CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 47841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta alla revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente disposto il 01/11/2015 dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari e alla conseguente restituzione della somma. Rileva il Tribunale di Catrovillari che: con sentenza del medesimo Tribunale in data 08/02/2018, Bellizzi fu dichiarata colpevole dei reati di falso e truffa e fu ordinata la confisca di quanto in sequestro; con sentenza del 15/12/2020 (irrevocabile il 30/04/2021), la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza della Tribunale di Castrovillari, dichiarò l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti a Bellizzi, confermando la confisca disposta dal giudice di primo grado. Rileva ancora l'ordinanza impugnata che il difensore ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta integrale restituzione all'Inps delle somme oggetto di sequestro, documentazione, peraltro, già prodotta nel corso del giudizio di primo grado, sicché, in conseguenza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di appello con la conferma della statuizione relativa alla confisca delle somme di denaro già sottoposte a sequestro preventivo, sono cessati gli effetti di quella misura cautelare che aveva funzione strumentale rispetto all'adozione del provvedimento ablatorio. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione non può ordinare la restituzione dei beni all'imputato, perché la statuizione non è riesaminabile per la preclusone del giudicato. 2. Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Castrovillari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., inosservanza della legge e vizi di motivazione. La confisca per equivalente disposta nel caso di specie ha natura sanzionatoria e non può essere disposta quando il reato è estinto per prescrizione, laddove il giudice, una volta accertata l'avvenuta restituzione nelle more del procedimento della somma all'ente da parte dell'imputata, deve provvederai alla revoca della misura della confisca per evitare la duplicazione sanzionatoria. Lo stesso giudice dell'esecuzione dà atto di aver acquisito, in quanto prodotta dalla difesa, documentazione attestante l'avvenuta integrale restituzione all'INPS delle somme oggetto di sequestro (documentazione già prodotta nel giudizio di appello), sicché il provvedimento impugnato deve ritenersi viziato in quanto, anche in costanza di giudicato, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto provvedere alla revoca della confisca. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus. Rv. 276163; conf., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 3311 del 11/11/2011, dep. 2012, Lonati, Rv. 251845; Sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001, Manisco, Rv. 219862); invero, qualora la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate all'imputato, non potendo la relativa statuizione essere riesaminata per la preclusione del giudicato (Sez. 3, n. 7036 del 18/01/2012, Ahrens, Rv. 252022), sicché la statuizione contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca, ha efficacia di giudicato e non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio e non abbiano proposto impugnazione (Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, Principallo, Rv. 255872). Nel caso di specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al giudizio, sicché la revoca della confisca doveva essere chiesta attraverso l'impugnazione della sentenza di appello (così come con tale mezzo di impugnazione doveva essere fatta valere la questione della legittimità della confisca per equivalente in presenza di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione). Né potrebbe essere invocata la sopravvenienza, rispetto al giudicato, della restituzione all'INPS delle somme oggetto di sequestro, poiché sia l'ordinanza impugnata, sia la ricorrente mettono in evidenza come la documentazione relativa a detta restituzione fosse già stata prodotta nel giudizio di appello. Il che conferma che la restituzione doveva essere perseguita per il tramite dei consueti rimedi impugnatori. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a