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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09347/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TREVISOciete-av-~--a4e-Parte- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Treviso emessa in data 1 aprile 2021, con la quale è stato. panda-nnatsn ex art.

C4,-, 444 cod. proc. pen.

Nla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi tra il 30 settembre e il 1 ottobre 2020 in Fonte e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - capo 2: detenzione e porto di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, poiché aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, marca Beretta, priva di matricola e un fucile, marca [OSCURATO:PERSONA]; - capo 3: ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., poiché aveva acquistato, o comunque ricevuto, con la consapevolezza della provenienza delittuosa, la pistola di cui al capo 2; - capo 4: detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., poiché aveva detenuto ottantaquattro cartucce, senza averne fatto denuncia all'Autorità; - capo 5: accensioni ed esplosioni pericolose, ai sensi dell'art. 703 cod. pen., poiché, senza alcuna licenza dell'Autorità, aveva esploso colpi di pistola in luogo abitato; - capo 6: minaccia aggravata, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen., poiché aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA], puntandogli contro la pistola di cui al capo 2; - capo 7: porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, poiché aveva portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, una roncola, marca Rinaldi, lunga 40 cm (con 30 cm di lama).

2. Il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito avrebbe omesso di offrire motivazione alcuna in merito all'assenza dei presupposti utili a dichiarare l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

1.1. La Corte evidenzia che il ricorrente propone doglianze basate su motivi manifestamente infondati e, comunque, ormai inammissibili, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.103, applicabile al caso in esame ratione temporis, per l'impugnazione della sentenza patteggiamento che non prevede il denunciato vizio tra i motivi di ricorso.

A seguito delle indicate modifiche, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su rìchìesta delle partì è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), nessuno dei quali dedotto dall'odierno ricorrente.

1.2. L'inammissibilità va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli art. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28578 del 06/03/2018, Krrashi, Rv. 273323).

La Corte, pertanto, ritiene che la disposizione normativa prevsta dalla seconda parte dell'ultimo articolo citato si colloca in rapporto di IsTree+alitti rispetto a quella prevista dalla prima parte del medesimo comma che dispone, ~, la trattazione in forma non partecipata dei tzdti ricorsi rientranti nelle categorie di inammissibilità ivi previste: l'assenza di qualsiasi distinzione nella porzione di norma relativa alla inammissibilità da dichiararsi per le sentenze di patteggiamento conduce alla logica conseguenza di applicare la procedura de plano in ogni caso in cui il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. si riveli inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro tremila, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TREVISOciete-av-~--a4e-Parte- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Treviso emessa in data 1 aprile 2021, con la quale è stato. panda-nnatsn ex art. C4,-, 444 cod. proc. pen. Nla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi tra il 30 settembre e il 1 ottobre 2020 in Fonte e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - capo 2: detenzione e porto di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, poiché aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, marca Beretta, priva di matricola e un fucile, marca [OSCURATO:PERSONA]; - capo 3: ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., poiché aveva acquistato, o comunque ricevuto, con la consapevolezza della provenienza delittuosa, la pistola di cui al capo 2; - capo 4: detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., poiché aveva detenuto ottantaquattro cartucce, senza averne fatto denuncia all'Autorità; - capo 5: accensioni ed esplosioni pericolose, ai sensi dell'art. 703 cod. pen., poiché, senza alcuna licenza dell'Autorità, aveva esploso colpi di pistola in luogo abitato; - capo 6: minaccia aggravata, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen., poiché aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA], puntandogli contro la pistola di cui al capo 2; - capo 7: porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, poiché aveva portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, una roncola, marca Rinaldi, lunga 40 cm (con 30 cm di lama). 2. Il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito avrebbe omesso di offrire motivazione alcuna in merito all'assenza dei presupposti utili a dichiarare l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. La Corte evidenzia che il ricorrente propone doglianze basate su motivi manifestamente infondati e, comunque, ormai inammissibili, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.103, applicabile al caso in esame ratione temporis, per l'impugnazione della sentenza patteggiamento che non prevede il denunciato vizio tra i motivi di ricorso. A seguito delle indicate modifiche, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su rìchìesta delle partì è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), nessuno dei quali dedotto dall'odierno ricorrente. 1.2. L'inammissibilità va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli art. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28578 del 06/03/2018, Krrashi, Rv. 273323). La Corte, pertanto, ritiene che la disposizione normativa prevsta dalla seconda parte dell'ultimo articolo citato si colloca in rapporto di IsTree+alitti rispetto a quella prevista dalla prima parte del medesimo comma che dispone, ~, la trattazione in forma non partecipata dei tzdti ricorsi rientranti nelle categorie di inammissibilità ivi previste: l'assenza di qualsiasi distinzione nella porzione di norma relativa alla inammissibilità da dichiararsi per le sentenze di patteggiamento conduce alla logica conseguenza di applicare la procedura de plano in ogni caso in cui il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. si riveli inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro tremila, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a