CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1989
Cassazione n. 32225/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1989 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 luglio 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, avanzando, con un unico motivo, richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. "riforma Cartabia". Il difensore ha depositato, quindi, successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerata la troncante valenza del principio espresso da questa Corte dì legittimità per cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in