CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 15561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2803/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21424/2016 depositata il14/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 14/11/16 il tribunale di Roma ha confermato la sentenza del 4/7/14 del giudice di pace della stessa sede, che aveva accolto l'opposizione del terzo pignorato all'esecuzione presso terzi intrapresa dall'avvocatessa Tralicci. In particolare, il tribunale ha rilevato che la posizione del terzo era definita e limitata dall'ordinanza di assegnazione delle somme ex articolo 553 c.p.c., che nel caso aveva riguardato la sorte capitale al lordo di Iva e CPA senza far riferimento ad interessi legali e spese successive (nel caso di ammontare rilevante perché l'ordinanza era stata notificata dopo otto anni), e restando altresì escluse le spese del precetto per essere il precetto inefficace verso il terzo; ha ritenuto inoltre corretto l'operato del terzo che, non essendo state distinte le spese di quell’ordinanza, ha operato la ritenuta fiscale su tuttele somme corrisposte a quel titolo. Avverso tale sentenza ricorre l'avvocatessa per sei motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 37-112 c.p.c., in relazione al numero 1 del co. 1 dell’art. 360 c.p.c., per essere la giurisdizione del giudice tributario,in relazione all'applicazione della ritenuta di acconto sul pagamento effettuato. Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 numero 3- violazione dell'articolo 102 c.p.c., per avere il tribunale trascurato il litisconsorzio necessario dell'amministrazione finanziaria. Con il terzo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 numero 3- violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il tribunale ritenuto consegnato l'assegno con le somme, sebbene non era indicata la persona a cui era stato recapitato. Con il quarto motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 numero 3- violazione degli articoli 1360, 2938, 2943, 2945 e 2953, c.c., 112, 617, 345, 553, 541 e 542 c.p.c., per avere la sentenza impugnata limitato il debito alle somme portate dall'ordinanza di assegnazione, senza tenere conto delle somme del precetto e delle somme dovute ex lege quali interessi e spese successive. Con il quinto motivo si deduceviolazione degli articoli 1181 e 1112 c.c. , nonché 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto legittimo l’omesso pagamento del precetto. Con il sesto motivo si deduce violazione degli articoli 118 e 112 c.p.c. e del DPR 600 del 1973 e 633 del 1972, per avere il tribunale ritenuto legittima la ritenuta fiscale, operata invece su misura superiore al dovuto (trascurando che il criterio di cassa si applica ai professionisti). I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati. Invero, come precisato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cassazione SU 2016 n. 18396, pronuncia peraltro relativa alla stessa parte qui in causa), le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (v. anche Sez. Unite, 18 aprile 2014, n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (v. Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n, 15032). Il terzo motivo è infondato, essendo con esso contestato un fatto (corresponsione delle somme a mezzo assegno circolare, reinviato e ritirato dopo una prima restituzione) ormai univocamente accertato sia dal giudice di pace che dal tribunale, con valutazione tipicamente di merito, non censurabile in sede di legittimità. Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. I motivi sono in parte inammissibili, perché non attaccano la ratio della sentenza (che si basa proprio sulla peculiarità del procedimento di esecuzione presso terzi). Dall'altra parte sono infondati alla luce di Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016 (Rv. 639898 - 01), che ha precisato che, in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo –nei limiti della somma predetta- nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto la parte non specifica i motivi, i vizi e il punto della sentenza meritevole di censura, non mettendo quindi questa Corte in condizione di valutare la portata e fondatezza del motivo. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto