Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25380/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

erso la sentenza resa il 30 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M.

Fiore, che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformatola sentenza resa l'8 giugno 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli e, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.,ha rideterminato la pena complessiva inflittagli in ordine a diversi episodi di detenzioneillecita e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, previo riconoscimento dellacontinuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile; ha confermato laresponsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA].Si contesta ai due imputati in concorso tra loro e al solo [OSCURATO:PERSONA] ancheindividualmente di avere detenuto al fine di farne commercio sostanza stupefacente deltipo eroina e cocaina che cedevano a terzi.2.

Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo duemotivi:2.1.

Violazione di legge per illegalità della pena determinata nella continuazioneesterna fra giudicati, in quanto la sentenza individua apoditticamente la violazione piùgrave e recepisce un calcolo non verificabile in diritto, senza indicare i dati minimi delgiudicato esterno per rendere controllabile il percorso sanzionatorio.In sede di accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. le parti hanno concordatol'unificazione in continuazione di una precedente condanna passata in giudicato del [OSCURATO:PERSONA], procedendo ad un aumento sanzionatorio esterno dopo la riduzione per il ritosino alla pena finale.Il giudice, tuttavia, ha ritenuto più grave i fatti contestati al capo A del presentegiudizio, ma non ha indicato quale fosse, nel giudicato esterno, la pena in origineconcretamente applicata e gli elementi minimi per verificare se in effetti il reato subiudice fosse quello più grave.Il calcolo viene effettuato facendo rinvio al verbale di udienza senza che nel corpodella decisione siano esposti i dati indispensabili a rendere verificabile la correttascansione degli aumenti, sicché si rende necessario annullare la sentenza con rinvio adaltra sezione della Corte di appello, che espliciti meglio i dati del giudicato esterno.2.

Nullità strutturale del titolo per contraddizione interna sulla data della sentenzae incertezza obiettiva in merito al provvedimento unificato poiché nell'intestazione lasentenza indica come data di deliberazione il 30 ottobre 2026 mentre nel dispositivoindica il 30 ottobre 2025 ma la data della deliberazione quella del titolo incidono sullacertezza dell'atto e quindi sulla sua riconoscibilità sicché non può essere questaindicazione liquidata come un semplice refuso.3.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi.3.1.

Vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine al mancatoriconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73 dpr.309/90 in quanto a pagina 8 dellasentenza, dopo aver dato atto dell’obiettiva difficoltà di individuare parametri oggettiviper stabilire la sussistenza della fattispecie autonoma di cui all'art. 73 comma 5dpr.309/90, afferma che i fatti non sono qualificabili come lieve entità in ragione dellanatura dello stupefacente dell'operare in concorso con altri soggetti dividendo i compitigrazie ad una organizzazione specifica con pagamento effettuato adoperando mezzi dipagamento elettroniciOsserva la ricorrente che per un verso la Corte sostiene che l'elemento ponderaleè uno di quelli che maggiormente incide sul giudizio in ordine alla ricorrenza del fatto dilieve entità e dall'altro esclude che i fatti possano considerarsi di lieve entità,valorizzando la natura dello stupefacente, la predisposizione di un'organizzazione e lemodalità di pagamento; tuttavia proprio dal tenore delle intercettazioni emerge che gliimputati si avvalevano di una organizzazione del tutto rudimentale; che la cartapostepay utilizzata per ricevere i pagamenti e per approvvigionarsi veniva utilizzataanche dal padre dell'imputata , elementi questi che avrebbero dovuto essere valorizzatiquali sintomatici di una minore offensività dell’attività contestata.

Osserva inoltre ilricorrente che nel caso in esame la quantità detenuta era davvero esigua e vi era unaridotta circolazione di denaro e nessun tipo di organizzazione.3.2.

Vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine al trattamentosanzionatorio poiché la Corte di appello ha affermato di condividere la scelta del primogiudice di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche per l’ assenza di elementiutili che ne possano giustificare la concessione, ma non ha considerato che secondo lagiurisprudenza di legittimità anche il comportamento di vita successiva al reato puòessere preso in considerazione e , nel caso di specie, l’imputata è incensurata e svolgeregolare attività di badante presso l'abitazione di una persona anziana e disabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.1.

Il primo motivo non è consentito in quanto, già nella prospettazione dellacensura, la difesa pur deducendo formalmente un’ipotesi di illegalità della pena, insostanza censura la carenza di motivazione resa dalla Corte in ordine alladeterminazione della pena, che la sentenza effettua facendo rinvio per relationemall’accordo intercorso tra le parti in udienza.Giova oltretutto ricordare che non sono deducibili con ricorso per cassazioneavverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alladeterminazione della pena, che non comportino la sua illegalità, ostandovi la naturaconsensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva. (Sez. 3, n. 41411 del15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02)Dall’esame degli atti emerge poi la manifesta infondatezza della censura, in quantola pena è stata determinata nell’accordo tra le parti in anni sei di reclusione ed euro20000 prendendo in considerazione come reato più grave, quello di cui al capo Adell’imputazione sub iudice, ed è stata aumentata per la continuazione esterna con altridue reati e poi con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile di sei mesi di reclusionee 500 euro di multa; la pena in origine applicata dal Gup con la sentenza del 14/4/2015già passata in giudicato era pari ad anni cinque ed euro 26 mila di multa, sicchè apparecorretta l’individuazione del reato sub iudice come quello più grave, considerata la penain concreto inflitta.E’ stato infatti precisato che in tema di continuazione, il principio della valutazionein astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione nelcaso in cui si trovi a valutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e chedebba essere riunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi,quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in tal caso, trovaapplicazione, per identità di "ratio", la disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod.proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimento alla pena più graveinflitta in concreto. (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024, Altamura, Rv. 286206– 01; Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 – 01)1.2.

La seconda censura è manifestamente infondata poiché l'errore di dataindicata nella intestazione della sentenza è un mero refuso agevolmente apprezzabile inragione del fatto che si tratta di una data non ancora raggiunta, sicché non risulta idoneoa creare nessun tipo di incertezza in ordine all'esistenza e all'identità del provvedimentoimpugnato.

Tuttavia stante l’inammissibilità del ricorso, l’errore materiale non puòessere corretto in questa sede.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché propone motivimanifestamente infondati o non consentiti in quanto deduce formalmente violazioni dilegge ma nella sostanza censura l'interpretazione delle emergenze processuali offertadai giudici di merito, così invocando una lettura alternativa del compendio probatorio,che esula dal sindacato di questa Corte, in assenza di manifeste illogicità e travisamenti.2.1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Consolidata giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che la fattispecie autonomadi cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesidi c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portatadell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazionedi merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche ladetenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo aduna prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti. (Sez.6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 02)Di contro va ribadito che è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cuiall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio èsvolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo diun'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertatareiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur sein quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato didiffondere in modo sistematico lo stupefacente. (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep.2024, Costa, Rv. 285997 - 01)La Corte di merito ha correttamente evidenziato la sussistenza di elementi di fatto cheprecludono la qualifica di lieve entità alla condotta di detenzione e cessione realizzatadall’imputata, evidenziando oltra alla natura delle sostanze trattate, il caratterecollaudato e continuativo dell’attività realizzata dall'imputata in collaborazione con ilcompagno, attraverso mezzi elettronici di pagamento e approvvigionando anche luoghiparticolarmente distanti dalle note piazze di spaccio, a riprova della apprezzabileoffensività della condotta realizzata.Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti e conforme ai principi suindicati.2.2.

La seconda censura è manifestamente infondata.La Corte di merito ha condiviso il diniego delle attenuanti generiche opposto dalprimo giudice e con motivazione non manifestamente illogica ha osservato che la difesanon aveva indicato alcun elemento utile cui ancorare il beneficio invocato.In effetti con il motivo di appello, la difesa aveva sottolineato la condizione diincensurata della [OSCURATO:PERSONA] e la corretta condotta processuale dell’imputata, che avevarisposto alle domande formulate dall’autorità giudiziaria.

Si tratta di elementi irrilevantiai fini della concessione del beneficio, posto che l’art. 62 bis cod. pen. esclude che lacondizione di incensurato possa da sola giustificare il riconoscimento delle attenuantigeneriche e che l’avere risposto alle domande in chiave difensiva non integra uncomportamento collaborativo idoneo a giustificare un trattamento di maggioreindulgenza.Il ricorso reitera le considerazioni già formulate con il gravame e allega, senzaperaltro documentarla, la condizione lavorativa dell'imputata, che non può essere presain considerazione poiché non è stata dedotta con l’atto di appello.3.

L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000ciascuno, in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza resa il 30 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformatola sentenza resa l'8 giugno 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli e, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.,ha rideterminato la pena complessiva inflittagli in ordine a diversi episodi di detenzioneillecita e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, previo riconoscimento dellacontinuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile; ha confermato laresponsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA].Si contesta ai due imputati in concorso tra loro e al solo [OSCURATO:PERSONA] ancheindividualmente di avere detenuto al fine di farne commercio sostanza stupefacente deltipo eroina e cocaina che cedevano a terzi.2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo duemotivi:2.1. Violazione di legge per illegalità della pena determinata nella continuazioneesterna fra giudicati, in quanto la sentenza individua apoditticamente la violazione piùgrave e recepisce un calcolo non verificabile in diritto, senza indicare i dati minimi delgiudicato esterno per rendere controllabile il percorso sanzionatorio.In sede di accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. le parti hanno concordatol'unificazione in continuazione di una precedente condanna passata in giudicato del [OSCURATO:PERSONA], procedendo ad un aumento sanzionatorio esterno dopo la riduzione per il ritosino alla pena finale.Il giudice, tuttavia, ha ritenuto più grave i fatti contestati al capo A del presentegiudizio, ma non ha indicato quale fosse, nel giudicato esterno, la pena in origineconcretamente applicata e gli elementi minimi per verificare se in effetti il reato subiudice fosse quello più grave.Il calcolo viene effettuato facendo rinvio al verbale di udienza senza che nel corpodella decisione siano esposti i dati indispensabili a rendere verificabile la correttascansione degli aumenti, sicché si rende necessario annullare la sentenza con rinvio adaltra sezione della Corte di appello, che espliciti meglio i dati del giudicato esterno.2. Nullità strutturale del titolo per contraddizione interna sulla data della sentenzae incertezza obiettiva in merito al provvedimento unificato poiché nell'intestazione lasentenza indica come data di deliberazione il 30 ottobre 2026 mentre nel dispositivoindica il 30 ottobre 2025 ma la data della deliberazione quella del titolo incidono sullacertezza dell'atto e quindi sulla sua riconoscibilità sicché non può essere questaindicazione liquidata come un semplice refuso.3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi.3.1. Vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine al mancatoriconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73 dpr.309/90 in quanto a pagina 8 dellasentenza, dopo aver dato atto dell’obiettiva difficoltà di individuare parametri oggettiviper stabilire la sussistenza della fattispecie autonoma di cui all'art. 73 comma 5dpr.309/90, afferma che i fatti non sono qualificabili come lieve entità in ragione dellanatura dello stupefacente dell'operare in concorso con altri soggetti dividendo i compitigrazie ad una organizzazione specifica con pagamento effettuato adoperando mezzi dipagamento elettroniciOsserva la ricorrente che per un verso la Corte sostiene che l'elemento ponderaleè uno di quelli che maggiormente incide sul giudizio in ordine alla ricorrenza del fatto dilieve entità e dall'altro esclude che i fatti possano considerarsi di lieve entità,valorizzando la natura dello stupefacente, la predisposizione di un'organizzazione e lemodalità di pagamento; tuttavia proprio dal tenore delle intercettazioni emerge che gliimputati si avvalevano di una organizzazione del tutto rudimentale; che la cartapostepay utilizzata per ricevere i pagamenti e per approvvigionarsi veniva utilizzataanche dal padre dell'imputata , elementi questi che avrebbero dovuto essere valorizzatiquali sintomatici di una minore offensività dell’attività contestata. Osserva inoltre ilricorrente che nel caso in esame la quantità detenuta era davvero esigua e vi era unaridotta circolazione di denaro e nessun tipo di organizzazione.3.2. Vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine al trattamentosanzionatorio poiché la Corte di appello ha affermato di condividere la scelta del primogiudice di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche per l’ assenza di elementiutili che ne possano giustificare la concessione, ma non ha considerato che secondo lagiurisprudenza di legittimità anche il comportamento di vita successiva al reato puòessere preso in considerazione e , nel caso di specie, l’imputata è incensurata e svolgeregolare attività di badante presso l'abitazione di una persona anziana e disabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.1. Il primo motivo non è consentito in quanto, già nella prospettazione dellacensura, la difesa pur deducendo formalmente un’ipotesi di illegalità della pena, insostanza censura la carenza di motivazione resa dalla Corte in ordine alladeterminazione della pena, che la sentenza effettua facendo rinvio per relationemall’accordo intercorso tra le parti in udienza.Giova oltretutto ricordare che non sono deducibili con ricorso per cassazioneavverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alladeterminazione della pena, che non comportino la sua illegalità, ostandovi la naturaconsensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva. (Sez. 3, n. 41411 del15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02)Dall’esame degli atti emerge poi la manifesta infondatezza della censura, in quantola pena è stata determinata nell’accordo tra le parti in anni sei di reclusione ed euro20000 prendendo in considerazione come reato più grave, quello di cui al capo Adell’imputazione sub iudice, ed è stata aumentata per la continuazione esterna con altridue reati e poi con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile di sei mesi di reclusionee 500 euro di multa; la pena in origine applicata dal Gup con la sentenza del 14/4/2015già passata in giudicato era pari ad anni cinque ed euro 26 mila di multa, sicchè apparecorretta l’individuazione del reato sub iudice come quello più grave, considerata la penain concreto inflitta.E’ stato infatti precisato che in tema di continuazione, il principio della valutazionein astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione nelcaso in cui si trovi a valutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e chedebba essere riunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi,quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in tal caso, trovaapplicazione, per identità di "ratio", la disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod.proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimento alla pena più graveinflitta in concreto. (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024, Altamura, Rv. 286206– 01; Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 – 01)1.2. La seconda censura è manifestamente infondata poiché l'errore di dataindicata nella intestazione della sentenza è un mero refuso agevolmente apprezzabile inragione del fatto che si tratta di una data non ancora raggiunta, sicché non risulta idoneoa creare nessun tipo di incertezza in ordine all'esistenza e all'identità del provvedimentoimpugnato. Tuttavia stante l’inammissibilità del ricorso, l’errore materiale non puòessere corretto in questa sede.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché propone motivimanifestamente infondati o non consentiti in quanto deduce formalmente violazioni dilegge ma nella sostanza censura l'interpretazione delle emergenze processuali offertadai giudici di merito, così invocando una lettura alternativa del compendio probatorio,che esula dal sindacato di questa Corte, in assenza di manifeste illogicità e travisamenti.2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Consolidata giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che la fattispecie autonomadi cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesidi c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portatadell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazionedi merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche ladetenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo aduna prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti. (Sez.6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 02)Di contro va ribadito che è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cuiall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio èsvolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo diun'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertatareiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur sein quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato didiffondere in modo sistematico lo stupefacente. (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep.2024, Costa, Rv. 285997 - 01)La Corte di merito ha correttamente evidenziato la sussistenza di elementi di fatto cheprecludono la qualifica di lieve entità alla condotta di detenzione e cessione realizzatadall’imputata, evidenziando oltra alla natura delle sostanze trattate, il caratterecollaudato e continuativo dell’attività realizzata dall'imputata in collaborazione con ilcompagno, attraverso mezzi elettronici di pagamento e approvvigionando anche luoghiparticolarmente distanti dalle note piazze di spaccio, a riprova della apprezzabileoffensività della condotta realizzata.Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti e conforme ai principi suindicati.2.2. La seconda censura è manifestamente infondata.La Corte di merito ha condiviso il diniego delle attenuanti generiche opposto dalprimo giudice e con motivazione non manifestamente illogica ha osservato che la difesanon aveva indicato alcun elemento utile cui ancorare il beneficio invocato.In effetti con il motivo di appello, la difesa aveva sottolineato la condizione diincensurata della [OSCURATO:PERSONA] e la corretta condotta processuale dell’imputata, che avevarisposto alle domande formulate dall’autorità giudiziaria. Si tratta di elementi irrilevantiai fini della concessione del beneficio, posto che l’art. 62 bis cod. pen. esclude che lacondizione di incensurato possa da sola giustificare il riconoscimento delle attenuantigeneriche e che l’avere risposto alle domande in chiave difensiva non integra uncomportamento collaborativo idoneo a giustificare un trattamento di maggioreindulgenza.Il ricorso reitera le considerazioni già formulate con il gravame e allega, senzaperaltro documentarla, la condizione lavorativa dell'imputata, che non può essere presain considerazione poiché non è stata dedotta con l’atto di appello.3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000ciascuno, in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25380/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris