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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026

Cassazione n. 24885/2026

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A, in persona del Presidente pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2822 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3175/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 06/09/2022 R.G.N. 2194/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6180/2023Numero sezionale 2822/2026Numero di raccolta generale 24885/20261.

Le ricorrenti, dipendenti della Regione Campania con qualifica diistruttrici culturali, deducevano di essere state, a decorrere dall’anno 2001,distaccate presso diversi Comuni della Provincia di Caserta, nei quali avevanosvolto attività lavorativa caratterizzata dall’utilizzo continuativo di strumentiinformatici e dallo svolgimento di mansioni in condizioni di disagio.Con separati ricorsi, successivamente riuniti, agivano dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il riconoscimento delle indennità dirischio (“per prestazioni che comportino continua e diretta esposizione arischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale”) e di disagio(“volta a compensare l'esercizio della prestazione svolto in condizioniparticolarmente disagiate”) previste dagli artt. 19 e 25 del contrattocollettivo decentrato integrativo del personale della Regione Campania.2.

Il Tribunale, con sentenza n. 111 del 2017, accoglieva la domanda,riconoscendo il diritto alle suddette indennità e liquidando le somme dovute.3.

Proponeva appello la Regione, deducendo il difetto di allegazione eprova dei presupposti delle indennità.4.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3175 del 2022, accoglievail gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettavaintegralmente la domanda.In particolare, la Corte territoriale:i. escludeva il difetto di legittimazione passiva della Regione;ii. affermava che le indennità spettano solo per i giorni di effettivaesposizione al rischio e di presenza in servizio;iii. rilevava che le ricorrenti non avevano indicato né allegato i giorni dieffettiva presenza;iv. evidenziava la genericità delle certificazioni prodotte e la carenza deiconteggi;v. riteneva inammissibile la documentazione tardivamente depositata incorso di causa;Numero registro generale 6180/2023Numero sezionale 2822/2026vi. concludeva nel senso che il difetto originario di allegaNzumioerno edi raimccopltaegdeniverale i2l4 885/2026Data pubblicazione 31/08/2026sorgere dell’onere di specifica contestazione in capo alla controparte.5.

Avverso tale sentenza le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione,affidato a sette motivi.La Regione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 101, 414 c.p.c.,2697 c.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: le ricorrentilamentano che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ravvisato undifetto di allegazione della domanda.1.1.

Il motivo non è fondato.Occorre muovere dal contenuto della disciplina contrattuale applicabile, cheindividua i presupposti del diritto azionato.L’art. 19 del CCDI della Regione Campania dispone che: “l’indennità di rischio… è attribuita per i soli giorni di effettiva esposizione al rischio, ovvero dipresenza in servizio…”Analogamente, l’art. 25 stabilisce che: “l’erogazione del compenso è legataall’effettivo espletamento della prestazione lavorativa…”La lettura coordinata delle disposizioni evidenzia che entrambe le indennitàpresuppongono una verifica concreta e giornaliera della prestazione; sonoparametrate ai giorni di effettiva presenza ed esposizione; non operano in viaautomatica, sulla sola base della qualifica o delle mansioni.Ne consegue che l’indicazione dei giorni di effettiva esposizione o presenzaintegra elemento costitutivo del diritto.In tale prospettiva, correttamente la Corte territoriale ha qualificato lacarenza rilevata non come mero difetto di prova, ma ‒ innanzi tutto ‒ comedeficit originario dell’allegazione.Come rileva la Corte territoriale con accertamento di fatto non sindacabile,le ricorrenti avevano, infatti, dedotto in termini generici lo svolgimentocontinuativo di attività al videoterminale, senza indicare la concreta articolazioneNumero registro generale 6180/2023temporale della prestazione né i giorni di effettiva presenza o il peNruiomderos edziio nale 2822/2026Numero di raccolta generale 24885/2026esposizione rilevante.Data pubblicazione 31/08/2026Ebbene, l’onere di allegazione – distinto da quello probatorio – impone ladeduzione specifica dei fatti costitutivi, destinati a delimitare il themadecidendum; e la prova non può supplire alla carenza di allegazione, nonessendo configurabile la dimostrazione di fatti non previamente introdotti nelprocesso: cfr. a riguardo Cass., Sez. 3-, 24607 del 19/10/2017 secondo cui“la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di queifatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciòequivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3,Sentenza n. 7115 del 21/03/2013)”2.

Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione apparente (artt.132-118 att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.).2.1.

Il motivo è infondato.Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez.6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n.9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. sez. 5, 6 giugno2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio diomessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di meritoometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento,ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo,in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento; nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, come dianziillustrato, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo ilcontrollo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, tant'èche, con i restanti motivi, la contribuente ha potuto censurarecompiutamente gli errori di diritto che, secondo la ricorrente, giustificanocomunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.La motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerentenell’enunciare quale ratio della pronuncia il deficit allegatorio e nel collegareNumero registro generale 6180/2023Numero sezionale 2822/2026il difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto conN umlaer o dci oracncsoleta ggeunernalet e24 885/2026Data pubblicazione 31/08/2026irrilevanza della contestazione della controparte.Deve, infatti, ribadirsi che l’onere di contestazione specifica, ai sensidell’art. 115 c.p.c., presuppone che i fatti siano stati ritualmente allegati (v.Cass.

Sez. 2-, Ordinanza 03/04/2025 n. 8900 secondo cui “Il principio dinon contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti chedovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esamedei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deveessere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere leallegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificareimmediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, qualisiano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).La specificità dell’allegazione non può essere desunta, poi, come opinano lericorrenti, dall'esame dei documenti prodotti, atteso che l'onere di contestazionedeve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenerele allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificareimmediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, qualisiano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass., Sez. 3, 22/09/2017,n. 22055, punto 3.2).3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e del principiodi vicinanza della prova, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Le ricorrentirichiamano le attestazioni rilasciate dai responsabili degli uffici e sostengono, inparticolare, che l’onere probatorio era stato assolto e comunque che essoavrebbe dovuto gravare sulla Regione, in applicazione del principio di vicinanzadella prova.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.1.1 Come è stato chiarito da questa Corte (Cass. sez. 1, 01/03/2022, n.6769), perché il principio di autosufficienza possa dirsi osservato, occorre, sulpiano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quantonecessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completacognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significatoNumero registro generale 6180/2023Numero sezionale 2822/2026e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni dNuemlelaro dsi reacncotletangeznaer ale 24885/2026Data pubblicazione 31/08/2026impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivicompresa la sentenza stessa (Cass., sez.

L, 28/12/2017, n. 31082; Cass., sez.6-3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez.

L, 22/06/2020, n. 12191; Cass., sez. 5,28/05/2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitarequale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti chepone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda diquanto di volta in volta occorra.La censura, nella parte in cui involge la valutazione di atti e documentiprocessuali –id est, attestazioni rilasciate dai responsabili degli uffici – nonassolve agli oneri di specificazione e di autosufficienza imposti dagli artt.366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., non riportando il contenutodegli atti richiamati, così da precludere a questa Corte il controllo “ex actis”della dedotta violazione.3.1.2 Sempre in punto di inammissibilità, il motivo non coglie poi la ratiodecidendi della sentenza impugnata.La Corte territoriale ha, infatti, fondato il rigetto della domanda sulpreliminare rilievo del difetto originario di allegazione dei fatti costitutivi deldiritto azionato, individuati – alla luce della disciplina contrattuale applicabile– nei giorni di effettiva esposizione al rischio e di presenza in servizio.Tale statuizione, non validamente censurata nei precedenti motivi eormai consolidata, è di per sé idonea a sorreggere la decisione impugnata,rendendo priva di decisività (e dunque inammissibile) la doglianzaconcernente il riparto dell’onere probatorio.

Ne consegue che, in presenza diuna carenza allegatoria – come accertata dal giudice di merito – la questionerelativa al riparto dell’onere della prova resta logicamente assorbita.4.

Col quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.: le ricorrenti censurano lavalutazione delle prove operata dalla Corte territoriale.Numero registro generale 6180/20234.1 La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidenNduim:e rloas eCzionratlee2 822/2026Numero di raccolta generale 24885/2026di merito ha fondato il rigetto della domanda sul prioritario rilievo del difettoData pubblicazione 31/08/2026originario di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.In ogni caso, in tema di ricorso per cassazione, una questione diviolazione o di falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia postoa base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio aldi fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27 dicembre 2016,n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960):eventualità, quelle in discorso, che nulla hanno a che vedere con la fattispecieconsiderata.Le ricorrenti, all’evidenza, prospettano una diversa lettura del materialeistruttorio (buste paga, certificazioni rilasciate dai responsabili degli ufficicomunali ecc.), incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità.5.

Col quinto motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360,n. 5 c.p.c.): si censura il dictum della Corte d’appello là dove ha ritenuto irritualeil deposito dei conteggi analitici basati sui giorni di presenza effettiva frutto diimplicita autorizzazione del primo giudice.5.1 Il motivo è inammissibile.Le Sezioni Unite hanno chiarito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5 riguardasolo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, e non degli elementi istruttori(Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024; Cass., Sez.

Un.,07/04/2014, n. 8053).La censura si risolve nella contestazione della valutazione delle prove(conteggi e documenti), e non individua alcun fatto storico decisivo omesso.Anche sotto tale profilo, la censura si traduce nella richiesta di una merarivalutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità.Numero registro generale 6180/2023Numero sezionale 2822/20266.

Col sesto motivo si deduce violazione artt. 157 e N4u3me7ro dci .rapcc.oclt.a, geinner ale 24885/2026Data pubblicazione 31/08/2026relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: le ricorrenti censurano la declaratoria diinammissibilità delle produzioni documentali che, a loro dire, dovevanoritenersi definitivamente acquisite al giudizio.6.1 Il motivo è inammissibile perché non si confronta col decisum.Nel caso di specie, la decisione è fondata, in primis, sul difetto diallegazione; le questioni relative alle produzioni tardive risultano pertantonon dirimenti.La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità di parte delladocumentazione prodotta; tuttavia, la ratio decidendi risiede nel difettooriginario di allegazione, che rende comunque irrilevante ogni successivamancata deduzione dei fatti costitutivi, atteso che la prova presupponel’allegazione.7.

Col settimo ed ultimo motivo di ricorso si denuncia violazione artt.116-132 n. 4 e 420 nonché dell’art. 118 att. c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 e n. 4 c.p.c.: le ricorrenti lamentano la mancata ammissione dei mezziistruttori.7.1 Il motivo è infondato.Questa Corte ha chiarito che il giudice, anche in grado di appello, ex art.437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in viaeccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per ladimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione,sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati esussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevolidi approfondimento (Cass., Sez.

Lav., 5 novembre 2012, n. 18924).Nella specie, va ribadito, la Corte ha anzitutto ritenuto che i fatti nonfossero stati ritualmente allegati, il che rende evidente la non attivabilità delpotere officioso del giudice che non può essere utilizzato per supplire acarenze dell’allegazione.Numero registro generale 6180/20238.

Il ricorso è, dunque, da respingere.

Le spese del giudizio diN ulmeegroi tsteizmioniatleà2 822/2026Numero di raccolta generale 24885/2026seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Data pubblicazione 31/08/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.000,00 per compensi ed €.200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, ed accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A, in persona del Presidente pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2822 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3175/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 06/09/2022 R.G.N. 2194/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6180/2023Numero sezionale 2822/2026Numero di raccolta generale 24885/20261. Le ricorrenti, dipendenti della Regione Campania con qualifica diistruttrici culturali, deducevano di essere state, a decorrere dall’anno 2001,distaccate presso diversi Comuni della Provincia di Caserta, nei quali avevanosvolto attività lavorativa caratterizzata dall’utilizzo continuativo di strumentiinformatici e dallo svolgimento di mansioni in condizioni di disagio.Con separati ricorsi, successivamente riuniti, agivano dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il riconoscimento delle indennità dirischio (“per prestazioni che comportino continua e diretta esposizione arischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale”) e di disagio(“volta a compensare l'esercizio della prestazione svolto in condizioniparticolarmente disagiate”) previste dagli artt. 19 e 25 del contrattocollettivo decentrato integrativo del personale della Regione Campania.2. Il Tribunale, con sentenza n. 111 del 2017, accoglieva la domanda,riconoscendo il diritto alle suddette indennità e liquidando le somme dovute.3. Proponeva appello la Regione, deducendo il difetto di allegazione eprova dei presupposti delle indennità.4. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3175 del 2022, accoglievail gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettavaintegralmente la domanda.In particolare, la Corte territoriale:i. escludeva il difetto di legittimazione passiva della Regione;ii. affermava che le indennità spettano solo per i giorni di effettivaesposizione al rischio e di presenza in servizio;iii. rilevava che le ricorrenti non avevano indicato né allegato i giorni dieffettiva presenza;iv. evidenziava la genericità delle certificazioni prodotte e la carenza deiconteggi;v. riteneva inammissibile la documentazione tardivamente depositata incorso di causa;Numero registro generale 6180/2023Numero sezionale 2822/2026vi. concludeva nel senso che il difetto originario di allegaNzumioerno edi raimccopltaegdeniverale i2l4 885/2026Data pubblicazione 31/08/2026sorgere dell’onere di specifica contestazione in capo alla controparte.5. Avverso tale sentenza le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione,affidato a sette motivi.La Regione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 101, 414 c.p.c.,2697 c.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: le ricorrentilamentano che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ravvisato undifetto di allegazione della domanda.1.1. Il motivo non è fondato.Occorre muovere dal contenuto della disciplina contrattuale applicabile, cheindividua i presupposti del diritto azionato.L’art. 19 del CCDI della Regione Campania dispone che: “l’indennità di rischio… è attribuita per i soli giorni di effettiva esposizione al rischio, ovvero dipresenza in servizio…”Analogamente, l’art. 25 stabilisce che: “l’erogazione del compenso è legataall’effettivo espletamento della prestazione lavorativa…”La lettura coordinata delle disposizioni evidenzia che entrambe le indennitàpresuppongono una verifica concreta e giornaliera della prestazione; sonoparametrate ai giorni di effettiva presenza ed esposizione; non operano in viaautomatica, sulla sola base della qualifica o delle mansioni.Ne consegue che l’indicazione dei giorni di effettiva esposizione o presenzaintegra elemento costitutivo del diritto.In tale prospettiva, correttamente la Corte territoriale ha qualificato lacarenza rilevata non come mero difetto di prova, ma ‒ innanzi tutto ‒ comedeficit originario dell’allegazione.Come rileva la Corte territoriale con accertamento di fatto non sindacabile,le ricorrenti avevano, infatti, dedotto in termini generici lo svolgimentocontinuativo di attività al videoterminale, senza indicare la concreta articolazioneNumero registro generale 6180/2023temporale della prestazione né i giorni di effettiva presenza o il peNruiomderos edziio nale 2822/2026Numero di raccolta generale 24885/2026esposizione rilevante.Data pubblicazione 31/08/2026Ebbene, l’onere di allegazione – distinto da quello probatorio – impone ladeduzione specifica dei fatti costitutivi, destinati a delimitare il themadecidendum; e la prova non può supplire alla carenza di allegazione, nonessendo configurabile la dimostrazione di fatti non previamente introdotti nelprocesso: cfr. a riguardo Cass., Sez. 3-, 24607 del 19/10/2017 secondo cui“la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di queifatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciòequivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3,Sentenza n. 7115 del 21/03/2013)”2. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione apparente (artt.132-118 att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.).2.1. Il motivo è infondato.Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez.6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n.9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. sez. 5, 6 giugno2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio diomessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di meritoometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento,ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo,in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento; nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, come dianziillustrato, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo ilcontrollo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, tant'èche, con i restanti motivi, la contribuente ha potuto censurarecompiutamente gli errori di diritto che, secondo la ricorrente, giustificanocomunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.La motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerentenell’enunciare quale ratio della pronuncia il deficit allegatorio e nel collegareNumero registro generale 6180/2023Numero sezionale 2822/2026il difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto conN umlaer o dci oracncsoleta ggeunernalet e24 885/2026Data pubblicazione 31/08/2026irrilevanza della contestazione della controparte.Deve, infatti, ribadirsi che l’onere di contestazione specifica, ai sensidell’art. 115 c.p.c., presuppone che i fatti siano stati ritualmente allegati (v.Cass. Sez. 2-, Ordinanza 03/04/2025 n. 8900 secondo cui “Il principio dinon contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti chedovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esamedei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deveessere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere leallegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificareimmediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, qualisiano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).La specificità dell’allegazione non può essere desunta, poi, come opinano lericorrenti, dall'esame dei documenti prodotti, atteso che l'onere di contestazionedeve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenerele allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificareimmediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, qualisiano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass., Sez. 3, 22/09/2017,n. 22055, punto 3.2).3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e del principiodi vicinanza della prova, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Le ricorrentirichiamano le attestazioni rilasciate dai responsabili degli uffici e sostengono, inparticolare, che l’onere probatorio era stato assolto e comunque che essoavrebbe dovuto gravare sulla Regione, in applicazione del principio di vicinanzadella prova.3.1. Il motivo è inammissibile.3.1.1 Come è stato chiarito da questa Corte (Cass. sez. 1, 01/03/2022, n.6769), perché il principio di autosufficienza possa dirsi osservato, occorre, sulpiano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quantonecessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completacognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significatoNumero registro generale 6180/2023Numero sezionale 2822/2026e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni dNuemlelaro dsi reacncotletangeznaer ale 24885/2026Data pubblicazione 31/08/2026impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivicompresa la sentenza stessa (Cass., sez. L, 28/12/2017, n. 31082; Cass., sez.6-3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. L, 22/06/2020, n. 12191; Cass., sez. 5,28/05/2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitarequale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti chepone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda diquanto di volta in volta occorra.La censura, nella parte in cui involge la valutazione di atti e documentiprocessuali –id est, attestazioni rilasciate dai responsabili degli uffici – nonassolve agli oneri di specificazione e di autosufficienza imposti dagli artt.366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., non riportando il contenutodegli atti richiamati, così da precludere a questa Corte il controllo “ex actis”della dedotta violazione.3.1.2 Sempre in punto di inammissibilità, il motivo non coglie poi la ratiodecidendi della sentenza impugnata.La Corte territoriale ha, infatti, fondato il rigetto della domanda sulpreliminare rilievo del difetto originario di allegazione dei fatti costitutivi deldiritto azionato, individuati – alla luce della disciplina contrattuale applicabile– nei giorni di effettiva esposizione al rischio e di presenza in servizio.Tale statuizione, non validamente censurata nei precedenti motivi eormai consolidata, è di per sé idonea a sorreggere la decisione impugnata,rendendo priva di decisività (e dunque inammissibile) la doglianzaconcernente il riparto dell’onere probatorio. Ne consegue che, in presenza diuna carenza allegatoria – come accertata dal giudice di merito – la questionerelativa al riparto dell’onere della prova resta logicamente assorbita.4. Col quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.: le ricorrenti censurano lavalutazione delle prove operata dalla Corte territoriale.Numero registro generale 6180/20234.1 La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidenNduim:e rloas eCzionratlee2 822/2026Numero di raccolta generale 24885/2026di merito ha fondato il rigetto della domanda sul prioritario rilievo del difettoData pubblicazione 31/08/2026originario di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.In ogni caso, in tema di ricorso per cassazione, una questione diviolazione o di falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia postoa base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio aldi fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27 dicembre 2016,n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960):eventualità, quelle in discorso, che nulla hanno a che vedere con la fattispecieconsiderata.Le ricorrenti, all’evidenza, prospettano una diversa lettura del materialeistruttorio (buste paga, certificazioni rilasciate dai responsabili degli ufficicomunali ecc.), incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità.5. Col quinto motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360,n. 5 c.p.c.): si censura il dictum della Corte d’appello là dove ha ritenuto irritualeil deposito dei conteggi analitici basati sui giorni di presenza effettiva frutto diimplicita autorizzazione del primo giudice.5.1 Il motivo è inammissibile.Le Sezioni Unite hanno chiarito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5 riguardasolo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, e non degli elementi istruttori(Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024; Cass., Sez. Un.,07/04/2014, n. 8053).La censura si risolve nella contestazione della valutazione delle prove(conteggi e documenti), e non individua alcun fatto storico decisivo omesso.Anche sotto tale profilo, la censura si traduce nella richiesta di una merarivalutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità.Numero registro generale 6180/2023Numero sezionale 2822/20266. Col sesto motivo si deduce violazione artt. 157 e N4u3me7ro dci .rapcc.oclt.a, geinner ale 24885/2026Data pubblicazione 31/08/2026relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: le ricorrenti censurano la declaratoria diinammissibilità delle produzioni documentali che, a loro dire, dovevanoritenersi definitivamente acquisite al giudizio.6.1 Il motivo è inammissibile perché non si confronta col decisum.Nel caso di specie, la decisione è fondata, in primis, sul difetto diallegazione; le questioni relative alle produzioni tardive risultano pertantonon dirimenti.La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità di parte delladocumentazione prodotta; tuttavia, la ratio decidendi risiede nel difettooriginario di allegazione, che rende comunque irrilevante ogni successivamancata deduzione dei fatti costitutivi, atteso che la prova presupponel’allegazione.7. Col settimo ed ultimo motivo di ricorso si denuncia violazione artt.116-132 n. 4 e 420 nonché dell’art. 118 att. c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 e n. 4 c.p.c.: le ricorrenti lamentano la mancata ammissione dei mezziistruttori.7.1 Il motivo è infondato.Questa Corte ha chiarito che il giudice, anche in grado di appello, ex art.437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in viaeccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per ladimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione,sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati esussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevolidi approfondimento (Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2012, n. 18924).Nella specie, va ribadito, la Corte ha anzitutto ritenuto che i fatti nonfossero stati ritualmente allegati, il che rende evidente la non attivabilità delpotere officioso del giudice che non può essere utilizzato per supplire acarenze dell’allegazione.Numero registro generale 6180/20238. Il ricorso è, dunque, da respingere. Le spese del giudizio diN ulmeegroi tsteizmioniatleà2 822/2026Numero di raccolta generale 24885/2026seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Data pubblicazione 31/08/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.000,00 per compensi ed €.200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, ed accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 24885/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris