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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2021

Cassazione n. 00747/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza n. 1340 del 29 marzo 2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 81, 337, 61, n. 2, 582, 585 e 635 cod. pen. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usato minaccia e violenza nei confronti di due Carabinieri, non ottemperando all'obbligo di fermarsi con manovre repentine e pericolose e speronando la vettura di servizio a bordo della quale viaggiavano (capo A), così da danneggiarla (capo C), e strattonando e colpendo uno dei due procurandogli le lesioni descritte nel capo B.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti sette motivi di ricorso riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 420-ter, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), e 97 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello considerato la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria presentata dal difensore del Branca con l'istanza di rinvio dell'udienza del 29 marzo 2021.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione degli artt. 337 e 635 cod. pen. e mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato poiché il dolo specifico richiesto dall'art. 337 cod. pen. va valutato relativamente al momento di inizio dell'azione, quando Branca si rappresentò esclusivamente la fuga, mentre lo speronamento dell'auto dei carabinieri fu causato dal maldestro modo di realizzare il tentativo di fuga del quale costituì soltanto una conseguenza non prevista dal suo autore, neanche in termini di dolo eventuale perché questo contrasterebbe con il fine (la fuga) perseguito.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 337 cod. pen. e vizio di motivazione relativamente alla responsabilità del ricorrente, perché la Corte di appello ha affermato che le lesioni riportate dal carabiniere Pipoli non sono riconducibili alla colluttazione avuta col Branca e questo comporta che non vi è stata estrinsecazione di violenza contro il pubblico ufficiale.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 582 e 585 cod. pen. e vizio della motivazione relativamente alla responsabilità del ricorrente, perché non è provato che le lesioni riportate dal militare derivarono da dolo del Branca e non semplicemente da sua colpa.

2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 61, n. 2, e 585 cod. pen. e improcedibilità per l'art. 582, comma 2, cod. pen., non essendo configurabile il reato di lesioni personali con aggravante ex art. 61, n. 2, cod. pen., poiché manca la prova che la volontà del Branca nel momento in cui provocò le lesioni personali fosse diretta a commettere il reato di resistenza a pubblico ufficiale, avendo la stessa Corte di appello osservato che le lesioni sono «verosimilmente da imputare quantomeno in via del tutto prevalente alla collisione volontaria con l'auto di servizio», per cui, poiché nel capo C, relativo al reato di danneggiamento, non è contestata l'aggravante teleologica l'aumento della pena ex art. 61 n. cod. pen.

«integrerebbe una violazione dell'art. 521 c.p.p.».

2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e vizio di motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello valorizzato il fatto che l'imputato, formalmente incensurato, ha ammesso di avere altri procedimenti in corso e la gravità dei reati, mentre la valutazione relativa alle circostanze attenuanti generiche deve rimanere svincolata da quella circa la gravità del reato e la capacità a delinquere.

2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione relativamente alla determinazione delle pene, per non avere la Corte giustificato la distanza della pena-base dal minimo edittale e la quantità dei singol aumenti di pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria, l'adesione del difensore dell'imputato, se formulata in forma scritta, deve pervenire nella cancelleria del giudice procedente entro il termine - previsto dall'art. 3 , lett. b), del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 - di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza, difettando, in caso di suo mancato rispetto, una condizione necessaria all'esercizio del diritto all'astensione (ex multis, Sez. 5, n. 42575 del 26/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274117; Sez. 6, n. 39001 del 18/07/2017, Baldassarre, Rv. 270965).

Invece, il difensore del Branca ha depositato la richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze, in forma scritta, il giorno stesso dell'udienza del 29 marzo 2021.

Pertanto, la richiesta risulta irrituale per tardività, perché comunicata oltre il termine previsto dal codice di autoregolamentazione forense.

2. Il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati.

Correttamente la Corte di appello ha considerato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma attui una serie di manovre per impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17110/2019, Besana, Rv. 277765).

Al riguardo, nella sentenza si osserva che, come risulta dal verbale di arresto e dai verbali di sequestro, i due veicoli erano di provenienza delittuosa, marciavano in colonna e contenevano oggetti indizianti di ulteriori delitti.

Pertanto, lo speronamento dell'auto di servizio da parte dell'auto condotta dal Branca «rispondeva allo scopo di scongiurare il controllo dei veicoli suddetti in presenza dei loro occupanti e di assicurare, invece, almeno la fuga di questi ultimi; scopo, del resto, raggiunto, fatta eccezione per» il Branca (p. 5).

Inoltre, lo speronamento non fu di minima entità perché provocò l'immediata esplosione di uno pneumatico dell'auto dei militari e fu la causa prevalente delle lesioni subite dal carabiniere.

Ancora, deve ribadirsi che l'atto di divincolarsi da parte di un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea e istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione e a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043; Sez. 6, n. 8997 del 11/02/2010, Palumbo, Rv. 246412).

Nella linea di questo principio, la Corte ha evidenziato che, dopo una fuga per un tragitto (non breve) di 300 metri, il Branca non risulta che si sia limitato a divincolarsi, ma colpì il carabiniere Pipoli, cagionandogli lesioni personali, anche se queste ultime, come osservato nella sentenza, sono da imputare «quanto meno in via del tutto prevalente alla collisione volontaria» (p.6).

Su questo punto la sentenza impugnata presenta una imprecisione ma, dal suo canto, il ricorso risulta aspecifico nell'affermare erroneamente che la Corte di appello avrebbe escluso che le lesioni subite dal carabiniere derivarono dalla collezione con l'imputato, tanto più che, con maggiore chiarezza, la sentenza di primo grado ha precisato che «il carabiniere Pipoli, a causa dell'urto provocato dalla Audi A3 e della colluttazione con il Branca aveva riportato lesioni [...] per effetto di tale condotta, poi, e della breve colluttazione avuta con il car.

Pipoli, inoltre, Branca ha provocato sia il danneggiamento dell'autovettura di servizio (come da fotografie in atti), sia le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA]».

3. Quanto al quarto motivo di ricorso deve rilevarsi che nell'atto di appello la questione non è espressamente posta.

In ogni caso, la Corte di appello ha non irragionevolmente argomentato che lo speronamento non fu accidentale ma specificamente volto a evitare il controllo e a fuggire evidenziando che le due vetture ai conducenti delle quali fu intimato di fermarsi marciavano assieme, erano entrambe di provenienza delittuosa e quella guidata dall'imputato conteneva pezzi di ricambio di autoveicoli e vari grimaldelli utilizzati per forzarne le portiere (oltre a un dispositivo radio collegato alle frequenze delle Forze dell'ordine e idonea o oscurarle) e puntualizzando che, dopo che gli fu intimato di fermarsi, Branca, quando i carabinieri stavano scendendo dalla loro auto di servizio, speronò con la parte anteriore sinistra della sua automobile la parte posteriore sinistra di quella dei carabinieri facendo scoppiare lo penumatico e danneggiando lo sportello e il passaruota per poi transitare oltre con una condotta, quindi, mossa da un obiettivo e non prodotta da mera imperizia.4.

Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono inammissibili.

4.1. Deve ribadirsi che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e la decisione va motivata nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha premesso di non ravvisare specifiche ragioni (che, ex art. 62 -bis, comma 3, cod. pen., non possono risolversi nela incensuratezza dell'imputato) per concedere le circostanze attenuanti generiche.

Né ha mancato di rispondere all'addotta assenza di precedenti pendenti che, invece, lo stesso Branca nel suo interrogatorio ha dichiarato sussistere a suo carico.

Inoltre, ha espressamente valutato, come connotato negativo della condotta il chiaro intento di opporsi ai pubblici ufficiali per fuggire evitando un controllo che avrebbe rivelato sue attività illecite.

4.2. Quanto alla determinazione della pena, il ricorrente non si confronta con la sentenza nelle parti in cui evidenzia che la sanzione inflitta è largamente inferiore alla media edittale della pena prevista dall'art. 337 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e di poco superiore al minimo edittale (nonostante il delitto di resistenza a pubblico ufficiale si è manifestato in due eventi con la conseguente contestazione della continuazione interna al capo A), mentre gli aumenti di pena per la continuazione con gli altri due delitti sono modesti (1 mese per ciascuno), tanto più se si considera l'aggravante relative al capo b).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza n. 1340 del 29 marzo 2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 81, 337, 61, n. 2, 582, 585 e 635 cod. pen. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usato minaccia e violenza nei confronti di due Carabinieri, non ottemperando all'obbligo di fermarsi con manovre repentine e pericolose e speronando la vettura di servizio a bordo della quale viaggiavano (capo A), così da danneggiarla (capo C), e strattonando e colpendo uno dei due procurandogli le lesioni descritte nel capo B. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti sette motivi di ricorso riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 420-ter, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), e 97 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello considerato la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria presentata dal difensore del Branca con l'istanza di rinvio dell'udienza del 29 marzo 2021. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione degli artt. 337 e 635 cod. pen. e mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato poiché il dolo specifico richiesto dall'art. 337 cod. pen. va valutato relativamente al momento di inizio dell'azione, quando Branca si rappresentò esclusivamente la fuga, mentre lo speronamento dell'auto dei carabinieri fu causato dal maldestro modo di realizzare il tentativo di fuga del quale costituì soltanto una conseguenza non prevista dal suo autore, neanche in termini di dolo eventuale perché questo contrasterebbe con il fine (la fuga) perseguito. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 337 cod. pen. e vizio di motivazione relativamente alla responsabilità del ricorrente, perché la Corte di appello ha affermato che le lesioni riportate dal carabiniere Pipoli non sono riconducibili alla colluttazione avuta col Branca e questo comporta che non vi è stata estrinsecazione di violenza contro il pubblico ufficiale. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 582 e 585 cod. pen. e vizio della motivazione relativamente alla responsabilità del ricorrente, perché non è provato che le lesioni riportate dal militare derivarono da dolo del Branca e non semplicemente da sua colpa. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 61, n. 2, e 585 cod. pen. e improcedibilità per l'art. 582, comma 2, cod. pen., non essendo configurabile il reato di lesioni personali con aggravante ex art. 61, n. 2, cod. pen., poiché manca la prova che la volontà del Branca nel momento in cui provocò le lesioni personali fosse diretta a commettere il reato di resistenza a pubblico ufficiale, avendo la stessa Corte di appello osservato che le lesioni sono «verosimilmente da imputare quantomeno in via del tutto prevalente alla collisione volontaria con l'auto di servizio», per cui, poiché nel capo C, relativo al reato di danneggiamento, non è contestata l'aggravante teleologica l'aumento della pena ex art. 61 n. cod. pen. «integrerebbe una violazione dell'art. 521 c.p.p.». 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e vizio di motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello valorizzato il fatto che l'imputato, formalmente incensurato, ha ammesso di avere altri procedimenti in corso e la gravità dei reati, mentre la valutazione relativa alle circostanze attenuanti generiche deve rimanere svincolata da quella circa la gravità del reato e la capacità a delinquere. 2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione relativamente alla determinazione delle pene, per non avere la Corte giustificato la distanza della pena-base dal minimo edittale e la quantità dei singol aumenti di pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria, l'adesione del difensore dell'imputato, se formulata in forma scritta, deve pervenire nella cancelleria del giudice procedente entro il termine - previsto dall'art. 3 , lett. b), del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 - di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza, difettando, in caso di suo mancato rispetto, una condizione necessaria all'esercizio del diritto all'astensione (ex multis, Sez. 5, n. 42575 del 26/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274117; Sez. 6, n. 39001 del 18/07/2017, Baldassarre, Rv. 270965). Invece, il difensore del Branca ha depositato la richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze, in forma scritta, il giorno stesso dell'udienza del 29 marzo 2021. Pertanto, la richiesta risulta irrituale per tardività, perché comunicata oltre il termine previsto dal codice di autoregolamentazione forense. 2. Il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. Correttamente la Corte di appello ha considerato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma attui una serie di manovre per impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17110/2019, Besana, Rv. 277765). Al riguardo, nella sentenza si osserva che, come risulta dal verbale di arresto e dai verbali di sequestro, i due veicoli erano di provenienza delittuosa, marciavano in colonna e contenevano oggetti indizianti di ulteriori delitti. Pertanto, lo speronamento dell'auto di servizio da parte dell'auto condotta dal Branca «rispondeva allo scopo di scongiurare il controllo dei veicoli suddetti in presenza dei loro occupanti e di assicurare, invece, almeno la fuga di questi ultimi; scopo, del resto, raggiunto, fatta eccezione per» il Branca (p. 5). Inoltre, lo speronamento non fu di minima entità perché provocò l'immediata esplosione di uno pneumatico dell'auto dei militari e fu la causa prevalente delle lesioni subite dal carabiniere. Ancora, deve ribadirsi che l'atto di divincolarsi da parte di un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea e istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione e a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043; Sez. 6, n. 8997 del 11/02/2010, Palumbo, Rv. 246412). Nella linea di questo principio, la Corte ha evidenziato che, dopo una fuga per un tragitto (non breve) di 300 metri, il Branca non risulta che si sia limitato a divincolarsi, ma colpì il carabiniere Pipoli, cagionandogli lesioni personali, anche se queste ultime, come osservato nella sentenza, sono da imputare «quanto meno in via del tutto prevalente alla collisione volontaria» (p.6). Su questo punto la sentenza impugnata presenta una imprecisione ma, dal suo canto, il ricorso risulta aspecifico nell'affermare erroneamente che la Corte di appello avrebbe escluso che le lesioni subite dal carabiniere derivarono dalla collezione con l'imputato, tanto più che, con maggiore chiarezza, la sentenza di primo grado ha precisato che «il carabiniere Pipoli, a causa dell'urto provocato dalla Audi A3 e della colluttazione con il Branca aveva riportato lesioni [...] per effetto di tale condotta, poi, e della breve colluttazione avuta con il car. Pipoli, inoltre, Branca ha provocato sia il danneggiamento dell'autovettura di servizio (come da fotografie in atti), sia le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA]». 3. Quanto al quarto motivo di ricorso deve rilevarsi che nell'atto di appello la questione non è espressamente posta. In ogni caso, la Corte di appello ha non irragionevolmente argomentato che lo speronamento non fu accidentale ma specificamente volto a evitare il controllo e a fuggire evidenziando che le due vetture ai conducenti delle quali fu intimato di fermarsi marciavano assieme, erano entrambe di provenienza delittuosa e quella guidata dall'imputato conteneva pezzi di ricambio di autoveicoli e vari grimaldelli utilizzati per forzarne le portiere (oltre a un dispositivo radio collegato alle frequenze delle Forze dell'ordine e idonea o oscurarle) e puntualizzando che, dopo che gli fu intimato di fermarsi, Branca, quando i carabinieri stavano scendendo dalla loro auto di servizio, speronò con la parte anteriore sinistra della sua automobile la parte posteriore sinistra di quella dei carabinieri facendo scoppiare lo penumatico e danneggiando lo sportello e il passaruota per poi transitare oltre con una condotta, quindi, mossa da un obiettivo e non prodotta da mera imperizia.4. Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono inammissibili. 4.1. Deve ribadirsi che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e la decisione va motivata nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha premesso di non ravvisare specifiche ragioni (che, ex art. 62 -bis, comma 3, cod. pen., non possono risolversi nela incensuratezza dell'imputato) per concedere le circostanze attenuanti generiche. Né ha mancato di rispondere all'addotta assenza di precedenti pendenti che, invece, lo stesso Branca nel suo interrogatorio ha dichiarato sussistere a suo carico. Inoltre, ha espressamente valutato, come connotato negativo della condotta il chiaro intento di opporsi ai pubblici ufficiali per fuggire evitando un controllo che avrebbe rivelato sue attività illecite. 4.2. Quanto alla determinazione della pena, il ricorrente non si confronta con la sentenza nelle parti in cui evidenzia che la sanzione inflitta è largamente inferiore alla media edittale della pena prevista dall'art. 337 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e di poco superiore al minimo edittale (nonostante il delitto di resistenza a pubblico ufficiale si è manifestato in due eventi con la conseguente contestazione della continuazione interna al capo A), mentre gli aumenti di pena per la continuazione con gli altri due delitti sono modesti (1 mese per ciascuno), tanto più se si considera l'aggravante relative al capo b). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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