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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 26794/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Napoli con decisione del 31 marzo 2022 (decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente sentenza con la pronuncia n. 36161 / 2021 della Sezione 4) ha riconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 628 cod. pen. (rapina aggravata, capo A) e 73, quinto comma T.U. stup. (capo C, come riqualificato) ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della rapina (reato più grave, ex art. 81 cod. pen.).

2. Ricorre in cassazione l'imputato, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per il reato in materia di stupefacenti.

La motivazione della sentenza è di mero stile; i giudici omettono qualsiasi considerazione in merito alla gravità dell'evento dannoso.

Le vittime della rapina erano maggiorenni (errata pertanto la motivazione della sentenza che li considera minorenni) e l'arma utilizzata era un giocattolo.

La sola quantità della sostanza stupefacente, utilizzata per escludere l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., non risulta sufficiente.

Il valore pecuniario della sostanza, inoltre, risulta solo presunto e mai accertato (si riferisce ad un prezzo medio solo teorico). 2.

2. Violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e assenza della motivazione sul giudizio di equivalenza delle generiche sull'aggravante contestata.

La sentenza non motiva sulla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante contestata.

Per l'equivalenza la sentenza avrebbe dovuto motivare sulla considerazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità.

4. Relativamente all'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. la sentenza contiene adeguata motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica, rilevando che il valore di mercato, della sostanza stupefacente detenuta, non può essere ritenuto di "speciale tenuità".

L'attenuante, infatti, viene in rilevo solo per il reato di cui all'art. 73, quinto comma stup., come evidenziato nella sentenza di annullamento della Cassazione (n. 36161 / 2021 della Sezione 4).

Il valore della sostanza, ovvero il lucro che sarebbe derivato dalla sua vendita (grammi 41, 11 di hashish, per 39,6 dosi singole medie) non può ritenersi di speciale tenuità.

Del resto, l'attenuante in oggetto deve essere valutata con tutti gli elementi della condotta dell'imputato ("L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto" Sez. 5 - , Sentenza n. 344 del 26/11/2021 Ud. (dep. 10/01/2022 ) Rv. 282402 - 01).

I:T• Sul punto il ricorso risulta generico ed in fatto, limitandosi a sostenere un'assenza di motivazione.

5. Relativamente alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante la Corte di appello ha rilevato, implicitamente, l'assenza di elementi validi per il riconoscimento della prevalenza e, ha ritenuto adeguato ai fatti il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, specificando la oggettiva gravità della condotta nel suo complesso: ovvero una rapina a danno di due persone, con arma giocattolo, oltre alla accertata detenzione dello stupefacente.

Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

Del resto, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. wk:Ar, _ 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

Il ricorso sul punto risulta estremamente generico e non prospetta motivi di legittimità alla sentenza, ma si limita a ribadire il vizio della motivazione; del resto, lo stesso motivo di appello era sul punto generico, in quanto non indicava elementi concreti per il giudizio di prevalenza.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Napoli con decisione del 31 marzo 2022 (decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente sentenza con la pronuncia n. 36161 / 2021 della Sezione 4) ha riconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 628 cod. pen. (rapina aggravata, capo A) e 73, quinto comma T.U. stup. (capo C, come riqualificato) ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della rapina (reato più grave, ex art. 81 cod. pen.). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per il reato in materia di stupefacenti. La motivazione della sentenza è di mero stile; i giudici omettono qualsiasi considerazione in merito alla gravità dell'evento dannoso. Le vittime della rapina erano maggiorenni (errata pertanto la motivazione della sentenza che li considera minorenni) e l'arma utilizzata era un giocattolo. La sola quantità della sostanza stupefacente, utilizzata per escludere l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., non risulta sufficiente. Il valore pecuniario della sostanza, inoltre, risulta solo presunto e mai accertato (si riferisce ad un prezzo medio solo teorico). 2. 2. Violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e assenza della motivazione sul giudizio di equivalenza delle generiche sull'aggravante contestata. La sentenza non motiva sulla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante contestata. Per l'equivalenza la sentenza avrebbe dovuto motivare sulla considerazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. 4. Relativamente all'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. la sentenza contiene adeguata motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica, rilevando che il valore di mercato, della sostanza stupefacente detenuta, non può essere ritenuto di "speciale tenuità". L'attenuante, infatti, viene in rilevo solo per il reato di cui all'art. 73, quinto comma stup., come evidenziato nella sentenza di annullamento della Cassazione (n. 36161 / 2021 della Sezione 4). Il valore della sostanza, ovvero il lucro che sarebbe derivato dalla sua vendita (grammi 41, 11 di hashish, per 39,6 dosi singole medie) non può ritenersi di speciale tenuità. Del resto, l'attenuante in oggetto deve essere valutata con tutti gli elementi della condotta dell'imputato ("L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto" Sez. 5 - , Sentenza n. 344 del 26/11/2021 Ud. (dep. 10/01/2022 ) Rv. 282402 - 01). I:T• Sul punto il ricorso risulta generico ed in fatto, limitandosi a sostenere un'assenza di motivazione. 5. Relativamente alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante la Corte di appello ha rilevato, implicitamente, l'assenza di elementi validi per il riconoscimento della prevalenza e, ha ritenuto adeguato ai fatti il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, specificando la oggettiva gravità della condotta nel suo complesso: ovvero una rapina a danno di due persone, con arma giocattolo, oltre alla accertata detenzione dello stupefacente. Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Del resto, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. wk:Ar, _ 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Il ricorso sul punto risulta estremamente generico e non prospetta motivi di legittimità alla sentenza, ma si limita a ribadire il vizio della motivazione; del resto, lo stesso motivo di appello era sul punto generico, in quanto non indicava elementi concreti per il giudizio di prevalenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
Sentenza Cassazione n. 26794/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris