CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 26582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice d'appello, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di lesioni; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, posto che è stata accertata la perforazione della membrana timpanica, che certamente integra un'alterazione anatomico-funzionale integrante la nozione di lesioni; considerato, inoltre, che le doglianze si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente