CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2021
Cassazione n. 46211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Venezia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per estinzione dei reati determinata da prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 dicembre 2021 la Corte d'appello di Venezia riformava parzialmente quella del Tribunale di Treviso del 18 gennaio 2021 di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] (capi A, C, E, F, G, I, L, M, N, O), [OSCURATO:PERSONA] (capi D, E, F, I, L, M, O, Q) e [OSCURATO:PERSONA] (capo Q) in relazione a diverse fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dai capi di imputazione I, L, M per non avere commesso il fatto, escludendo la recidiva contestata ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la rideterminazione della pena in anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Confermava nel resto, anche con riguardo all'imputata [OSCURATO:PERSONA] condannata in primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei tre imputati denunziandone la violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati per decorso del termine massimo ordinario già al momento della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. La Corte di appello aveva escluso la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. originariamente contestata ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente individuazione del termine massimo di prescrizione in anni sette e mesi sei. L'art. 161 cod. pen. nella versione antecedente alla riforma introdotta dall'art. 1, comma 13, I. 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, non prevedeva che le cause di sospensione si trasmettessero a tutti i coimputati. In ogni caso, tenuto contro dei rinvii dovuti a legittimi impedimenti degli imputati o dei difensori disposti alle udienze del 26 gennaio 2016, 28 ottobre 2016, 23 giugno 2017, 20 aprile 2018 e 8 settembre 2020, tutti i residui reati si sono prescritti nel corso del giudizio di primo grado, dovendosi limitare la durata di ogni singolo legittimo impedimento a 60 giorni. Con riguardo alla sola imputata [OSCURATO:PERSONA] la difesa censurava altresì il vizio di motivazione anche per travisamento della prova e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che il difensore ha chiesto, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento anche per i reati H, I, L, ed M, per cui vi era stata assoluzione e limitatamente a questa richiesta vi è evidentemente carenza di interesse. In ordine alle altre ipotesi contestate nei confronti di tutti gli indagati, il motivo di ricorso afferente alla maturazione del termine prescrizionale è fondato e assorbente rispetto alle residue doglianze. Secondo consolidato orientamento di legittimità "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è dunque ammissibile, perché volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. L'error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità. L'impugnazione mira ad emendare tale errore. Nel caso in esame va, peraltro, rilevato che la pronuncia d'appello ha introdotto un "elemento di novità", rappresentato dall'esclusione della recidiva contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che ha consentito un nuovo calcolo del termine prescrizionale, precluso fino a quel momento, legittimando i predetti imputati alla proposizione del motivo di ricorso in tema di prescrizione. 2. La sentenza di condanna di primo grado è stata emessa il 18 gennaio 2021. Pur dovendosi rilevare che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento -come accaduto nel caso di specie- ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Cenci, Rv. 274000), è pur vero che i rinvii per legittimo impedimento disposti nel corso delle udienze del 26 gennaio 2016, 28 ottobre 2016, 23 giugno 2017, 20 aprile 2018 e 8 settembre 2020 danno luogo a 300 giorni totali, dal momento che l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. 3. Né può aggiungersi a tale periodo complessivo di sospensione quello relativo all'emergenza pandemica, per essere stato disposto in data 18 maggio 2020 un rinvio fuori udienza all'8 settembre 2020. La Corte costituzionale ha rappresentato che la sospensione della prescrizione disposta dai decreti legge n. 18 e n. 23 del 2020, emanati per contrastare l'emergenza COVID-19, non è costituzionalmente illegittima in quanto è ancorata alla sospensione dei processi dal 9 marzo all'il. maggio 2020, prevista per fronteggiare l'emergenza sanitaria (Corte cost., n. 278/2020). Viceversa, contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell'ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell'udienza penale, nell'ambito di misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (Corte cost., n. 140/2021). Ciò posto, il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei relativo tutte le fattispecie contestate -considerato che per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha escluso la recidiva- risultava dunque già interamente decorso al momento dell'emissione della pronuncia di primo grado. Né apparivano riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere, a mente dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evidente dell'innocenza degli imputati. Il termine risulta invero maturato per i singoli reati contestati nelle date: 7 agosto 2020 (capo A), 11 luglio 2020 (capo C), 5 aprile 2020 (capo D), 29 luglio 2020 (capo E), 17 aprile 2020 (capo F), 27 maggio 2020 (capo G), 27 giugno 2020 (capo I), 4 aprile 2020 (capo L), 29 maggio 2020 (capo M), 27 luglio 2020 (capo N), 29 maggio 2020 (capo 0), 25 febbraio 2020 (capo Q). Ancor prima, quindi, della pronuncia di condanna di primo grado in data 18 gennaio 2021. 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza imp