Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 24452/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 246-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 179, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 246/2020 Cron.

Rep.

Ud. 11/05/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2687/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 1805/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi con sentenza n. 2687/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n.7830/2018, ha respinto il ricorso di primo grado proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] spa, diretto all'accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli con lettera 15/2/2010, alla reintegrazione n el posto di lavoro (operatore di ripresa), al risarcimento del danno;

2. la Corte di Roma ha osservato che il ricorso era stato respinto dal Tribunale con sentenza confermata dalla Corte d'Appello, e che la S.C. aveva disposto la cassazione con rinvio per erronea attribuzione (eccedente i limiti di cui all’art. 257-bis c.p.c.) di decisivo valore di prova a dichiarazioni stragiudiziali del medico indicato come sottoscrittore del certificato medico ritenuto non genuino, anziché alla sua escussione testimoniale, avendo il datore di lavoro a ciò rinunciato;

3. in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Roma ha proceduto a rivalutare i fatti alla luce del principio di diritto che era stato affermato nella sentenza rescindente nei seguenti termini: in tema di licenziamento, l'art. 5 della legge n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello secondo cui, in un'ipotesi di licenziamento disciplinare fondato sulla produzione di certificati medici falsi, fosse onere del lavoratore dimostrare la veridicità di detti documenti);

4. la Corte in sede di rinvio ha attribuito decisivo rilievo alla sentenza depositata il 17/12/2015 con cui il Tribunale penale di Roma, all'esito di giudizio in cui la società aveva partecipato come parte civile, ha affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 477, 482 c. p., in relazione ai fatti oggetto di causa, in particolare per avere, in qualità di privato, contraffatto un certificato medico apparentemente emesso dal dr.

Stinco in sostituzione della dr.ssa Bianchi il 18/8/2009, in realtà mai emanato dal predetto sanitario; trattandosi, appunto, di sentenza passata in giudicato, la Corte l’ha ritenuta idonea a fare stato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 654 c.p.p. e ne ha ritenuto la produzione in fase di rinvio ammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in quanto di formazione successiva alla precedente sentenza della Corte d'appello cassata;

5. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, cui resiste con controricorso la Rai; il ricorrenteha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione delle norme processuali sull'ammissibilità di nuova produzione documentale in sede di rinvio e sul giudizio vincolato ai principi espressi dalla Cassazione, violazione ed erronea applicazione dell'art.654 c.p.p. (efficacia della sentenza penale nel giudizio civile) in relazione all'onere della prova ex art.2697 c.c. e 115 c.p.c.;

2. il motivo non è fondato;

3. la Corte di merito ha espressamente richiamato il principio espresso da Cass. n. 2729/2015, in base al quale la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 cod. proc. civ., è possibile anche in caso di giudizio di rinvio, qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia (cfr. anche Cass.n.20790/2018 sulla rilevanza del giudicato esterno);

4. è stata, infatti, ritenuta decisiva la sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato e successiva alla sentenza d'appello cassata, di dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato ed odierno ricorrente per il reato di falsità materiale in certificato amministrativo;

5. poiché, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale, nella specie è stato accertato in sede penale l’invio da parte del lavoratore alla società datrice di lavoro di certificato medico falso per giustificare un'assenza di 10 giorni, ed in questa sede non è possibile contestare l'esito della sentenza passata in giudicato in relazione all'accertamento del fatto ed alla sua ascrivibilità all'imputato come operati in tale giudizio;

6. con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 2104 c.c., sostanzialmente per difetto di proporzionalità della sanzione, in relazione alle sue condizioni di salute;

7. il motivo è inammissibile;

8. in tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice dimerito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, èincensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 26010/2018; cfr., altresì, Cass. n. 1631/2018); e, del resto, il CCL applicato al rapporto assegna specifica rilevanza ai fini del licenziamento disciplinare alla responsabilità per ipotesi di delitto come inteso dalle vigenti leggi;

9. con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione del principio di immediatezza della contestazione;

10. il motivo non è fondato;

11. per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’immediatezzadella contestazione va intesa , in tema dilicenziamento disciplinare, in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazioneriservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici;

12. nella specie, la Corte di merito ha ritenuto congruo il lasso di tempo di circa 2 mesi e mezzo tra la commissione del fatto e la lettera di contestazione, perché non particolarmente rilevante e non incongruo, anche in rapporto alle notorie grandi dimensioni della società datrice ed al tempo necessario per accertare, con un sufficiente grado di attendibilità, l'effettiva fondatezza dell'addebito;

13. con il quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le parti, in relazione alla validità del procedimento di comunicazione del licenziamento ai fini della decorrenza della sanzione espulsiva;

14. il motivo è inammissibile perché formulato in termini generici e privo di autosufficienza;

15. nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nelricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (cfr. Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 23834/2019);

16. d’altra parte, l’omessa considerazione di un fatto ritenuto decisivo è denunciabile in sede di legittimità solo all’interno dei parametri fissati da Cass. n. 8053/2014, nel senso che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice;

17. il ricorso deve perciò essere respinto, con regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza, e raddoppio del contributo ove dovuto, sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M La Corte respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 246-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 179, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 246/2020 Cron. Rep. Ud. 11/05/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2687/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 1805/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi con sentenza n. 2687/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n.7830/2018, ha respinto il ricorso di primo grado proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] spa, diretto all'accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli con lettera 15/2/2010, alla reintegrazione n el posto di lavoro (operatore di ripresa), al risarcimento del danno; 2. la Corte di Roma ha osservato che il ricorso era stato respinto dal Tribunale con sentenza confermata dalla Corte d'Appello, e che la S.C. aveva disposto la cassazione con rinvio per erronea attribuzione (eccedente i limiti di cui all’art. 257-bis c.p.c.) di decisivo valore di prova a dichiarazioni stragiudiziali del medico indicato come sottoscrittore del certificato medico ritenuto non genuino, anziché alla sua escussione testimoniale, avendo il datore di lavoro a ciò rinunciato; 3. in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Roma ha proceduto a rivalutare i fatti alla luce del principio di diritto che era stato affermato nella sentenza rescindente nei seguenti termini: in tema di licenziamento, l'art. 5 della legge n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello secondo cui, in un'ipotesi di licenziamento disciplinare fondato sulla produzione di certificati medici falsi, fosse onere del lavoratore dimostrare la veridicità di detti documenti); 4. la Corte in sede di rinvio ha attribuito decisivo rilievo alla sentenza depositata il 17/12/2015 con cui il Tribunale penale di Roma, all'esito di giudizio in cui la società aveva partecipato come parte civile, ha affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 477, 482 c. p., in relazione ai fatti oggetto di causa, in particolare per avere, in qualità di privato, contraffatto un certificato medico apparentemente emesso dal dr. Stinco in sostituzione della dr.ssa Bianchi il 18/8/2009, in realtà mai emanato dal predetto sanitario; trattandosi, appunto, di sentenza passata in giudicato, la Corte l’ha ritenuta idonea a fare stato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 654 c.p.p. e ne ha ritenuto la produzione in fase di rinvio ammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in quanto di formazione successiva alla precedente sentenza della Corte d'appello cassata; 5. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, cui resiste con controricorso la Rai; il ricorrenteha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione delle norme processuali sull'ammissibilità di nuova produzione documentale in sede di rinvio e sul giudizio vincolato ai principi espressi dalla Cassazione, violazione ed erronea applicazione dell'art.654 c.p.p. (efficacia della sentenza penale nel giudizio civile) in relazione all'onere della prova ex art.2697 c.c. e 115 c.p.c.; 2. il motivo non è fondato; 3. la Corte di merito ha espressamente richiamato il principio espresso da Cass. n. 2729/2015, in base al quale la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 cod. proc. civ., è possibile anche in caso di giudizio di rinvio, qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia (cfr. anche Cass.n.20790/2018 sulla rilevanza del giudicato esterno); 4. è stata, infatti, ritenuta decisiva la sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato e successiva alla sentenza d'appello cassata, di dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato ed odierno ricorrente per il reato di falsità materiale in certificato amministrativo; 5. poiché, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale, nella specie è stato accertato in sede penale l’invio da parte del lavoratore alla società datrice di lavoro di certificato medico falso per giustificare un'assenza di 10 giorni, ed in questa sede non è possibile contestare l'esito della sentenza passata in giudicato in relazione all'accertamento del fatto ed alla sua ascrivibilità all'imputato come operati in tale giudizio; 6. con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 2104 c.c., sostanzialmente per difetto di proporzionalità della sanzione, in relazione alle sue condizioni di salute; 7. il motivo è inammissibile; 8. in tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice dimerito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, èincensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 26010/2018; cfr., altresì, Cass. n. 1631/2018); e, del resto, il CCL applicato al rapporto assegna specifica rilevanza ai fini del licenziamento disciplinare alla responsabilità per ipotesi di delitto come inteso dalle vigenti leggi; 9. con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione del principio di immediatezza della contestazione; 10. il motivo non è fondato; 11. per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’immediatezzadella contestazione va intesa , in tema dilicenziamento disciplinare, in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazioneriservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici; 12. nella specie, la Corte di merito ha ritenuto congruo il lasso di tempo di circa 2 mesi e mezzo tra la commissione del fatto e la lettera di contestazione, perché non particolarmente rilevante e non incongruo, anche in rapporto alle notorie grandi dimensioni della società datrice ed al tempo necessario per accertare, con un sufficiente grado di attendibilità, l'effettiva fondatezza dell'addebito; 13. con il quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le parti, in relazione alla validità del procedimento di comunicazione del licenziamento ai fini della decorrenza della sanzione espulsiva; 14. il motivo è inammissibile perché formulato in termini generici e privo di autosufficienza; 15. nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nelricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (cfr. Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 23834/2019); 16. d’altra parte, l’omessa considerazione di un fatto ritenuto decisivo è denunciabile in sede di legittimità solo all’interno dei parametri fissati da Cass. n. 8053/2014, nel senso che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice; 17. il ricorso deve perciò essere respinto, con regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza, e raddoppio del contributo ove dovuto, sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior
Sentenza Cassazione n. 24452/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris