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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 48910/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 15/12/2021, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del 14/12/2020 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dal 2002 al fallimento, di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dichiarata fallita il 20/07/2007, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere distratto attività aziendali e, in particolare, beni e rimanenze) e documentale (per avere sottratto i libri e le scritture contabili) e, con la recidiva reiterata infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena anni 5 e mesi 6 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la stessa durata.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo enuncia vizi di motivazione.

Illogicamente la sentenza impugnata ritiene che, a proposito del reato di bancarotta documentale, non vi sia alcuna contraddizione in considerazione dell'indicazione del valore dei beni sottratti e della tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe una mera testa di legno, laddove, quanto alla bancarotta patrimoniale, l'imputazione è generica richiamando tutti i beni della società senza nemmeno indicarli per categorie.

La circostanza che l'imputato acquistò le quote della fallita nel 2004 non può sminuire il dato della breve durata della sua carica (un anno, come testimoniato da D'Ippolito) a fronte della vita della società, il che poteva far ragionevolmente ritenere che la dispersione dei beni fosse addebitabile al precedente amministratore della società.

Solo nel 2006 Tripodi assunse la carica di presidente e legale rappresentante della società sicché non possono essergli attribuiti fatti anteriori, mentre l'assoluzione dei coimputati, criticata dalla Corte di appello, insieme con la breve durata della carica e la mancata individuazione di atti compiuti dal ricorrente non poteva essere valutata diversamente rispetto agli amministratori di fatto e di diritto prima della sua nomina.

Illogica e contraddittoria è la motivazione della sentenza impugnata lì dove ritiene congrua la pena irrogata avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e conferma il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, posto che il riconoscimento del concorso di persone avrebbe condotto a un risultato diverso.

Anche l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 219

I. fall. nella misura di mesi sei di reclusione poteva essere contenuto nel minimo.2.2.

Il secondo motivo chiede l'applicazione della prescrizione.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria con la quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In limine, rileva la Corte che il ricorso presenta vari passaggi dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che esulano dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063).

2. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile.

2.1. Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha puntualmente illustrato le indicazioni del curatore circa l'impossibilità di risalire anche alle cause del fallimento a causa dall'indisponibilità delle scritture contabili, laddove la ricostruzione del ruolo di Tripodi quale mera "testa di legno" — riconducibile, a quanto è dato comprendere, a una mera prospettazione della difesa tecnica, comunque — risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), in quanto non si misura con i plurimi elementi richiamati dal giudice di appello dimostrativi dell'effettività del ruolo gestorio ricoperto (acquisizione di copie di assegni e ordinativi a firma del ricorrente; richiesta di apertura di credito sempre a sua firma; rapporti tenuti direttamente con vari soggetti, tra i quali una dipendente).

Conferenti nella medesima direzione, del resto, sono i plurimi rapporti commerciali (anche riconducibili alle truffe ai danni di fornitori della fallita dichiarati prescritte fin dal primo grado) che hanno visto Tripodi come protagonista, rapporti di cui dà conto la conforme sentenza di primo grado.

Il ricorso insiste sulla breve durata (un anno) della carica amministrativa rivestita da Tripodi, ma la sentenza impugnata individua nel 2004 l'assunzione della carica di amministratore della società, carica conservata fino al fallimento: il rilievo del giudice di appello non ha formato oggetto di puntuale denuncia di travisamento della prova, ma solo del riferimento, del tutto aspecifico, alla testimonianza di tale D'Ippolito.La dedotta genericità dell'imputazione di bancarotta patrimoniale non è prospettata come ritualmente eccepita e, comunque, è manifestamente infondata alla luce della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (che, ad esempio, hanno registrato che il curatore, recatosi in sede di apposizione dei sigilli presso la sede sociale della fallita, la trovò del tutto vuota).

Le deduzioni imbastite sull'assoluzione dei coimputati non superano il livello della mera congettura; rilievo, questo, non scalfito dalla critica a tali assoluzioni formulata incidentalmente dal giudice di appello lì dove ha ritenuto che gli imputati avessero acquistato le quote di [OSCURATO:SOCIETA]. con l'originario intento di commettere una serie di truffe e di svuotarla del suo patrimonio.

2.2. Quanto alla determinazione della pena, le doglianze sono del tutto generiche alla luce del rilievo del giudice di appello secondo cui la commisurazione ha preso avvio dal minimo edittale, con l'aumento per la ritenuta recidiva (non oggetto di censure) e un modesto — e del tutto congruo - aumento per la continuazione fallimentare.

Del pari manifestamente infondate sono le censure afferenti all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato confermato alla luce della ricostruzione dei fatti e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti di reati contro il patrimonio e in violazione della legge sugli stupefacenti, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

3. Del tutto generico è il motivo sulla prescrizione, che, considerata la recidiva contestata e applicata, all'evidenza non ha visto consumarsi il suo tempo di perfezionamento.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidazione che «è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato» (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 15/12/2021, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del 14/12/2020 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dal 2002 al fallimento, di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dichiarata fallita il 20/07/2007, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere distratto attività aziendali e, in particolare, beni e rimanenze) e documentale (per avere sottratto i libri e le scritture contabili) e, con la recidiva reiterata infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena anni 5 e mesi 6 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la stessa durata. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo enuncia vizi di motivazione. Illogicamente la sentenza impugnata ritiene che, a proposito del reato di bancarotta documentale, non vi sia alcuna contraddizione in considerazione dell'indicazione del valore dei beni sottratti e della tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe una mera testa di legno, laddove, quanto alla bancarotta patrimoniale, l'imputazione è generica richiamando tutti i beni della società senza nemmeno indicarli per categorie. La circostanza che l'imputato acquistò le quote della fallita nel 2004 non può sminuire il dato della breve durata della sua carica (un anno, come testimoniato da D'Ippolito) a fronte della vita della società, il che poteva far ragionevolmente ritenere che la dispersione dei beni fosse addebitabile al precedente amministratore della società. Solo nel 2006 Tripodi assunse la carica di presidente e legale rappresentante della società sicché non possono essergli attribuiti fatti anteriori, mentre l'assoluzione dei coimputati, criticata dalla Corte di appello, insieme con la breve durata della carica e la mancata individuazione di atti compiuti dal ricorrente non poteva essere valutata diversamente rispetto agli amministratori di fatto e di diritto prima della sua nomina. Illogica e contraddittoria è la motivazione della sentenza impugnata lì dove ritiene congrua la pena irrogata avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e conferma il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, posto che il riconoscimento del concorso di persone avrebbe condotto a un risultato diverso. Anche l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 219 I. fall. nella misura di mesi sei di reclusione poteva essere contenuto nel minimo.2.2. Il secondo motivo chiede l'applicazione della prescrizione. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria con la quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In limine, rileva la Corte che il ricorso presenta vari passaggi dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che esulano dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063). 2. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile. 2.1. Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha puntualmente illustrato le indicazioni del curatore circa l'impossibilità di risalire anche alle cause del fallimento a causa dall'indisponibilità delle scritture contabili, laddove la ricostruzione del ruolo di Tripodi quale mera "testa di legno" — riconducibile, a quanto è dato comprendere, a una mera prospettazione della difesa tecnica, comunque — risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), in quanto non si misura con i plurimi elementi richiamati dal giudice di appello dimostrativi dell'effettività del ruolo gestorio ricoperto (acquisizione di copie di assegni e ordinativi a firma del ricorrente; richiesta di apertura di credito sempre a sua firma; rapporti tenuti direttamente con vari soggetti, tra i quali una dipendente). Conferenti nella medesima direzione, del resto, sono i plurimi rapporti commerciali (anche riconducibili alle truffe ai danni di fornitori della fallita dichiarati prescritte fin dal primo grado) che hanno visto Tripodi come protagonista, rapporti di cui dà conto la conforme sentenza di primo grado. Il ricorso insiste sulla breve durata (un anno) della carica amministrativa rivestita da Tripodi, ma la sentenza impugnata individua nel 2004 l'assunzione della carica di amministratore della società, carica conservata fino al fallimento: il rilievo del giudice di appello non ha formato oggetto di puntuale denuncia di travisamento della prova, ma solo del riferimento, del tutto aspecifico, alla testimonianza di tale D'Ippolito.La dedotta genericità dell'imputazione di bancarotta patrimoniale non è prospettata come ritualmente eccepita e, comunque, è manifestamente infondata alla luce della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (che, ad esempio, hanno registrato che il curatore, recatosi in sede di apposizione dei sigilli presso la sede sociale della fallita, la trovò del tutto vuota). Le deduzioni imbastite sull'assoluzione dei coimputati non superano il livello della mera congettura; rilievo, questo, non scalfito dalla critica a tali assoluzioni formulata incidentalmente dal giudice di appello lì dove ha ritenuto che gli imputati avessero acquistato le quote di [OSCURATO:SOCIETA]. con l'originario intento di commettere una serie di truffe e di svuotarla del suo patrimonio. 2.2. Quanto alla determinazione della pena, le doglianze sono del tutto generiche alla luce del rilievo del giudice di appello secondo cui la commisurazione ha preso avvio dal minimo edittale, con l'aumento per la ritenuta recidiva (non oggetto di censure) e un modesto — e del tutto congruo - aumento per la continuazione fallimentare. Del pari manifestamente infondate sono le censure afferenti all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato confermato alla luce della ricostruzione dei fatti e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti di reati contro il patrimonio e in violazione della legge sugli stupefacenti, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 3. Del tutto generico è il motivo sulla prescrizione, che, considerata la recidiva contestata e applicata, all'evidenza non ha visto consumarsi il suo tempo di perfezionamento. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidazione che «è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato» (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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