Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2018

Cassazione n. 28883/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - SENTENZA

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 12 novembre 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110-582 cod. pen. (capo 2) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 4, l. n. 110 del 1975 (capo 5), rideterminando la pena per tutti e tre gli imputati, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, e confermando nel resto.

2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. 1.

I ricorsi sono inammissibili.

2. Per quanto riguardo l’invocato scrutinio di legittimità costituzionale, pregiudiziale rispetto alla disamina delle ulteriori censure, occorre rilevare la manifesta infondatezza della ricostruzione sistematica proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, manifestamente infondato (cfr. anche Sez. 1, Ord. n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856-01, che aveva già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, in relazioni a palesi difformità del ricorso per cassazione dal modello legale o all’incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l’inammissibilità del ricorso stesso senza formalità di procedura, atteso che rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito; d’altronde, ricorrendone i presupposti, la norma consente il pieno recupero a posteriori delle garanzie della difesa e del contraddittorio, attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.). rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853) e alla qualificazione giuridica del fatto e ai profili circostanziali, necessariamente condivisi dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01). [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - SENTENZA 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 12 novembre 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110-582 cod. pen. (capo 2) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 4, l. n. 110 del 1975 (capo 5), rideterminando la pena per tutti e tre gli imputati, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, e confermando nel resto. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per quanto riguardo l’invocato scrutinio di legittimità costituzionale, pregiudiziale rispetto alla disamina delle ulteriori censure, occorre rilevare la manifesta infondatezza della ricostruzione sistematica proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, manifestamente infondato (cfr. anche Sez. 1, Ord. n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856-01, che aveva già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, in relazioni a palesi difformità del ricorso per cassazione dal modello legale o all’incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l’inammissibilità del ricorso stesso senza formalità di procedura, atteso che rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito; d’altronde, ricorrendone i presupposti, la norma consente il pieno recupero a posteriori delle garanzie della difesa e del contraddittorio, attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.). rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853) e alla qualificazione giuridica del fatto e ai profili circostanziali, necessariamente condivisi dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01). [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28883/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris