Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 37450/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bosnia-Erzegovina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 14 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata (artt. 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011) e di violazione della legge sulle armi (art. 4 l. 110/1975) commessi in data 15 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e vizi di motivazione sul punto anche con riguardo all’eventuale giudizio di comparazione con la recidiva.

Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bosnia-Erzegovina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 14 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata (artt. 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011) e di violazione della legge sulle armi (art. 4 l. 110/1975) commessi in data 15 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e vizi di motivazione sul punto anche con riguardo all’eventuale giudizio di comparazione con la recidiva. Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2
Sentenza Cassazione n. 37450/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris