CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 38742/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 8742.21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N I Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Rei. Cron. R.G.N. 19700/2013 SENTENZA sul ricorso 19700/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma V. della Scrofa 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 16/2013 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 25/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del PM in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la remissione alle Sezioni Unite o, in subordine, per il rigetto del ricorso.Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.16/11/13 depositata il 25.01.2013. La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava alla Associazione sportiva dilettantistica Carbonara una maggior imposta per IVA, relativa all'anno 2007. La richiesta era frutto dell'attività di verifica eseguita nel quadro del contrasto all'indebita fruizione dell'agevolazione fiscale da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, benché non iscritte nel registro del CONI richiesto dall'art. 7 del d.l. n.136 del 2004. L'Associazione ha opposto l'atto impositivo e la CTP di Pavia ha accolto il ricorso. Il successivo appello dell'Ufficio veniva rigettato dal giudice regionale, con la decisione impugnata in questa sede. L'Agenzia delle Entrate ha basato il suo ricorso su di un unico motivo. Resiste la Associazione sportiva con controricorso e memoria. Considerato che: L'Ufficio ha dedotto, come unico motivo, la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n.398 del 1991 nonché dell'art. 7 del d.l. n.136 del 2004, convertito con modifiche nella legge n.186 del 2004. L'Amministrazione fa discender la sua pretesa impositiva dalla rilevazione che il sodalizio resistente, fondato per promuovere e diffondere la pratica sportiva del calcio mediante la costituzione di una apposita società, non avesse provveduto all'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal CONI, come previsto dall'art. 7 del d.l. n.136 del 28 maggio 2004. Circostanza che gli accertatori ritenevano fosse di impedimento alla fruizione delle semplificazioni contabili e fiscali previste dall'art.2 della legge n. 398 del 1991, di cui l'associazione aveva continuato a godere, con la conseguenza che i ricavi della stessa avrebbero dovuto essere considerati come redditi d'impresa, con l'obbligo dell'istituzione dei registri IVA, della certificazione dei costi, dei ricavi e della presentazione delle dichiarazioni delle imposte dirette, IVA e IRAP. Seguiva l'avviso di accertamento in esame per il recupero delle imposte non versate. Parte resistente deduce, per contro, che la legge n. 136/2004 non indicasse l'iscrizione nel registro del CONI come requisito per il godimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, ma ribadisse solo il ruolo del CONI, come unico accertatore dei requisiti sportivi delle associazioni di quel genere, senza modificare i requisiti per fruire dei benefici fiscali. Ed invero, una locuzione che indicasse l'iscrizione nel "Registro" come esplicita condizione per fruire delle agevolazioni fiscali, non compare nel testo dell'art. 7, ma comparirà solo nel n.39 del 28/02/202, che ha poi abroga l'art. 7 e collocato lo stesso "Registro" in seno al "Dipartimento per lo sport", presso la Presidenza di Consiglio dei Ministri. Né alcun riferimento compare, in detto articolo 7, alla legge n. 398 del 1991 (disciplinante le agevolazioni per le associazioni e le società sportive dilettantistiche), che ponesse un raccordo tra l'obbligo di iscrizione nel "Registro" e la legittimazione a fruire dei benefici, nel senso che la mancanza dell'una precludesse il godimento degli altri. Ed infatti, la legge n.398/91 indica come condizioni per il godimento del regime tributario agevolato: a) lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica; b) l'affiliazione ad una federazione sportiva nazionale aderente CONI. Ora, l'associazione Carbonara, è affiliata alla Federazione nazionale gioco calcio, dal campionato 1983-1984 (come si legge nella sentenza impugnata) o comunque dal 1989 (come si legge nel ricorso dell'Amministrazione), soddisfacendo il primo requisito, mentre il secondo, cioè il mancato effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, non è stato neanche contestato, nell'avviso di accertamento in esame. Ciò nondimeno, l'Ufficio ha ritenuto preclusivo del godimento del regime agevolato la mancata iscrizione dell'Associazione nell'apposito registro, sul presupposto che la sola affiliazione ad una Federazione nazionale sportiva (ancorché) riconosciuta dal CONI, non fosse (più) sufficiente, a decorrere dell'entrata in vigore del fA.l. n.136/2004. La tesi dell' Ufficio non è condivisibile. L'art. 7, infatti„ ribadiva solo che il CONI fosse l'unico ente certificatore dei requisiti sportivi dei singoli sodalizi. La disposizione si inseriva nel quadro di altre norme, pure vigenti, da coordinare, senza, peraltro, che il legislatore vi provvedesse. Tra queste norme si inserisce anche il d.P.R. n.157 del 1986, art. 29t comma 11, prevedente testualmente che <<le Federazioni sportive possono riconoscere, per delega del Consiglio nazionale del CONI, le società sportive ad esse affiliate>>. Viene cioè affermato che le funzioni del Coni fossero delegabili ed essere esercite anche attraverso le Federazioni affiliate all'ente. In mancanza di un chiaro diverso disposto, è da ritenere che l'art. 7 intendesse solo (ri)affermare che il CONI avrebbe avuto una funzione esclusiva unificante, mediante la tenuta presso di sé del "Registro", al quale le singole federazioni nazionali aderenti al Coni, avrebbero dovuto far confluire i dati sulle singole associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate. In modo da creare presso l'ente una sorta di anagrafe nazionale delle stesse, a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per fornirle il quadro di riferimento cui attingere e facilitarle l'attività di verifica sulla legittima fruizione dei benefici fiscali, di cui il mondo sportivo dilettantistico può godere per stimolarne la diffusione. In definitiva, dall'assetto normativo derivante dall'applicazione dell'art.7 derivava che il CONI era titolare della funzione di certificatore unico dei requisiti sportivi delle associazioni dilettantistiche, senza fosse esclusa la delegabilità di tale ruolo alle federazioni aderenti, come già previsto esplicitamente dal richiamato ed immutato art. 29, comma 11, del d.P.R. n.157/1986, ferma restando la esclusiva titolarità della funzione in capo al delegante. E senza che - ritiene il Collegio - nessun ulteriore requisito (cioè l'iscrizione al Registro) fosse stato aggiunto, per accedere alle agevolazioni, a quelli già previsti dalla legge n.398 del 1991, rimasta, non casualmente e significativamente, immodificata. Requisiti che la resistente pacificamente possedeva. Pertanto, nella sentenza qui impugnata, per come è formulato l'articolo che si assume violato e tenuto conto del non modificato assetto normativo in cui si inseriva, non è ravvisabile il vizio lamentato dall'Amministrazione ricorrente. Rafforza tale orientamento la recente sentenza di questa Corte n. 10452 del 2021, in esito a ricorso dell'Agenzia delle Entrate, anche il quel caso, sul presupposto della violazione dell'art. 7 del D.L. 136/2004 (legge 186/2004), oltre che degli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991. Con tale pronuncia la Corte ha ritenuto infondato la suindicata violazione dedotta dall'Amministrazione, in considerazione che [OSCURATO:PERSONA] del CONI aveva confermato, con la delibera n. 1438 del 7 giugno 2011, i riconoscimenti provvisoriamente già concessi alle società/associazioni sportive dilettantistiche, precedentemente all'entrata in vigore del 43.I. n. 136 del 2004. Peraltro, il ricorso dell'A. F era stato accolto, ma per altro profilo, quale la mancata prova dell'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. Per effetto del citato provvedimento, stabilizzando la posizione delle società/associazioni affiliate alle federazioni nazionali da esso vigilate, il Coni rendeva definitivi i riconoscimenti provvisori. Applicando tale approccio ai caso in esame, anche la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] risulterebbe regolarizzata. Il ricorso va, quindi, rigettato, con conseguente condanna alle spese di legittimità Non ricorrono le condizioni per il versamento del c.d. doppio contributo, da parte della ricorrente Agenzia delle Entrate, pur soccombente, in base al principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le pubbliche arnministrazioni non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo (e il doppio contributo ha natura tributaria), per le evidenti ragioni che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso, con la conseguenza che l'obbligazione non sorge (Cass. n.9938/2014). P.Q.M. Rigetta il ricorso,Condanna al pagamento delle spese che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accesso