CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 1968
Cassazione n. 46192/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1968 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di attenuanti generiche appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso ragioni valide peer concederle tenuto conto di quanto osservato sulle ragioni e durata dell'allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] •ere estensore [OSCURATO:PERSONA]