CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25340-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25340/2020 avverso la sentenza n. 5241/2019 della CORTE DI Numero sezionale 3794/2022Numero di raccolta generale 12944/2022APPELLO [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Data pubblicazione 22/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Milano per sentirla condannare al pagamento del compenso dovuto in relazione all’attività di assistenza giudiziale civile e stragiudiziale prestata dal ricorrente in favore dei resistenti. A seguito della costituzione di questi ultimi, il Tribunale mutava il rito in ordinario e, all’esito dell’istruttoria, accoglieva in parte la domanda, condannando i due convenuti al pagamento di somma inferiore a quella richiesta dallo studio professionale. Interponevano appello avverso detta decisione i due soccombenti, mentre la parte parzialmente vittoriosa spiegava appello incidentale per la parte di domanda non accolta. Con la sentenza impugnata, n. 5241/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava l’appello incidentale, accogliendo in parte quello principale, limitando –in particolare– la condanna alla sola Choulikhina e modificando la decorrenza degli interessi in senso più favorevole per quest’ultima. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25340/2020 Numero sezionale 3794/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha Numero di raccolta generale 12944/2022Data pubblicazione 22/04/2022 rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Monza che l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], della somma di € 105.756,60 a titolo di compenso per le prestazioni di assistenza e consulenza professionale ricevute. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Con il primo, eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell’[OSCURATO:PERSONA], perché l’incarico era stato da lei conferito agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto il patto associativo – che prevede la cessione dei crediti da parte degli associati all’associazione– soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., e dunque tardivamente, trattandosi di documentazione che avrebbe dovuto essere prodotta in uno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. La censura è inammissibile. Quanto al profilo della tempestività della produzione del patto associativo, va osservato che la scansione dei termini previsti dall’art. 183, sesto comma, c.p.c. –applicabile al caso di specie in forza della trasformazione del rito, originariamente introdotto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., disposta dal giudice di prime cure– è finalizzata a consentire alle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio e della cd. “parità delle armi”, di definire la rispettiva posizione processuale, anche in ragione delle difese proposte dalla parte avversaria, modificando o integrando le rispettive domande ed eccezioni (primo termine), replicando alle avverse precisazioni ed integrazioni, nonché producendo documenti ed articolando istanze istruttorie a prova diretta (secondo termine), ed infine replicando alle avverse produzioni e deduzioni istruttorie, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25340/2020 nonché depositando documenti e formulando istanze istruttorie a Numero sezionale 3794/2022Numero di raccolta generale 12944/2022 prova contraria (terzo termine). La produzione del patto Data pubblicazione 22/04/2022 associativo, avvenuta addirittura prima del termine previsto per il deposito di documenti e l’articolazione di istanze istruttorie a prova diretta, era quindi perfettamente ammissibile. Quanto invece al profilo della legittimazione, va ribadito il principio, correttamente applicato anche dal giudice di merito, secondo cui “L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato –cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici– rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016, Rv. 640947; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15694 del 15/07/2011, Rv. 618909). Né sussiste alcun profilo di incompatibilità tra il conferimento del mandato, necessariamente personale, e la spettanza del credito all’associazione professionale, posto che “Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt.2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione” (Cass.4 di 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25340/2020 Sez. 2, Ordinanza n. 17718 del 02/07/2019, Rv. 654463) Numero sezionale 3794/2022Numero di raccolta generale 12944/2022 Con il secondo motivo, invece, la ricorrente si duole del fatto Data pubblicazione 22/04/2022 che il giudice di merito abbia riconosciuto all’[OSCURATO:PERSONA] la spettanza di un compenso per un parere, asseritamente mai richiesto. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta l’eccessività dei compensi riconosciuti alla parte avversa in relazione al giudizio arbitrale nel quale era stata assistita dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Salvaneschi. Le due censure sono inammissibili, poiché con esse la ricorrente invoca un riesame dell’apprezzamento operato dalla Corte ambrosiana, teso ad un nuovo giudizio di fatto, estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza tener conto del principio, da ribadire, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)”. Il collegio condivide la proposta del relatore. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25340/2020 Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile. Numero sezionale 3794/2022Numero di raccolta generale 12944/2022 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da Data pubblicazione 22/04/2022 dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A