CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 1970
Cassazione n. 24162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 30/08/2025 udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura; lette le conclusioni del difensore di fiducia del ricorrente, che riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha invocato l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 agosto 2025, ore 12,03 (notificato al ricorrente il 31 agosto 2025) , il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno (su richiesta del Pubblico ministero del 29 agosto 2025 alle ore 10,05) ha convalidato il provvedimento del Questore della città del 25 agosto 2025 (notificato al ricorrente il 27 agosto 2025), di imposizione a [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, del divieto «di accedere nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della F.I.G.C. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana, per il periodo di anni CINQUE a decorrere dalla data di notifica del medesimo provvedimento; di accedere limitatamente alle partite casalinghe della squadra di calcio "Salernitana" alle strade e locali adiacenti lo [OSCURATO:PERSONA] "Arechi" di Salerno" come in dettaglio indicati e specificati nel ridetto provvedimento, da tre ore prima a tre ore dopo la disputa delle partite», nella parte in cui è stato al medesimo prescritto « [...] per il periodo di anni CINQUE di comparire personalmente presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (SA), trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo e trenta minuti prima della fine del secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio che sarà disputato dalla squadra della "Salernitana" anche fuori sede; [...]». 2. [OSCURATO:PERSONA] .ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., violazione di legge -art. 6 I. 401/1989- relativamente sia alla carenza dei presupposti per l'applicazione della misura sia al difetto di motivazione in relazione ai suddetti presupposti. Assume la difesa che, dalla informativa della DIGOS della Questura di Salerno, risulta che il ricorrente, in occasione dell'incontro di calcio "Salernitana-Sampdoria" del 22 giugno 2025, si sarebbe reso responsabile di condotte illecite tali da creare potenziali turbative per l'ordine pubblico: durante il secondo tempo della partita, in particolare, il risultato negativo per la squadra locale creava malcontento tra i 2tifosi, da cui la protesta e l'azione vandalica con il lancio di sediolini divelti dagli spalti, fumogeni e bombe carta, seguiti da tentativi di sfaldamento delle porte che separano gli spalti dal terreno di gioco, causa dapprima dell'interruzione, quindi della sospensione della partita; che la documentazione fotografica e video indica [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di lanciare un sediolino e un altro oggetto, successivamente recuperato dalle gradinate. Posta la necessità, per il giudice della convalida, di un controllo di legalità su tutti i presupposti legittimanti la misura -id est sulle ragioni di necessità e di urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento, sulla pericolosità concreta ed attuale del soggetto, sull'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, sulla loro riconducibilità a quelle previste dalla norma, sulla congruità della durata della misura- eccepisce la difesa: -l'insufficienza degli elementi di fatto e diritto indicati a sostenere l'attribuibilità del fatto contestato al [OSCURATO:PERSONA]; l'ordinanza si sarebbe limitata a recepire acriticamente il provvedimento amministrativo -in cui si dà atto della documentazione fotografica comprovante la condotta del ricorrente- e ad attestare, con formule di stile, dunque con una motivazione apparente e sostanzialmente inesistente, l'attribuibilità del fatto al [OSCURATO:PERSONA], invero contraddetta dalla visione del fascicolo in quanto privo della documentazione fotografica cui si fa riferimento; -la mancata individuazione e motivazione della ritenuta pericolosità concreta ed attuale del ricorrente, anche in considerazione della distanza temporale intercorsa tra l'incontro di calcio, del 22 giugno 2025, e la data di notifica del provvedimento del Questore, 27 agosto 2025, e della convalida del Giudice, 31 agosto 2025; della ermetica motivazione questorile il Giudice formulava una valutazione di congruità semplicemente facendo riferimento «alla sussistenza di una situazione sintomatica della pericolosità sociale del prevenuto», pur in difetto di qualsivoglia contestazione di condotte penalmente rilevanti, o anche solo della individuazione a suo carico di altri episodi di violenza precedenti o successivi rispetto a quelli del provvedimento di D.A.Spo. da cui emergerebbe, al contrario, l'occasionalità delle contestate condotte; -la mancanza della motivazione in ordine alla congruità della durata della misura, asseritamente del tutto sproporzionata, esplicitamente e autonomamente censurata col secondo motivo di ricorso. 2.2. Col secondo motivo la difesa contesta, infatti, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione di legge -art 6, comma 5, I. 401/1989- in relazione in particolare alla ritenuta sproporzione della misura applicata -per la durata di 3cinque anni, con cadenza anche infrasettimanalmente ed in orario eventualmente lavorativo- della quale non sarebbe stata fornita giustificazione alcuna. Anche in parte qua, della insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo il Giudice pronunciava convalida senza motivazione alcuna, peraltro non tenendo in minima considerazione il lasso di tempo intercorso tra la data dei fatti e l'emissione del provvedimento, in difetto di censure ulteriori a carico del ricorrente per condotte tenute in tale spazio temporale, e senza che sia stato appurato, o meno, trattarsi di soggetto recidivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato solo in parte. 1. Occorre premettere che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Rv. 272778 - 01). Come hanno chiarito le Sezioni Unite, in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110 - 01). Sulla base delle indicazioni espresse dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di motivazione della decisione impone di non limitarsi ad un mero controllo formale, ma di accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura 4stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì (specialmente se non è intervenuta una condanna) la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore (cfr. Sez. 3, n. 37518 del 06/06/2025). La giurisprudenza di legittimità ha altresì esplicitato che il controllo cartolare deve essere compiuto sulla scorta degli atti trasmessi e tenuto conto delle eventuali memorie difensive che delineano il perimetro di valutazione e della successiva valutazione di congruità della motivazione sindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 39152 del 09/07/2024). Il controllo di legalità dell'atto impositivo del Questore deve avere natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida, compiuto rebus sic stantibus sulla scorta dei documenti allegati alla richiesta di convalida e delle eventuali allegazioni difensive, con esclusione di diretto scrutinio da parte della Corte di Cassazione di atti non presenti (come le video riprese) che non integrino un travisamento probatorio (cfr. Sez. 3, n. 11966 del 12/11/2024, dep. 2025). È stato peraltro precisato che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Rv. 286707 - 01; Sez. 3, n. 38449 del 30/09/2025). 2. Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi che le condotte ascritte sono state adeguatamente ricostruite dal Giudice per le indagini preliminari, che, sulla scorta degli atti trasmessi con la richiesta del Pubblico Ministero, seppur in termini sintetici, ha operato una valutazione sostanziale della pericolosità concreta ed attuale del soggetto con riferimento ad elementi specifici tratti dai comportamenti tenuti dal medesimo in occasione dell'incontro di calcio svoltosi il 22 giugno 2025. Sotto tali profili, il Giudice per le indagini preliminari non si è limitato ad un controllo meramente formale, ma ha valutato e condiviso le argomentazioni dell'autorità di Pubblica sicurezza circa la ricorrenza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura, attuando così una congrua analisi della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto. Il primo motivo di ricorso risulta, dunque, infondato, posto che l'attribuibilità delle condotte al ricorrente è stata attestata dalla visione dei filmati video registrati e la 5misura giustificata, sinteticamente ma efficacemente, sulla scorta della gravità del fatto, ossia il lancio dagli spalti al terreno di gioco di un sediolino e poi di un altro oggetto costringendo l'arbitro prima a interrompere la partita quindi a sospenderla definitivamente, condotta ritenuta sintomatica della pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, nel mentre la contestazione difensiva anche in ordine alla mancata esplicitazione giudiziale delle ragioni di necessità e urgenza è generica e manifestamente infondata. Si rammenta il condiviso costante orientamento di questa Corte al proposito, secondo cui «Mn tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, grava sul destinatario del provvedimento questorile, che intende contestare l'omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza giustificative dell'adozione della misura dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del giudice, posto che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare», cfr. Sez. 3, n. 6586 del 17/12/2024 Cc. (dep. 18/02/2025 ) Rv. 287519 - 01, e, da ultimo, n. 2025 37690 nrg 2025 11429 ud. 17/09/2025 dep. 19/11/2025, n.m.. 3. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si censura la insufficiente motivazione in tema di proporzionalità della misura applicata, specie in relazione alla sua durata. Si tratta di scrutinio doveroso ai fini del corretto svolgimento del controllo di legalità demandato al giudice della convalida. 3.1. Richiamato integralmente, allora, quanto sopra argomentato sub § 1 del [OSCURATO:PERSONA] in Diritto, e rilevata l'autonomia e la differente efficacia si precisa che I' art. 6, co. 2, della I. n. 401 del 1989, afferma che il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può essere disposto dal Questore nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto le condotte di cui alle lettere a), b) , c) e d) del comma 1 dell'art. 6 della citata legge n. 401 del 1989, e può essere ulteriormente presidiato dalla prescrizione, disposta anche in questo caso dal Questore, ma da convalidare da parte del Giudice per le indagini preliminari, della obbligatoria comparizione personale dell'interessato, secondo modalità indicate nel provvedimento stesso, in occasione degli eventi in relazione ai quali opera il divieto di cui sopra, presso gli uffici di polizia competenti in funzione del luogo di residenza del soggetto destinatario del divieto. 6Sulla base di quanto previsto dal successivo comma 5, la durata del divieto e della correlata prescrizione, non può di regola essere inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni. Sono previste deroghe nella ipotesi in cui le azioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento siano frutto di condotte di gruppo, nel caso in cui la persona attinta dagli effetti del provvedimento questorile sia stata in passato "già destinataria del divieto di cui al primo periodo" (in questo caso è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 10 anni). In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che è nulla l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, emessa senza una specifica motivazione in ordine a tutti i presupposti di legittimità della misura e alla congruità della sua durata (Sez. 3, n. 23514 del 08/07/2020, Bozzi, Rv. 279823 - 01; in precedenza Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186). La prevista nullità del provvedimento di convalida, derivante dall'assenza di una specifica motivazione sui presupposti di legittimità della misura limitativa della libertà personale che può avvenire soltanto per decisione motivata dell'autorità giudiziaria ex art. 13, secondo comma, Cost. ,rende palese che la suddetta verifica costituisce uno specifico obbligo del giudice, non rientrando affatto la possibilità di limitare la libertà personale nelle prerogative, meno che meno insindacabili, dell'autorità amministrativa e di polizia. 3.2. Ebbene, non si rinviene nel provvedimento impugnato quel controllo pieno di legalità, sostanziale e non meramente formale, da parte del giudice della convalida che Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, ha ritenuto doveroso da parte del giudice, che deve motivare anche in ordine a tale aspetto e non meramente riportarsi al provvedimento amministrativo, omettendo -come nella specie- una ponderata e motivata valutazione in merito alla durata del provvedimento, non attenendosi ai dicta espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 512 del 2002. 3.3. Il motivo proposto è dunque fondato, e la decisione deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice del merito (cfr. Sez. 3, n. 16468 del 28/03/2024 Cc. (dep. 19/04/2024 ) Rv. 286204 - 01), alla luce delle evidenze disponibili e secondo i principi sopra indicati. P. P.Q.MAnnulla la ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione e sospende l'efficacia del Questore di Salerno del 25 agosto 2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Salerno. Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026 La ons. est [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] DottAh• Elisabe rrobito Li 1W9 NIF. 5