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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1977

Cassazione n. 39485/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19957/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19957/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39485/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris