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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 32450/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 21363 /201 6 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:Iva –accertamento –estinzione società contri- buente–successione dei soci nei debiti IOZZIA Rosario, COLIO [OSCURATO:PERSONA], D’ARCANGELO Vincenzo, GE- NITONI [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Al- berto [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - proposto avverso la sentenzan. 831/1/2016, emessa dalla Commis- sione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 febbraio 2016; Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Vincenzo d’Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA], tutti ex soci della società [OSCURATO:SOCIETA]., estinta il 20 gennaio 2009, impugnarono dinanzi alla Commissione t ributaria p ro- vincialedi Milano l’avviso di accertamento n.

T9503B203435/2012 con ilquale l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Monza e Brianza, a seguito di analisi della documentazione acquisita in sede di richiesta di rim- borso Iva per l’anno 2008, aveva recuperato una maggiore Iva per euro27.755,00 per il periodo d’imposta 6/7/2007 – 31/12/2007 e ap- plicatole relative sanzioni. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure rigettò il ricorso, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse stato regolarmente emesso in capo alla società estintanella persona dei successori, cioè degli ex soci, e riconoscendo legittimala ripresa fiscale dell’Iva.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, dinanzi alla qualegli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. proposero appello, accolse il gravame, evidenziandola nullità dell’avviso di accertamento per assenza di mo- tivazionein ordine alla responsabilità de i soci. 4.Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi , a cui [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] , Vincenzo d’Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso , ulteriormente illustrato da memorieex art. 3 8 0 - bis .1 cod. proc. civ.

Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 42 Dpr n. 600/73 e 2945 c.c.».

Secondo l’Agenzia delle entratela sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto l’avviso di accerta- mento per cui è causa carente di motivazionein ordine alla responsa- bilità dei soci, non contenendo esso neppure un riferimento al disposto dell’art. 2495 cod. civ., quando invece il contenuto dell’avviso era tale da mettere i soci in grado di conoscere la pretesa tributaria ad esso sottesa nei suoi elementi essenziali, con ciò soddisfacendo l’obbligo di motivazione di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Peraltro, in presenza di un fenomeno successorio analogo a quello che riguarda gli eredi della persona fisica defunta, l’unico obbligo dell’Amministrazione finanziaria, da essa correttamente assolto, era rappresentato dalla no- tifica dell’avviso di accertamento agli ex soci quali successori della so- cietà estinta.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Deve premettersi che, come risulta dal testo dell’avviso di accer- tamento riprodotto alle pagg. 6 e 7 del ricorso, e come del resto rico- nosciuto dagli stessi controricorrenti alla pag. 11 del controricorso, l’atto impositivo di cui trattasi, sebbene notificato nei confronti degli ex soci, era rivol t o esclusivamente alla società (in esso non si fa riferi- mento all’intervenuta estinzione della società; nella sua intestazione è riportata la partita [OSCURATO:SOCIETA].; i soci non sono menzionati né si allude ad un’eventuale causa genetica da cui deriverebbe una loro responsabilità).

Che l’avviso di accertamento riguardasse la posizione della società è del resto accertato – con statuizione che non ha formato oggetto di censura in questa sede –dalla stessa sentenza della CTR, la quale af- ferma che «l’avviso di accertamento, versato in atto, risulta essere stato emesso a carico della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e notificato ai quat- tro soci sopra indicati nella qualità di soci della predetta società».

2.2. L’avviso di accertamento, emesso nei confronti della sola società, è stato notificato agli ex soci quali successori a titolo universale del disciolto ente collettivo, e ciò in virtù del principio per cui, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, essa si estingue, ma non si estinguono,in danno dei creditori , le obbligazioni sociali(Cass., sez. un., n. 6070/2013).

Come di recentechiarito dalle Sezioni unite di queste Corte, ponendosi nel solco di quanto già tracciato da Cass., sez. un., n. 6070/2013, «a seguito dell’estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquida- zione; ed il carattere universale della sua successione non è contrad- detto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito».

Sebbene alla fattispecie della successione della società estinta non pos- sano meccanicamente estendersi i principi propri della successione della persona fisica defunta, tale fattispecie successoria va pur sempre inquadrata nella successione a titolo universale, e l’universalità del ti- tolo successorio trova conferma nel fatto che «il successore che sia tale solo se qualcosa effettivamente acquista è il successore a titolo parti- colare, non quello a titolo universale, il quale succede nel patrimonio dismesso quand’anche questo sia formato da soli debiti; e ciò indipen- dentemente dal fatto che la sua responsabilità patrimoniale possa poi farsi valere solo entro un determinato ammontare.

Il risultato è che l’ex socio è sempre successore della società estinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme» (v.

Cass., sez. un., n. 3625/2025, che, pur pronunciandosi con specifico riferimento all’ipotesi di estin- zione della società verificatasi in corso di giudizio, enuncia principi va- levoli anche nel caso, come quello di specie, di una pretesa impositiva che si intenda esercitare, sin dall’origine, al fine di far valere un debito tributariodi una società già estinta).

2.3. Con la pronuncia da ultimo indicata, le Sezioni unite hanno ribadito che l’eccezione di difetto di responsabilità per mancato ricevimento di sommein sede di distribuzione non può essere introdotta nel giudizio relativoalla pretesa erariale nei confronti della società quale fatto im- peditivodella pretesa avanzabile nei confron ti del socio, tenuto conto delle caratteristiche formali ed amministrative dell ’ atto impositivo, nonchédella natura impugnatoria del processo; ciò vale sia che venga attivata la speciale procedura prevista dall ’ art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973sia, per evidenti ragioni di omogeneità e di compiutezza dell ’ ac- certamento tributario e comunque per l’indistinto richiamo di cui al comma5 dell’art. 36 alle varie forme di responsabilità in questo con- template,che venga attivato l’art. 2495, secondo comma, cod. civ.

2.4. Sulla scorta di quanto testé precisato, l’avviso di accertamento in esame non era in alcun modo diretto a far valere una responsabilità personale degli ex soci ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 , sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di seconde cure, non si poneva affatto la necessità di una motivazione che desse conto dell’av- venuta estinzione della società contribuente nonché delle condizioni e dei limiti in cui gli ex soci limitatamente responsabili potessero rispon- dere delle obbligazioni tributarie dell’estinta società ai sensi dell’art.2495 cod. civ.

Solo nel caso –qui , si ribadisce, non ricorrente – in cui l’Amministra- zione finanziaria intenda far valere, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, la responsabilità patrimoniale personale degli ex soci sorge per l’Ufficio un onere diattivare un autonomo ed origina- rio procedimento amministrativo di accertamento, con la notificazione all’ex socio di un autonomo atto di imposizione, la cui motivazione do- vrà evidentemente farsi carico della questione della avvenuta perce- zione di «beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione» quale ragione giuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi specificamenteindirizzata (così la già citata Cass., sez. un., n. 3625 del 2025).

Nel caso di specie– in cui , come detto, l’accertamento riguarda la po- sizione della società nei cui rapporti, a seguito della sua estinzione, sono subentrati gli ex soci quali successori universali – non può che trovare applicazione il diversoprincipio, già affermato da questa Corte, secondo cui la condizione dell’avvenuta percezione di quote o attività liquidatorie opera, oltre che come dimensione economica dell’esposi- zionepersonale, quale elemento costitutivo, non impeditivo, della fat- tispecie di responsabilità ex art. 2495 cod. civ., così d a dover essere provatadal creditore - Fisco e non (la sua assenza) dall’ex socio in fase riscossiva(in termini ancora C ass., sez. un., n. 3625 del 2025, nonché, trale ultime, Cass. n. 28256 del 2025).

3. Il secondo motivo di ricorso –con il quale l’Agenzia delle entrate ha sostanzialmente riproposto le questioni sollevate con il primo motivo, sia pure sotto il diverso profilo dell’omesso esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. –è dunque assorbito.

4. Così come assorbiti sono i rilievi svolti dai controricorrenti nelleloro memorie illustrative in merito ad un sopposto indebito arricchimento dell’amministrazione.

Trattasi, invero, di doglianze riferite al merito della pretesa impositiva, sulle quali, contrariamente a quanto adom- brato nella detta memoria, il Giudice d’appello, arrestatosi al rilievo della nullità dell’avviso impugnato per omessa motivazione, non ha adottato alcuna pronuncia, neppure implicita: sicché tali questioni, ove riproposte, andranno valutatee decise in sede di rinvio. 5.Concludendo, il ricorso va accolto; va quindi cassata l ’ impugnata sen- tenza e rinviato, anche per la regolamentazione delle spese del pre- sentegiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M LaCorte accoglie il primo motivo del ricorso , assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia , anche perla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 21363 /201 6 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:Iva –accertamento –estinzione società contri- buente–successione dei soci nei debiti IOZZIA Rosario, COLIO [OSCURATO:PERSONA], D’ARCANGELO Vincenzo, GE- NITONI [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Al- berto [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - proposto avverso la sentenzan. 831/1/2016, emessa dalla Commis- sione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 febbraio 2016; Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Vincenzo d’Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA], tutti ex soci della società [OSCURATO:SOCIETA]., estinta il 20 gennaio 2009, impugnarono dinanzi alla Commissione t ributaria p ro- vincialedi Milano l’avviso di accertamento n. T9503B203435/2012 con ilquale l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Monza e Brianza, a seguito di analisi della documentazione acquisita in sede di richiesta di rim- borso Iva per l’anno 2008, aveva recuperato una maggiore Iva per euro27.755,00 per il periodo d’imposta 6/7/2007 – 31/12/2007 e ap- plicatole relative sanzioni. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure rigettò il ricorso, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse stato regolarmente emesso in capo alla società estintanella persona dei successori, cioè degli ex soci, e riconoscendo legittimala ripresa fiscale dell’Iva. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, dinanzi alla qualegli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. proposero appello, accolse il gravame, evidenziandola nullità dell’avviso di accertamento per assenza di mo- tivazionein ordine alla responsabilità de i soci. 4.Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi , a cui [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] , Vincenzo d’Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso , ulteriormente illustrato da memorieex art. 3 8 0 - bis .1 cod. proc. civ. Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 42 Dpr n. 600/73 e 2945 c.c.». Secondo l’Agenzia delle entratela sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto l’avviso di accerta- mento per cui è causa carente di motivazionein ordine alla responsa- bilità dei soci, non contenendo esso neppure un riferimento al disposto dell’art. 2495 cod. civ., quando invece il contenuto dell’avviso era tale da mettere i soci in grado di conoscere la pretesa tributaria ad esso sottesa nei suoi elementi essenziali, con ciò soddisfacendo l’obbligo di motivazione di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Peraltro, in presenza di un fenomeno successorio analogo a quello che riguarda gli eredi della persona fisica defunta, l’unico obbligo dell’Amministrazione finanziaria, da essa correttamente assolto, era rappresentato dalla no- tifica dell’avviso di accertamento agli ex soci quali successori della so- cietà estinta. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Deve premettersi che, come risulta dal testo dell’avviso di accer- tamento riprodotto alle pagg. 6 e 7 del ricorso, e come del resto rico- nosciuto dagli stessi controricorrenti alla pag. 11 del controricorso, l’atto impositivo di cui trattasi, sebbene notificato nei confronti degli ex soci, era rivol t o esclusivamente alla società (in esso non si fa riferi- mento all’intervenuta estinzione della società; nella sua intestazione è riportata la partita [OSCURATO:SOCIETA].; i soci non sono menzionati né si allude ad un’eventuale causa genetica da cui deriverebbe una loro responsabilità). Che l’avviso di accertamento riguardasse la posizione della società è del resto accertato – con statuizione che non ha formato oggetto di censura in questa sede –dalla stessa sentenza della CTR, la quale af- ferma che «l’avviso di accertamento, versato in atto, risulta essere stato emesso a carico della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e notificato ai quat- tro soci sopra indicati nella qualità di soci della predetta società». 2.2. L’avviso di accertamento, emesso nei confronti della sola società, è stato notificato agli ex soci quali successori a titolo universale del disciolto ente collettivo, e ciò in virtù del principio per cui, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, essa si estingue, ma non si estinguono,in danno dei creditori , le obbligazioni sociali(Cass., sez. un., n. 6070/2013). Come di recentechiarito dalle Sezioni unite di queste Corte, ponendosi nel solco di quanto già tracciato da Cass., sez. un., n. 6070/2013, «a seguito dell’estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquida- zione; ed il carattere universale della sua successione non è contrad- detto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito». Sebbene alla fattispecie della successione della società estinta non pos- sano meccanicamente estendersi i principi propri della successione della persona fisica defunta, tale fattispecie successoria va pur sempre inquadrata nella successione a titolo universale, e l’universalità del ti- tolo successorio trova conferma nel fatto che «il successore che sia tale solo se qualcosa effettivamente acquista è il successore a titolo parti- colare, non quello a titolo universale, il quale succede nel patrimonio dismesso quand’anche questo sia formato da soli debiti; e ciò indipen- dentemente dal fatto che la sua responsabilità patrimoniale possa poi farsi valere solo entro un determinato ammontare. Il risultato è che l’ex socio è sempre successore della società estinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme» (v. Cass., sez. un., n. 3625/2025, che, pur pronunciandosi con specifico riferimento all’ipotesi di estin- zione della società verificatasi in corso di giudizio, enuncia principi va- levoli anche nel caso, come quello di specie, di una pretesa impositiva che si intenda esercitare, sin dall’origine, al fine di far valere un debito tributariodi una società già estinta). 2.3. Con la pronuncia da ultimo indicata, le Sezioni unite hanno ribadito che l’eccezione di difetto di responsabilità per mancato ricevimento di sommein sede di distribuzione non può essere introdotta nel giudizio relativoalla pretesa erariale nei confronti della società quale fatto im- peditivodella pretesa avanzabile nei confron ti del socio, tenuto conto delle caratteristiche formali ed amministrative dell ’ atto impositivo, nonchédella natura impugnatoria del processo; ciò vale sia che venga attivata la speciale procedura prevista dall ’ art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973sia, per evidenti ragioni di omogeneità e di compiutezza dell ’ ac- certamento tributario e comunque per l’indistinto richiamo di cui al comma5 dell’art. 36 alle varie forme di responsabilità in questo con- template,che venga attivato l’art. 2495, secondo comma, cod. civ. 2.4. Sulla scorta di quanto testé precisato, l’avviso di accertamento in esame non era in alcun modo diretto a far valere una responsabilità personale degli ex soci ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 , sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di seconde cure, non si poneva affatto la necessità di una motivazione che desse conto dell’av- venuta estinzione della società contribuente nonché delle condizioni e dei limiti in cui gli ex soci limitatamente responsabili potessero rispon- dere delle obbligazioni tributarie dell’estinta società ai sensi dell’art.2495 cod. civ. Solo nel caso –qui , si ribadisce, non ricorrente – in cui l’Amministra- zione finanziaria intenda far valere, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, la responsabilità patrimoniale personale degli ex soci sorge per l’Ufficio un onere diattivare un autonomo ed origina- rio procedimento amministrativo di accertamento, con la notificazione all’ex socio di un autonomo atto di imposizione, la cui motivazione do- vrà evidentemente farsi carico della questione della avvenuta perce- zione di «beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione» quale ragione giuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi specificamenteindirizzata (così la già citata Cass., sez. un., n. 3625 del 2025). Nel caso di specie– in cui , come detto, l’accertamento riguarda la po- sizione della società nei cui rapporti, a seguito della sua estinzione, sono subentrati gli ex soci quali successori universali – non può che trovare applicazione il diversoprincipio, già affermato da questa Corte, secondo cui la condizione dell’avvenuta percezione di quote o attività liquidatorie opera, oltre che come dimensione economica dell’esposi- zionepersonale, quale elemento costitutivo, non impeditivo, della fat- tispecie di responsabilità ex art. 2495 cod. civ., così d a dover essere provatadal creditore - Fisco e non (la sua assenza) dall’ex socio in fase riscossiva(in termini ancora C ass., sez. un., n. 3625 del 2025, nonché, trale ultime, Cass. n. 28256 del 2025). 3. Il secondo motivo di ricorso –con il quale l’Agenzia delle entrate ha sostanzialmente riproposto le questioni sollevate con il primo motivo, sia pure sotto il diverso profilo dell’omesso esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. –è dunque assorbito. 4. Così come assorbiti sono i rilievi svolti dai controricorrenti nelleloro memorie illustrative in merito ad un sopposto indebito arricchimento dell’amministrazione. Trattasi, invero, di doglianze riferite al merito della pretesa impositiva, sulle quali, contrariamente a quanto adom- brato nella detta memoria, il Giudice d’appello, arrestatosi al rilievo della nullità dell’avviso impugnato per omessa motivazione, non ha adottato alcuna pronuncia, neppure implicita: sicché tali questioni, ove riproposte, andranno valutatee decise in sede di rinvio. 5.Concludendo, il ricorso va accolto; va quindi cassata l ’ impugnata sen- tenza e rinviato, anche per la regolamentazione delle spese del pre- sentegiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione. P.Q.M LaCorte accoglie il primo motivo del ricorso , assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia , anche perla
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