CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato nonché dell’omogeneità tra tale fattispecie e gli altri reati satelliti di cui ai capi 5), 19) e 23). L’unico motivo di impugnazione è, pertanto, aspecifico e non consentito in sede di legittimitàin quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto formulato da soggetti non legittimati. Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, e dal testo della decisione della Corte di Cassazione che aveva disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 18) e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, tali questioni avevano formato oggetto solo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; nell'annullare la sentenza, la Corte di Cassazione aveva rilevato che la statuizione di annullamento andava estesa anche nei confronti degli imputati non ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del disposto dell'art. 587, comma primo, cod. proc. pen. trattandosi di motivi di impugnazione non personali. Deve essere ribadito, sul punto, che la statuizione del giudice di rinvio è suscettibile di formare oggetto di ricorso in sede di legittimità solo ad opera dell'imputato che abbia originariamente esercitato la facoltà di impugnazione della sentenza, in ossequio del principio di diritto secondo cuiè inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di rinvio dall'imputato che non aveva impugnato la sentenza precedentemente annullata dalla Corte di cassazione. L'effetto estensivo dell'accoglimento di un motivo comune implica, infatti, esclusivamente il diritto del condannato originariamente non impugnante di partecipare al giudizio per evitare giudicati contrastanti, ma non anche una restituzione del termine, essendo ormai irrevocabile la decisione nei suoi confronti (vedi Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic, Rv. 254639-01; Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258156 – 01; Sez. 5, n. 39776 del 05/07/2023, Migale, non massimata). Ne consegue che, stante l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sussistevano i presupposti per la proposizione del ricorso per cassazione da parte dei menzionati imputati. 3. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor