Fusser avesse svolto attività lavorativa autorizzata dal Tribunale di Roma - Sezione misure di prevenzione, dal 31.1.2018 al 25.10.2018, quando la [OSCURATO:SOCIETA], per mezzo del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], lo licenziava. La difesa deduce, quindi, l'inconcialibilità del contenuto di tale documentazione con la valorizzazione da parte del tribunale della circostanza secondo cui Fusser sarebbe stato assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. solo in data successiva, cioè il 18.9.2019 e secondo cui, prima di quella data, non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa. Aggiunge che la motivazione risulta incomprensibile laddove esclude ogni significatività alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che -su incarico dell'amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA]- aveva autorizzato Fusser a effettuare tutte le operazioni descritte nell'allegato 6 della Guardia di Finanza del 20.1.2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il provvedimento impugnato è viziato da violazione di legge per mancanza della motivazione. 1.1.1. La difesa, invero, ha prodotto: 1) un provvedimento con cui il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, aveva autorizzato Fusser a proseguire l'attività lavorativa e ad allontanarsi dal luogo in cui era fissato l'obbligo di soggiorno per recarsi presso il luogo di lavoro,, in Ladispoli, via Aurelia, Km 40,900; dal lunedì al Venerdì; b) la lettera di licenziamento a firma di [OSCURATO:PERSONA] -delegato dall'amministratore giudiziario quale legale rappresentante della IBR s.r.I.- a far data dal 25.10.2018; c) una dichiarazione a firma di [OSCURATO:PERSONA] che, su delega dell'Amministratore giudiziario, riferisce che Fusser era stato autorizzato alla emissione di assegni postali e che lo stesso Fusser aveva con tale autorizzazione effettuato le operazioni contenute nel prospetto della Guardia di Finanza, per un importo complessivo pari a euro 253.503,54. La difesa, dunque, ha prodotto un provvedimento giudiziale oltre che dichiarazioni e documentazione -provenienti da soggetti costituenti la promanazione dell'organo giudiziale- che attestano, con valore sostanzialmente certificativo, che l'attività svolta da Fusser nella società confiscata era stata autorizzata dagli organi della procedura di amministrazione giudiziaria e che la movimentazione bancaria costituente la base dell'ipotesi accusatoria era stata anch'essa autorizzata dalla stessa amministrazione e riferibile alla vendita di carburante. 1.1.2. Il Tribunale ha ritenuto il fumus commissi delictf non tenendo in alcuna considerazione tali elementi, caratterizzati da un'evidente capacità dimostrativa in contrasto all'ipotesi secondo cui Fusser avrebbe continuato una gestione dell'attività commerciale confiscatagli con finalità elusive delle misure di prevenzione. Il tribunale ha eluso ogni confronto con tali evidenze, con ciò restituendo una motivazione apodittica che, in quanto tale, deve ritenersi mancante. Per tale ragione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame che tenga conto degli elementi sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di