CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o - Importatore -Responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Lucio LUCIOTTI - Consigliere - R.G.N. 25336/2021 [OSCURATO:PERSONA] NONNO - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - Giancarlo TRISCARI - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] CHIESI - Consigliere - CC – 23/06/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25336/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza d’Aracoeli n. 1, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria - Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 691/05/21, depositata l’8 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 691/05/21 del 08/03/2021, la Commissione tributaria regionale della Calabria - Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 219/01/13 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Radarchim) avverso un invito al pagamento concernente IVA relativa agli anni d’imposta 2008 e 2009. 1.1. Come emerge dagli atti delle parti, l’invito al pagamento era stato emesso in ragione della dichiarazione in dogana resa dallo spedizioniere e rappresentante diretto della società importatrice, [OSCURATO:PERSONA], riguardante l’importazione di merce dichiarata comunitaria e, dunque, in esenzione di IVA, ma in realtà proveniente da un Paese extra UE, con conseguente necessità di scontare l’IVA all’importazione. 1.2. La CTR accoglieva l’appello di ADM evidenziando che: a) l’importatore che si affida ad uno spedizioniere che agisce quale suo rappresentante diretto «risponde delle irregolarità della dichiarazione e delle conseguenze patrimoniali derivanti»; b) lo spedizioniere che spende il proprio nome in dogana risponde solidalmente con l’importatore. 2. Radarchim impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, e depositava istanza di trattazione in pubblica udienza, nonché memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente disattesa l’istanza di trattazione della presente controversia in pubblica udienza. 1.1. In adesione all'indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U. n. 8093 del 23/04/2020). 1.2. In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. 1.3. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte, ma non è inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti, come si chiarirà nel prosieguo. 1.4. Quanto al profilo delle esigenze difensive va anzitutto sottolineato che, in conformità alla giurisprudenza sovranazionale, il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 CEDU e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si può derogare in presenza di «particolari ragioni giustificative», ove «obiettive e razionali» (in particolare, Corte cost. n. 80 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); inoltre, dette esigenze sono in concreto presidiate, perché la parte istante ha illustrato le proprie posizioni depositando osservazioni scritte. 2. Con il primo motivo di ricorso Radarchim deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso una motivazione totalmente avulsa dai fatti di causa. 2.1. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché per omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata o comunque per non avere esaminato le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado da Radarchim. 2.2. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sebbene quest’ultima abbia assolto all’obbligazione e sia vittima del comportamento fraudolento di un terzo soggetto, lo spedizioniere, così assumendo una decisione in violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. In subordine si formula questione di legittimità costituzionale della disposizione richiamata. 2.3. Con il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 82, § 2, del Regolamento 92/2913/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992 (cd. Codice doganale comunitario - CDC), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la società contribuente non possa essere esentata dal nuovo pagamento in ragione del principio del legittimo affidamento. In subordine, si formula questione pregiudiziale in ordine al contrasto dell’interpretazione propugnata dal giudice di appello con il principio del legittimo affidamento. 2.4. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTR ritenuto l’illegittimità dell’atto impositivo per difetto di motivazione. 2.5. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del principio comunitario di obbligatoria instaurazione del contraddittorio preventivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto legittimo l’atto impositivo pur in assenza dell’invito dell’importatore a dedurre in relazione alla contestazione mossagli. 3. Il primo motivo è fondato e assorbente degli altri motivi di ricorso. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 3.2. Nel caso di specie, la CTR ha affermato una serie di generali principi di diritto senza ricollegarli direttamente ai fatti di causa, sicché non si riesce a comprendere quale sia l’effettiva ratio decidendi. 3.3. Trattasi, all’evidenza, di motivazione apparente che implica la nullità della sentenza impugnata. 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tribu