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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 29 agosto 2026

Cassazione n. 24844/2026

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ENEZUELA([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 232/2025 della Corte d’Appello di Venezia, pubblicatain data 11.02.2025;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio del 13 gennaio 2026;RGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale2 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa LuisaDe Renzis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.1 -Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dallaCorte d’Appello di Venezia, la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizionedel giudice italiano.2 -La controversia, incardinata prima dinanzi al Tribunale di Roma (chesi dichiarò territorialmente incompetente), poi dinanzi al Tribunale di Rovigo,aveva ad oggetto la richiesta di accertamento di un credito di USD 5.000.000(dollari statunitensi), in forza di un titolo al portatore denominato«[OSCURATO:PERSONA] I.C.C. - 322 - n. 8/6 Ref. n. 733 - Codice CARONI»,emesso dal Banco de [OSCURATO:PERSONA] (BANDAGRO) e garantito dalGoverno della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Il ricorrente haconseguentemente chiesto la condanna dello Stato del Venezuela al suopagamento.2.1 -Nel ricostruire la vicenda ha sostenuto che la scadenza originariadel titolo, indicata nell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata differita all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ciò inforza della comunicazione del Ministerio de Hacienda de la RepubblicaBolivariana del Venezuela del 13.05.1996.

Peraltro, anche questo termineera ormai decorso, senza alcuna corresponsione di pagamenti.3 -All’esito del processo di primo grado con sentenza n. 398/2023 ilTribunale di Rovigo dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano.L’appello, introdotto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte territorialedi Venezia, è stato rigettato con la pronuncia ora al vaglio di questo collegio.Il giudice d’appello ha respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’attod’impugnazione, sollevata dall’appellato, e tuttavia ha confermato il difettodi giurisdizione del giudice italiano, riconoscendo l’immunità relativa infavore dello Stato convenuto in forza del principio "par in parem non habetiurisdictionem".A tal fine ha richiamato l’art. 10, primo comma, della Costituzione, purnella consapevolezza del carattere non assoluto dell’immunità accordata alloStato straniero dalla giurisdizione dello Stato altrimenti territorialmentecompetente; ha rilevato che la prassi delle corti interne ha circoscrittol’applicabilità della norma consuetudinaria sull'immunità degli [OSCURATO:PERSONA] dallagiurisdizione civile di altri [OSCURATO:PERSONA] agli atti statali emessi nell'ambito delleRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale3 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026funzioni di governo (iure imperii), escludendo gli atti posti in essere dalloStato come soggetto di diritto privato (iure gestionis); ha esaminato laPromissory Note, del cui pagamento la Repubblica Bolivariana de Venezuelasi era fatta garante; ha quindi esaminato l’atto di moratoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA],emesso dal “Ministero de Hacienda” (ministero delle finanze o del tesoro),con il quale il governo venezuelano aveva disposto l’estensione del terminedi scadenza del titolo di pagamento di ulteriori otto anni, con la finalità diprogrammare il rifinanziamento del debito pubblico per il riacquisto deipagherò cambiari internazionali; ha quindi ritenuto che l’atto di moratoriadovesse considerarsi estrinsecazione di un atto autoritativo statale iureimperii; ha pertanto confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione delgiudice italiano.4 -Il ricorrente ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo,ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito lo Stato del Venezuelacon controricorso, a sua volta ulteriormente illustrato da memoria.

LaProcura Generale della Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1 -In via preliminare deve respingersi l’eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dal controricorrente, secondo il quale l’impugnazione dellasentenza d’appello in sede di legittimità si limiterebbe a ripetere«pedissequamente circostanze, considerazioni e argomentazioni giàproposte dal ricorrente nei primi due gradi di giudizio e non accolte dalTribunale di Rovigo e dalla Corte d’Appello di Venezia.

In molti passaggi èevidente che il testo consegue a una mera operazione di “copia e incolla”».1.2 -L’eccezione è priva di pregio perché il ricorso, censurando l’unicoprofilo trattato in sede d’appello, il difetto di giurisdizione del giudice italiano,sviluppa argomentazioni puntuali, indirizzate a criticare in punto di diritto leragioni per le quali la Corte d’Appello ha confermato le statuizioni di primogrado.In tema va ribadito il principio secondo il quale il motivo d'impugnazioneè costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erroneae si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a talfine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso,RGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale4 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione,risolvendosi in un "non motivo", è sanzionata con l'inammissibilità ai sensidell'art. 366, n. 4, c.p.c. (ex multis, cfr. Cass., 31.08.2015, n. 17330; 12gennaio 2024, n. 1341; 6 aprile 2025, n. 9059).Nel caso di specie il contenuto del ricorso è conforme alle prescrizioniimposte dall’art. 366, n. 4, c.p.c.2 -Esaminando dunque il merito, con l’unico motivo il ricorrente hadenunciato la «errata pronuncia circa il difetto di giurisdizione del giudiceitaliano – sussistenza della giurisdizione del giudice italiano», in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.Nel suo sviluppo argomentativo la censura si concentra sulla funzionedella “promissory note”, quale strumento di pagamento internazionale (atutti gli effetti titolo di credito all’ordine di natura astratta) e rileva come nelcaso di specie il titolo richiama le leggi che ne regolano la disciplina.

Dunque,avvertendo che essa va qualificata come promessa di pagamento,riconducibile nella disciplina dell’art. 1988 c.c., con applicazione dei criterispeciali prescritti dall’art. 5, n. 1, prima parte, Convenzione di Bruxelles del27 settembre 1968, unitamente al codice delle obbligazioni svizzero (art. 74,comma 2), individua la giurisdizione del giudice (italiano) quale giudice delluogo di adempimento dell’obbligazione, individuato nel domicilio delcreditore.Il ricorrente esclude, invece, l’applicazione delle regole di derivazioneconsuetudinaria internazionale, relative alla cd. immunità relativa, perché lafattispecie esulerebbe dalle ipotesi di immunità dello Stato estero ad esseregiudicato dalla giurisdizione di un altro Stato, mancando nel rapporto attiposti in essere iure imperii.

Sul punto afferma che «non può essere revocatoin dubbio il fatto che l’assunzione da parte della Repubblica Bolivariana deVenezuela di una garanzia a corredo di una promessa di pagamento emessada un Istituto di credito venezuelano, in relazione ad un’operazione di naturaeminentemente creditizia, sia un atto avente natura eminentementeprivatistica per l’esecuzione del quale lo Stato debitore non può in alcunmodo invocare la propria immunità dalla giurisdizione estera».Oltre che contestare la giurisprudenza di legittimità richiamata dalgiudice d’appello, sostiene che comunque la natura privatistica di unaRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale5 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026precedente attività non può venir meno in forza di una attività, ulteriore esuccessiva, posta in essere da uno Stato, a prescindere dallo stabilire se iprovvedimenti di moratoria possano essere astrattamente compresi tra gliaggiunge che l’erroneità del ragionamento articolato dalla Corte d’Appelloveneta è manifesta laddove, apprezzandosi lo scopo perseguito attraversol’emissione di un atto, la natura iure imperii sarebbe estensibile a qualunquel’interpretazione sarebbe contrastante con i principi enucleabili dalla«Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità degli [OSCURATO:PERSONA] esteri dallagiurisdizione [che] stabilisce una preferenza per il criterio relativo alla naturadell'atto, quale test decisivo per stabilire il carattere commerciale di unasentenza n. 11225/2005, in tema di bond argentini, richiamata dal giudiced’appello] e la sentenza impugnata, si collocano in netta controtendenzarispetto agli sviluppi della prassi internazionale, in quanto attribuisce rilievodecisivo alle finalità dei provvedimenti di moratoria adottati dallo Stato».3 -Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni qui appresso chiarite.3.1 -Deve in primo luogo precisarsi che, ai fini della giurisdizione edunque nel perimetro entro cui questa Corte a sezioni unite è stata investitadella controversia, non assume rilievo che oggetto della lite sia un titolo dipagamento denunciato come falso, perché compreso in una serie di titolianaloghi “creati” da un’organizzazione criminale nell’ambito di un tentativodi truffa ai danni dello Stato del Venezuela.

La rilevanza della genuinità deltitolo ha infatti come presupposto il riconoscimento della giurisdizioneitaliana.

Pertanto, tale ultima verifica resta prioritaria e, stante il contenutodella censura e della sentenza impugnata, solo di ciò può occuparsi questocollegio.3.2 -Rilevanti sono invece due elementi: l’uno è che il titolo per cui ècausa risulta emesso dal Banco de [OSCURATO:PERSONA] (BANDAGRO) -istituto di credito controllato dallo Stato venezuelano, creato per stimolareinvestimenti nel settore agricolo di quel paese e poi, a seguito di una gravecrisi, messo in liquidazione-, e risulta garantito dal Governo della RepubblicaBolivariana del Venezuela; l’altro è che la domanda del ricorrente è rivoltanei confronti del garante del pagamento di quel titolo, ossia nei confrontiRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale6 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026dello Stato venezuelano, che aveva differito con atto di moratoria la liquiditàdel titolo per ulteriori otto anni dalla data di scadenza, ossia sino al 1999.La difesa del ricorrente intende escludere l’immunità (relativa, oristretta) giurisdizionale dello Stato estero, sostenendo che il credito sarebbericonducibile esclusivamente a pretese a contenuto patrimoniale, per nullaintersecate da atti di provenienza statuale costituenti estrinsecazione dellasovranità propria della potestà politica.3.3 -Le ragioni del ricorrente trovano accoglimento perché comprese nelperimetro segnato da questa Corte in ordine ai limiti dell’immunitàgiurisdizionale degli [OSCURATO:PERSONA] esteri.4 -Costituisce interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata quellasecondo cui la norma di diritto internazionale, generalmente riconosciuta,sull’immunità giurisdizionale degli [OSCURATO:PERSONA] esteri e degli enti pubblici operantinell'ordinamento internazionale, riguarda solo i rapporti che rimangono deltutto estranei all'ordinamento interno, o perché quegli [OSCURATO:PERSONA] o enti agisconoin altri Paesi come soggetti di diritto internazionale, o perché agiscono qualititolari di una potestà d'imperio nell'ordinamento di cui sono portatori.Qualora, invece, lo Stato o l'ente pubblico straniero agiscaindipendentemente dal suo potere sovrano, ponendosi alla stregua di unprivato cittadino, la giurisdizione nei suoi confronti dello Stato ospitante nonpuò essere esclusa, giacché esso svolge la sua attività iure privatorum (Sez.U, 3 febbraio 1996, n. 919; cfr. già 19 ottobre 1984, n. 5274).4.1 -Il principio segna già una evoluzione interpretativa della normaconsuetudinaria sull’immunità, ritenuta in un primo momento assoluta eancorata a regole internazionali preoccupate di assicurare una strutturaparitetica dell’ordinamento internazionale, sintetizzata nel principio par inparem non habet iurisdictionem.

L’eguaglianza sovrana tra [OSCURATO:PERSONA] imponevaa ciascuno di essi di garantire agli altri [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dinanzi alle propriecorti interne.4.2 -A delimitazione dell’immunità giurisdizionale di uno Stato fuperaltro avvertito che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umanaassume valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale,riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si ètradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degliStati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dallaRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale7 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026giurisdizione civile straniera.

Si è pertanto riconosciuto che la normaconsuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo diastenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Statistranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda alloStato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Statoterritoriale.

Infatti, tale immunità non può essere invocata in presenza dicomportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forzadi norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, inquanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignitàumana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (Sez.

U,11 marzo 2004, n. 5044; 29 maggio 2008, 14201; 20 maggio 2011, n.20163; da ultimo cfr. 11 giugno 2024, n. 16136).4.3 -Contestualmente, nella Convenzione europea sull'immunità degliStati (e relativo protocollo aggiuntivo), entrata in vigore il 7 ottobre 1982,nonché nella Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degliStati e dei loro beni, sono state espressamente individuate alcune ipotesi diesclusione dall’immunità degli [OSCURATO:PERSONA] esteri dalla giurisdizione civile.

Essehanno previsto l’inapplicabilità dell’immunità ad una serie di attività, tra lequali figurano quelle commerciali.4.3.1 -Il discrimine è stato identificato tra gli atti emessi iure imperii equelli iure gestionis, e, quanto a questi ultimi, la giurisprudenza di questaCorte ha riconosciuto la giurisdizione di uno Stato anche di fronte ad azioniintentate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] esteri, o loro rappresentanti, ove il limesdell’oggetto controverso sia segnato da profili di carattere patrimoniale,purché slegato dall’esercizio di potestà pubblicistiche (per una approfonditaricostruzione cfr. Sez.

U, 16136/2024 cit.).

Sulla scia di questainterpretazione si è dunque affermato che l'esenzione degli [OSCURATO:PERSONA] stranieridalla giurisdizione civile è limitata agli atti iure imperii (a quegli atti, cioè,si estende invece agli atti "iure gestionis" o "iure privatorum", sempre che ilriconoscimento anche di obbligazioni assunte a titolo privato dallo Statostraniero non richieda, comunque, apprezzamenti e indagini sull'esercizio deisuoi poteri pubblicistici (Sez.

U, 17 ottobre 2006, n. 22247; cfr. anche 10dicembre 2020, n. 28180).RGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale8 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/20264.3.2 -Specularmente si riconosce che l'immunità di dirittointernazionale dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Statoitaliano ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale, qualorail riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indaginisull'esercizio, in atti o anche solo in comportamenti, dei poteri pubblicisticidello Stato o ente straniero (Sez.

U, 17 luglio 2008, n. 19600; 26 novembre2018, n. 30527).Così, al contrario, è stata disconosciuta l’immunità in una fattispecie incui la garanzia legale, resa dalla Repubblica del Brasile -convenuta in giudizioquale garante dei debiti delle imprese statali per espressa previsionecostituzionale- accede al rapporto privatistico tra impresa brasiliana econtraente italiano e che la decisione di non adempiere la garanzia ex legenon configura un tacito atto iure imperii (Sez.

U, 1 aprile 2015, n. 6603).5 -Questo lo stato della giurisprudenza, sostanzialmente condiviso dalladottrina, nel caso di specie la natura commerciale degli interessi in gioco siinterseca con il perseguimento di interessi pubblici mediante atti,espressione del pubblico potere, che pongono quel credito, o quanto menole modalità di riscossione, in una posizione subordinata ad una espressaregolamentazione.5.1 -Nella ricostruzione della vicenda, in origine, non ci si trovava, cioè,solo dinanzi ad un titolo di credito al portatore, ma ad un titolo, emesso daun istituto di credito controllato dallo Stato e costituito per essere destinatoal finanziamento di investimenti nell’agricoltura di quel paese, garantito dalGoverno della [OSCURATO:PERSONA] del Venezuela (in disparte, per quantochiarito, la circostanza se genuino o meno), il cui pagamento, con l’atto dimoratoria del 1996, è stato differito dal Ministero de Hacienda per ulterioriotto anni, e ciò al fine di programmare il rifinanziamento del debito pubblicoper il riacquisto dei pagherò cambiari internazionali.Si trattava allora, con evidenza, di un titolo di credito intersecato da attod’imperio, la cui ragione stava proprio nella cura delle “finanze pubbliche” alfine, implicito ma altrettanto evidente, di un controllo delle riserve finanziariedello Stato, ritenute inadeguate a far fronte, in quello specifico contestotemporale, al rimborso delle [OSCURATO:PERSONA] rilasciate dal Bandagro.Quell’atto, a prescindere dalla riconducibilità o meno negli atti legislativi dibilancio dello Stato, era di certo ontologicamente destinato alla cura diRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale9 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026interessi pubblici, incidendo sul momento funzionale del rapporto di creditoinsorto nel momento della emissione dei [OSCURATO:PERSONA].

In quel contesto,infatti, la compressione del diritto di credito del titolare del pagheròcambiario internazionale mediante un atto di provenienza governativarientrava necessariamente nell’alveo degli atti emessi iure imperii.5.2 -Considerando tale profilo, priva di pregio risulterebbe dunque ladoglianza della difesa del ricorrente, secondo la quale la sentenza impugnatasarebbe erronea per aver sovrapposto “la finalità” dell’atto alla “natura”dell’atto, senza avvertire che per identificare i presupposti di qualificazionedi un atto come emesso nell’esercizio del potere sovrano e non iureprivatorum, secondo quanto espresso dalla Convenzione delle [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] esteri, è necessario ricorrere esclusivamente alla“natura” dell’atto.Nel caso di specie, infatti, l’atto di moratoria trovava la propriacollocazione nell’amministrazione e nel governo di pubblici interessi, così cheesso era sufficiente a vestire di natura pubblica l’intero rapporto, facendocosì emergere i presupposti dell’immunità (relativa).5.3 -Sotto tale aspetto la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione dei principi di diritto enunciati in materia, così comecorrettamente ha richiamato i precedenti giurisprudenziali di queste sezioniunite in tema di provvedimenti di moratoria.6 -Sennonché, ciò che invece, la Corte d’appello ha mancato diconsiderare è se anche la natura dell’atto incontri dei limiti, e cioè se la forzad’imperio dell’atto incontri a sua volta limiti, di carattere temporale, perchéesso stesso delimitato temporalmente.6.1 -Questa Corte, in un caso similare e proprio nell’ambito di quelprocesso di revisione dei criteri di scernimento delle fattispecieeffettivamente collocabili tra le controversie civili per le quali uno Stato puòinvocare l’immunità (relativa) dalla giurisdizione di un giudice di altro Stato,ha affermato che mentre hanno natura innegabilmente privatistica gli atti diemissione e di collocamento sul mercato internazionale dei titoliobbligazionari (denominati "global bonds") della Repubblica Argentina, nonanaloga natura paritetica hanno i successivi provvedimenti di moratoria,adottati dal Governo di quello Stato, giacché tali provvedimenti - incidentisul momento funzionale del rapporto obbligatorio tra le parti, con un effettoRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero seziona1le0 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026non limitato ai soli interessi, ma esteso alla sorte capitale - sono espressionedella potestà sovrana dello Stato, e ciò sia per la loro natura di leggi dibilancio, sia, soprattutto, per le finalità, eminentemente pubblicistiche,perseguite, di governo della finanza pubblica in funzione della tutela dibisogni primari di sopravvivenza economica in un contesto storico di graveemergenza nazionale dello Stato emittente.

Se ne è tratta la conseguenteconclusione che - in applicazione del principio per cui l'immunità dello Statoestero ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale rivolte neisuoi confronti, sempre che il riconoscimento delle stesse richiedaapprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Statomedesimo - che il giudice italiano difetta di giurisdizione a conoscere dellacontroversia promossa dal cittadino italiano, acquirente dei predetti titoliobbligazionari argentini, per la condanna della Repubblica Argentina allarestituzione anticipata, in applicazione del principio della decadenza delbeneficio del termine, del valore nominale delle obbligazioni da essodetenute (Sez.

U, 27 maggio 2005, n. 11225).6.2 -Il percorso argomentativo della pronuncia ora richiamata è lineare,nel senso che alla natura privatistica degli atti di emissione e collocazionedei titoli argentini (per i quali, si intende, una eventuale controversia aventeessi per oggetto non consentirebbe allo Stato l’utilizzo dell’immunità dallagiurisdizione di un giudice straniero) si sovrappone, quanto ai successiviprovvedimenti di moratoria adottati dal Governo argentino, una diversanatura, quali atti emessi iure imperii (così che nella controversia nella qualetali atti, di fatto conclamanti un inadempimento dello Stato, costituisserooggetto di vaglio giurisdizionale, si consentirebbe, al contrario, il ricorsoall’immunità dello Stato estero).6.3 -Il precedente sui bond argentini sembra sovrapporsi al presente.Infatti il giudizio per cui qui è causa non si relaziona solo all’emissione deiPromissary Note, ma alla moratoria del pagamento dei titoli suddetti,moratoria di derivazione governativa giustificata dall’esigenza dirifinanziamento, da parte della Repubblica del Venezuela -soggetto nei cuiesclusivi confronti il ricorrente ha rivolto la domanda di accertamento e dicondanna al pagamento-, di un fondo pubblico per il riacquisto dei pagheròcambiari internazionali.

Questa esigenza di rifinanziamento evidentementeimplicava riflessi di rilievo sugli interessi della collettività.RGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero seziona1le1 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/20266.4 -Tuttavia, proprio la conseguenzialità logica di quel ragionamento,che questo collegio condivide ed al quale intende assicurare continuità,comporta conclusioni diverse nel caso di specie.

Nel presente giudizio,infatti, è incontestato che lo Stato venezuelano, garante del titolo, avevadifferito con l’atto di moratoria la liquidità del titolo per ulteriori otto annidalla data di scadenza, ossia sino al 1999 (atto di moratoria, emesso nel1996 con efficacia retroattiva dal 1991 -data di sua naturale scadenza- al1999).Ebbene, quella moratoria risultava ormai ampiamente decorsa almomento in cui questa controversia ha avuto origine.

Non risultano infattiagli atti di questa Corte ulteriori proroghe, e comunque di esse la Corted’appello non ne parla e non è certo possibile sapere -né accertare in sededi legittimità ed in un giudizio sulla giurisdizione- se la moratoria sia statareiterata.

Di ciò il giudice d’appello non ha tenuto conto, così come non neha tenuto conto la memoria della Procura Generale.7 -In altri termini, se è vero che l’atto di moratoria del 1996, emesso dalgoverno venezuelano, era espressione della potestà sovrana dello Stato e,soprattutto sotto il profilo delle finalità eminentemente pubblicisticheperseguite, di governo della finanza pubblica in funzione della tutela deibisogni primari di sopravvivenza economica in un contesto storico di graveemergenza nazionale dello Stato garante, non può ignorarsi che quell’attofosse stato concepito come esercizio di poteri pubblicistici per un tempodeterminato.

Decorso quel termine, il titolo di credito, garantito dallo [OSCURATO:PERSONA], è tornato ad assumere la natura privatistica di titoloobbligazionario, regolato secondo principi esulanti dai rapporti iure imperii.8 -In definitiva il motivo risulta fondato perché il rapporto obbligatorio,generato dalla emissione e collocazione dei titoli di credito per cui è causa,al momento della introduzione della domanda giudiziale non risultava piùintersecato da atti di moratoria del pagamento, emessi iure imperii, così cheerano venuti meno i presupposti per il riconoscimento dell’immunità(relativa) dello Stato venezuelano dalla giurisdizione del giudice italiano.Il ricorso va dunque accolto, dovendosi dichiarare la giurisdizione delgiudice italiano.RGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero seziona1le2 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026La sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diVenezia, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudiziodi legittimità, procederà all’esame della controversia.

P.Q.MLa Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione delGiudice italiano.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corted’appello di Venezia, cui demanda, in diversa composizione, anche laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’ASCOLARGN 9309/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENEZUELA([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 232/2025 della Corte d’Appello di Venezia, pubblicatain data 11.02.2025;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio del 13 gennaio 2026;RGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale2 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa LuisaDe Renzis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.1 -Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dallaCorte d’Appello di Venezia, la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizionedel giudice italiano.2 -La controversia, incardinata prima dinanzi al Tribunale di Roma (chesi dichiarò territorialmente incompetente), poi dinanzi al Tribunale di Rovigo,aveva ad oggetto la richiesta di accertamento di un credito di USD 5.000.000(dollari statunitensi), in forza di un titolo al portatore denominato«[OSCURATO:PERSONA] I.C.C. - 322 - n. 8/6 Ref. n. 733 - Codice CARONI»,emesso dal Banco de [OSCURATO:PERSONA] (BANDAGRO) e garantito dalGoverno della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Il ricorrente haconseguentemente chiesto la condanna dello Stato del Venezuela al suopagamento.2.1 -Nel ricostruire la vicenda ha sostenuto che la scadenza originariadel titolo, indicata nell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata differita all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ciò inforza della comunicazione del Ministerio de Hacienda de la RepubblicaBolivariana del Venezuela del 13.05.1996. Peraltro, anche questo termineera ormai decorso, senza alcuna corresponsione di pagamenti.3 -All’esito del processo di primo grado con sentenza n. 398/2023 ilTribunale di Rovigo dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano.L’appello, introdotto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte territorialedi Venezia, è stato rigettato con la pronuncia ora al vaglio di questo collegio.Il giudice d’appello ha respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’attod’impugnazione, sollevata dall’appellato, e tuttavia ha confermato il difettodi giurisdizione del giudice italiano, riconoscendo l’immunità relativa infavore dello Stato convenuto in forza del principio "par in parem non habetiurisdictionem".A tal fine ha richiamato l’art. 10, primo comma, della Costituzione, purnella consapevolezza del carattere non assoluto dell’immunità accordata alloStato straniero dalla giurisdizione dello Stato altrimenti territorialmentecompetente; ha rilevato che la prassi delle corti interne ha circoscrittol’applicabilità della norma consuetudinaria sull'immunità degli [OSCURATO:PERSONA] dallagiurisdizione civile di altri [OSCURATO:PERSONA] agli atti statali emessi nell'ambito delleRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale3 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026funzioni di governo (iure imperii), escludendo gli atti posti in essere dalloStato come soggetto di diritto privato (iure gestionis); ha esaminato laPromissory Note, del cui pagamento la Repubblica Bolivariana de Venezuelasi era fatta garante; ha quindi esaminato l’atto di moratoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA],emesso dal “Ministero de Hacienda” (ministero delle finanze o del tesoro),con il quale il governo venezuelano aveva disposto l’estensione del terminedi scadenza del titolo di pagamento di ulteriori otto anni, con la finalità diprogrammare il rifinanziamento del debito pubblico per il riacquisto deipagherò cambiari internazionali; ha quindi ritenuto che l’atto di moratoriadovesse considerarsi estrinsecazione di un atto autoritativo statale iureimperii; ha pertanto confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione delgiudice italiano.4 -Il ricorrente ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo,ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito lo Stato del Venezuelacon controricorso, a sua volta ulteriormente illustrato da memoria. LaProcura Generale della Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1 -In via preliminare deve respingersi l’eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dal controricorrente, secondo il quale l’impugnazione dellasentenza d’appello in sede di legittimità si limiterebbe a ripetere«pedissequamente circostanze, considerazioni e argomentazioni giàproposte dal ricorrente nei primi due gradi di giudizio e non accolte dalTribunale di Rovigo e dalla Corte d’Appello di Venezia. In molti passaggi èevidente che il testo consegue a una mera operazione di “copia e incolla”».1.2 -L’eccezione è priva di pregio perché il ricorso, censurando l’unicoprofilo trattato in sede d’appello, il difetto di giurisdizione del giudice italiano,sviluppa argomentazioni puntuali, indirizzate a criticare in punto di diritto leragioni per le quali la Corte d’Appello ha confermato le statuizioni di primogrado.In tema va ribadito il principio secondo il quale il motivo d'impugnazioneè costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erroneae si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a talfine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso,RGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale4 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione,risolvendosi in un "non motivo", è sanzionata con l'inammissibilità ai sensidell'art. 366, n. 4, c.p.c. (ex multis, cfr. Cass., 31.08.2015, n. 17330; 12gennaio 2024, n. 1341; 6 aprile 2025, n. 9059).Nel caso di specie il contenuto del ricorso è conforme alle prescrizioniimposte dall’art. 366, n. 4, c.p.c.2 -Esaminando dunque il merito, con l’unico motivo il ricorrente hadenunciato la «errata pronuncia circa il difetto di giurisdizione del giudiceitaliano – sussistenza della giurisdizione del giudice italiano», in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.Nel suo sviluppo argomentativo la censura si concentra sulla funzionedella “promissory note”, quale strumento di pagamento internazionale (atutti gli effetti titolo di credito all’ordine di natura astratta) e rileva come nelcaso di specie il titolo richiama le leggi che ne regolano la disciplina. Dunque,avvertendo che essa va qualificata come promessa di pagamento,riconducibile nella disciplina dell’art. 1988 c.c., con applicazione dei criterispeciali prescritti dall’art. 5, n. 1, prima parte, Convenzione di Bruxelles del27 settembre 1968, unitamente al codice delle obbligazioni svizzero (art. 74,comma 2), individua la giurisdizione del giudice (italiano) quale giudice delluogo di adempimento dell’obbligazione, individuato nel domicilio delcreditore.Il ricorrente esclude, invece, l’applicazione delle regole di derivazioneconsuetudinaria internazionale, relative alla cd. immunità relativa, perché lafattispecie esulerebbe dalle ipotesi di immunità dello Stato estero ad esseregiudicato dalla giurisdizione di un altro Stato, mancando nel rapporto attiposti in essere iure imperii. Sul punto afferma che «non può essere revocatoin dubbio il fatto che l’assunzione da parte della Repubblica Bolivariana deVenezuela di una garanzia a corredo di una promessa di pagamento emessada un Istituto di credito venezuelano, in relazione ad un’operazione di naturaeminentemente creditizia, sia un atto avente natura eminentementeprivatistica per l’esecuzione del quale lo Stato debitore non può in alcunmodo invocare la propria immunità dalla giurisdizione estera».Oltre che contestare la giurisprudenza di legittimità richiamata dalgiudice d’appello, sostiene che comunque la natura privatistica di unaRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale5 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026precedente attività non può venir meno in forza di una attività, ulteriore esuccessiva, posta in essere da uno Stato, a prescindere dallo stabilire se iprovvedimenti di moratoria possano essere astrattamente compresi tra gliaggiunge che l’erroneità del ragionamento articolato dalla Corte d’Appelloveneta è manifesta laddove, apprezzandosi lo scopo perseguito attraversol’emissione di un atto, la natura iure imperii sarebbe estensibile a qualunquel’interpretazione sarebbe contrastante con i principi enucleabili dalla«Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità degli [OSCURATO:PERSONA] esteri dallagiurisdizione [che] stabilisce una preferenza per il criterio relativo alla naturadell'atto, quale test decisivo per stabilire il carattere commerciale di unasentenza n. 11225/2005, in tema di bond argentini, richiamata dal giudiced’appello] e la sentenza impugnata, si collocano in netta controtendenzarispetto agli sviluppi della prassi internazionale, in quanto attribuisce rilievodecisivo alle finalità dei provvedimenti di moratoria adottati dallo Stato».3 -Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni qui appresso chiarite.3.1 -Deve in primo luogo precisarsi che, ai fini della giurisdizione edunque nel perimetro entro cui questa Corte a sezioni unite è stata investitadella controversia, non assume rilievo che oggetto della lite sia un titolo dipagamento denunciato come falso, perché compreso in una serie di titolianaloghi “creati” da un’organizzazione criminale nell’ambito di un tentativodi truffa ai danni dello Stato del Venezuela. La rilevanza della genuinità deltitolo ha infatti come presupposto il riconoscimento della giurisdizioneitaliana. Pertanto, tale ultima verifica resta prioritaria e, stante il contenutodella censura e della sentenza impugnata, solo di ciò può occuparsi questocollegio.3.2 -Rilevanti sono invece due elementi: l’uno è che il titolo per cui ècausa risulta emesso dal Banco de [OSCURATO:PERSONA] (BANDAGRO) -istituto di credito controllato dallo Stato venezuelano, creato per stimolareinvestimenti nel settore agricolo di quel paese e poi, a seguito di una gravecrisi, messo in liquidazione-, e risulta garantito dal Governo della RepubblicaBolivariana del Venezuela; l’altro è che la domanda del ricorrente è rivoltanei confronti del garante del pagamento di quel titolo, ossia nei confrontiRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale6 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026dello Stato venezuelano, che aveva differito con atto di moratoria la liquiditàdel titolo per ulteriori otto anni dalla data di scadenza, ossia sino al 1999.La difesa del ricorrente intende escludere l’immunità (relativa, oristretta) giurisdizionale dello Stato estero, sostenendo che il credito sarebbericonducibile esclusivamente a pretese a contenuto patrimoniale, per nullaintersecate da atti di provenienza statuale costituenti estrinsecazione dellasovranità propria della potestà politica.3.3 -Le ragioni del ricorrente trovano accoglimento perché comprese nelperimetro segnato da questa Corte in ordine ai limiti dell’immunitàgiurisdizionale degli [OSCURATO:PERSONA] esteri.4 -Costituisce interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata quellasecondo cui la norma di diritto internazionale, generalmente riconosciuta,sull’immunità giurisdizionale degli [OSCURATO:PERSONA] esteri e degli enti pubblici operantinell'ordinamento internazionale, riguarda solo i rapporti che rimangono deltutto estranei all'ordinamento interno, o perché quegli [OSCURATO:PERSONA] o enti agisconoin altri Paesi come soggetti di diritto internazionale, o perché agiscono qualititolari di una potestà d'imperio nell'ordinamento di cui sono portatori.Qualora, invece, lo Stato o l'ente pubblico straniero agiscaindipendentemente dal suo potere sovrano, ponendosi alla stregua di unprivato cittadino, la giurisdizione nei suoi confronti dello Stato ospitante nonpuò essere esclusa, giacché esso svolge la sua attività iure privatorum (Sez.U, 3 febbraio 1996, n. 919; cfr. già 19 ottobre 1984, n. 5274).4.1 -Il principio segna già una evoluzione interpretativa della normaconsuetudinaria sull’immunità, ritenuta in un primo momento assoluta eancorata a regole internazionali preoccupate di assicurare una strutturaparitetica dell’ordinamento internazionale, sintetizzata nel principio par inparem non habet iurisdictionem. L’eguaglianza sovrana tra [OSCURATO:PERSONA] imponevaa ciascuno di essi di garantire agli altri [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dinanzi alle propriecorti interne.4.2 -A delimitazione dell’immunità giurisdizionale di uno Stato fuperaltro avvertito che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umanaassume valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale,riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si ètradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degliStati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dallaRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale7 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026giurisdizione civile straniera. Si è pertanto riconosciuto che la normaconsuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo diastenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Statistranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda alloStato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Statoterritoriale. Infatti, tale immunità non può essere invocata in presenza dicomportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forzadi norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, inquanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignitàumana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (Sez. U,11 marzo 2004, n. 5044; 29 maggio 2008, 14201; 20 maggio 2011, n.20163; da ultimo cfr. 11 giugno 2024, n. 16136).4.3 -Contestualmente, nella Convenzione europea sull'immunità degliStati (e relativo protocollo aggiuntivo), entrata in vigore il 7 ottobre 1982,nonché nella Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degliStati e dei loro beni, sono state espressamente individuate alcune ipotesi diesclusione dall’immunità degli [OSCURATO:PERSONA] esteri dalla giurisdizione civile. Essehanno previsto l’inapplicabilità dell’immunità ad una serie di attività, tra lequali figurano quelle commerciali.4.3.1 -Il discrimine è stato identificato tra gli atti emessi iure imperii equelli iure gestionis, e, quanto a questi ultimi, la giurisprudenza di questaCorte ha riconosciuto la giurisdizione di uno Stato anche di fronte ad azioniintentate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] esteri, o loro rappresentanti, ove il limesdell’oggetto controverso sia segnato da profili di carattere patrimoniale,purché slegato dall’esercizio di potestà pubblicistiche (per una approfonditaricostruzione cfr. Sez. U, 16136/2024 cit.). Sulla scia di questainterpretazione si è dunque affermato che l'esenzione degli [OSCURATO:PERSONA] stranieridalla giurisdizione civile è limitata agli atti iure imperii (a quegli atti, cioè,si estende invece agli atti "iure gestionis" o "iure privatorum", sempre che ilriconoscimento anche di obbligazioni assunte a titolo privato dallo Statostraniero non richieda, comunque, apprezzamenti e indagini sull'esercizio deisuoi poteri pubblicistici (Sez. U, 17 ottobre 2006, n. 22247; cfr. anche 10dicembre 2020, n. 28180).RGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale8 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/20264.3.2 -Specularmente si riconosce che l'immunità di dirittointernazionale dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Statoitaliano ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale, qualorail riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indaginisull'esercizio, in atti o anche solo in comportamenti, dei poteri pubblicisticidello Stato o ente straniero (Sez. U, 17 luglio 2008, n. 19600; 26 novembre2018, n. 30527).Così, al contrario, è stata disconosciuta l’immunità in una fattispecie incui la garanzia legale, resa dalla Repubblica del Brasile -convenuta in giudizioquale garante dei debiti delle imprese statali per espressa previsionecostituzionale- accede al rapporto privatistico tra impresa brasiliana econtraente italiano e che la decisione di non adempiere la garanzia ex legenon configura un tacito atto iure imperii (Sez. U, 1 aprile 2015, n. 6603).5 -Questo lo stato della giurisprudenza, sostanzialmente condiviso dalladottrina, nel caso di specie la natura commerciale degli interessi in gioco siinterseca con il perseguimento di interessi pubblici mediante atti,espressione del pubblico potere, che pongono quel credito, o quanto menole modalità di riscossione, in una posizione subordinata ad una espressaregolamentazione.5.1 -Nella ricostruzione della vicenda, in origine, non ci si trovava, cioè,solo dinanzi ad un titolo di credito al portatore, ma ad un titolo, emesso daun istituto di credito controllato dallo Stato e costituito per essere destinatoal finanziamento di investimenti nell’agricoltura di quel paese, garantito dalGoverno della [OSCURATO:PERSONA] del Venezuela (in disparte, per quantochiarito, la circostanza se genuino o meno), il cui pagamento, con l’atto dimoratoria del 1996, è stato differito dal Ministero de Hacienda per ulterioriotto anni, e ciò al fine di programmare il rifinanziamento del debito pubblicoper il riacquisto dei pagherò cambiari internazionali.Si trattava allora, con evidenza, di un titolo di credito intersecato da attod’imperio, la cui ragione stava proprio nella cura delle “finanze pubbliche” alfine, implicito ma altrettanto evidente, di un controllo delle riserve finanziariedello Stato, ritenute inadeguate a far fronte, in quello specifico contestotemporale, al rimborso delle [OSCURATO:PERSONA] rilasciate dal Bandagro.Quell’atto, a prescindere dalla riconducibilità o meno negli atti legislativi dibilancio dello Stato, era di certo ontologicamente destinato alla cura diRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero sezionale9 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026interessi pubblici, incidendo sul momento funzionale del rapporto di creditoinsorto nel momento della emissione dei [OSCURATO:PERSONA]. In quel contesto,infatti, la compressione del diritto di credito del titolare del pagheròcambiario internazionale mediante un atto di provenienza governativarientrava necessariamente nell’alveo degli atti emessi iure imperii.5.2 -Considerando tale profilo, priva di pregio risulterebbe dunque ladoglianza della difesa del ricorrente, secondo la quale la sentenza impugnatasarebbe erronea per aver sovrapposto “la finalità” dell’atto alla “natura”dell’atto, senza avvertire che per identificare i presupposti di qualificazionedi un atto come emesso nell’esercizio del potere sovrano e non iureprivatorum, secondo quanto espresso dalla Convenzione delle [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] esteri, è necessario ricorrere esclusivamente alla“natura” dell’atto.Nel caso di specie, infatti, l’atto di moratoria trovava la propriacollocazione nell’amministrazione e nel governo di pubblici interessi, così cheesso era sufficiente a vestire di natura pubblica l’intero rapporto, facendocosì emergere i presupposti dell’immunità (relativa).5.3 -Sotto tale aspetto la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione dei principi di diritto enunciati in materia, così comecorrettamente ha richiamato i precedenti giurisprudenziali di queste sezioniunite in tema di provvedimenti di moratoria.6 -Sennonché, ciò che invece, la Corte d’appello ha mancato diconsiderare è se anche la natura dell’atto incontri dei limiti, e cioè se la forzad’imperio dell’atto incontri a sua volta limiti, di carattere temporale, perchéesso stesso delimitato temporalmente.6.1 -Questa Corte, in un caso similare e proprio nell’ambito di quelprocesso di revisione dei criteri di scernimento delle fattispecieeffettivamente collocabili tra le controversie civili per le quali uno Stato puòinvocare l’immunità (relativa) dalla giurisdizione di un giudice di altro Stato,ha affermato che mentre hanno natura innegabilmente privatistica gli atti diemissione e di collocamento sul mercato internazionale dei titoliobbligazionari (denominati "global bonds") della Repubblica Argentina, nonanaloga natura paritetica hanno i successivi provvedimenti di moratoria,adottati dal Governo di quello Stato, giacché tali provvedimenti - incidentisul momento funzionale del rapporto obbligatorio tra le parti, con un effettoRGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero seziona1le0 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026non limitato ai soli interessi, ma esteso alla sorte capitale - sono espressionedella potestà sovrana dello Stato, e ciò sia per la loro natura di leggi dibilancio, sia, soprattutto, per le finalità, eminentemente pubblicistiche,perseguite, di governo della finanza pubblica in funzione della tutela dibisogni primari di sopravvivenza economica in un contesto storico di graveemergenza nazionale dello Stato emittente. Se ne è tratta la conseguenteconclusione che - in applicazione del principio per cui l'immunità dello Statoestero ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale rivolte neisuoi confronti, sempre che il riconoscimento delle stesse richiedaapprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Statomedesimo - che il giudice italiano difetta di giurisdizione a conoscere dellacontroversia promossa dal cittadino italiano, acquirente dei predetti titoliobbligazionari argentini, per la condanna della Repubblica Argentina allarestituzione anticipata, in applicazione del principio della decadenza delbeneficio del termine, del valore nominale delle obbligazioni da essodetenute (Sez. U, 27 maggio 2005, n. 11225).6.2 -Il percorso argomentativo della pronuncia ora richiamata è lineare,nel senso che alla natura privatistica degli atti di emissione e collocazionedei titoli argentini (per i quali, si intende, una eventuale controversia aventeessi per oggetto non consentirebbe allo Stato l’utilizzo dell’immunità dallagiurisdizione di un giudice straniero) si sovrappone, quanto ai successiviprovvedimenti di moratoria adottati dal Governo argentino, una diversanatura, quali atti emessi iure imperii (così che nella controversia nella qualetali atti, di fatto conclamanti un inadempimento dello Stato, costituisserooggetto di vaglio giurisdizionale, si consentirebbe, al contrario, il ricorsoall’immunità dello Stato estero).6.3 -Il precedente sui bond argentini sembra sovrapporsi al presente.Infatti il giudizio per cui qui è causa non si relaziona solo all’emissione deiPromissary Note, ma alla moratoria del pagamento dei titoli suddetti,moratoria di derivazione governativa giustificata dall’esigenza dirifinanziamento, da parte della Repubblica del Venezuela -soggetto nei cuiesclusivi confronti il ricorrente ha rivolto la domanda di accertamento e dicondanna al pagamento-, di un fondo pubblico per il riacquisto dei pagheròcambiari internazionali. Questa esigenza di rifinanziamento evidentementeimplicava riflessi di rilievo sugli interessi della collettività.RGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero seziona1le1 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/20266.4 -Tuttavia, proprio la conseguenzialità logica di quel ragionamento,che questo collegio condivide ed al quale intende assicurare continuità,comporta conclusioni diverse nel caso di specie. Nel presente giudizio,infatti, è incontestato che lo Stato venezuelano, garante del titolo, avevadifferito con l’atto di moratoria la liquidità del titolo per ulteriori otto annidalla data di scadenza, ossia sino al 1999 (atto di moratoria, emesso nel1996 con efficacia retroattiva dal 1991 -data di sua naturale scadenza- al1999).Ebbene, quella moratoria risultava ormai ampiamente decorsa almomento in cui questa controversia ha avuto origine. Non risultano infattiagli atti di questa Corte ulteriori proroghe, e comunque di esse la Corted’appello non ne parla e non è certo possibile sapere -né accertare in sededi legittimità ed in un giudizio sulla giurisdizione- se la moratoria sia statareiterata. Di ciò il giudice d’appello non ha tenuto conto, così come non neha tenuto conto la memoria della Procura Generale.7 -In altri termini, se è vero che l’atto di moratoria del 1996, emesso dalgoverno venezuelano, era espressione della potestà sovrana dello Stato e,soprattutto sotto il profilo delle finalità eminentemente pubblicisticheperseguite, di governo della finanza pubblica in funzione della tutela deibisogni primari di sopravvivenza economica in un contesto storico di graveemergenza nazionale dello Stato garante, non può ignorarsi che quell’attofosse stato concepito come esercizio di poteri pubblicistici per un tempodeterminato. Decorso quel termine, il titolo di credito, garantito dallo [OSCURATO:PERSONA], è tornato ad assumere la natura privatistica di titoloobbligazionario, regolato secondo principi esulanti dai rapporti iure imperii.8 -In definitiva il motivo risulta fondato perché il rapporto obbligatorio,generato dalla emissione e collocazione dei titoli di credito per cui è causa,al momento della introduzione della domanda giudiziale non risultava piùintersecato da atti di moratoria del pagamento, emessi iure imperii, così cheerano venuti meno i presupposti per il riconoscimento dell’immunità(relativa) dello Stato venezuelano dalla giurisdizione del giudice italiano.Il ricorso va dunque accolto, dovendosi dichiarare la giurisdizione delgiudice italiano.RGN 9309/2025Numero registro generale 9309/2025Numero seziona1le2 1 3/2026Numero di raccolta generale 24844/2026Data pubblicazione 29/08/2026La sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diVenezia, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudiziodi legittimità, procederà all’esame della controversia. P.Q.MLa Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione delGiudice italiano. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corted’appello di Venezia, cui demanda, in diversa composizione, anche laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’ASCOLARGN 9309/2025
Sentenza Cassazione n. 24844/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris