CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 06733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30414-2020 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in atti, dall’AvvocatoDomenico Iodice. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persone del sindaco pro tempore, (cod. fisc. 86003330015), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in atti,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Torino, depositatoin data 27.2.2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di Torino - decidendo sul reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , avverso il provvedimento del g.d. di conferma del piano di riparto finale redatto dal curatore fallimentare -ha rigettato l’impugnazione così proposta. 2. Il Tribunale - qualificando il pagamento dell’Imu maturat a dalla dichiarazione di fallimento alla vendita quale costo inerente alla amministrazione dell’immobile e dunque prededucibile - ha ritenuto la prevalenza dello stesso rispetto ai crediti con garanzia reale ipotecaria sull’immobile vantatadall’istituto di credito. Il Tribunale ha inoltre osservato, rispetto alla quantificazione del predetto credito fiscale, che la stessa era corretta, poiché era conforme a quanto disposto dall’art. 8 del d.lgs. n. 23/2011, il quale prevede che l’IMU abbia quale base imponibile il valore dell’immobile determinato sulla base dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992; era necessario, pertanto , considerare quale parametro la rendita catastale risultante al 1 gennaio di ogni anno di imposizione, mentre risultava irrilevantenel caso in esame la variazione della rendita avvenuta in data 13.6.2018 per l’anno di imposta 2018. 3. Il provvedimento, pubblicato il 27.2.2020 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 111 bis e 111ter l. fall., sul rilievo che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto il credito Imu quale spesa prededucibile ed altrettanto erroneamente lo abbia giudicato prevalente nell’ordine di distr ibu zione rispetto al credito ipotecario gravante sull’immobile venduto in sede esecutiva. 1.1 Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte,infatti, ha già avuto modo di chiarire che il credito erariale per l'IMU maturatadopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111 ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca, trovando tale soluzione conferma, altresì, nella formulazione contenuta nell'art. 222, comma secondo, del Codice della crisi di impresa approvato con d.lgs. n. 14 del 2019(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18882del 10/06/2022). Ebbene, il provvedimento impugnato si è attenuto correttamente ai principi affermati da questa Corte nella materia in esame, con la conseguenza che le censure qui proposte dalla banca ricorrente non meritano accoglimento. 2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 8 d.lgs. n. 23/2011, sul rilievo che sarebbe errata la quantificazione del predetto credito fiscale. 2.1 Il secondo mezzo è invece inammissibile. 2.1.1 Da un lato, va detto che - in assenza di alcun chiarimento emergente dagli atti sul fatto che il credito qui in esame fosse stato accertato in sede di verifica oppure se fosse stato ritenuto credito non contestato - rimane comunque insuperabile la considerazione secondo cui il riparto non rappresenta la sede dove contestare natura e quantità diun credito. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che, in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, né sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti (Cass. Sez. 1, 24/09/2010,n. 20180). 2.1.2 Dall’altro, non si può non constatare la genericità nella formulazione del vizio, per come declinato sotto l’egida applicativa dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Va infatti ricordato che secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod.proc. c iv ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 ; Sez. L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020). 3. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari