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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38334/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Massa di Somma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari applicativo della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capo A) e detenzione 'illegale di armi da sparo, comuni e da guerra, clandestine e non, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capi B-C-D-E).

Il Tribunale disattendeva innanzitutto l'eccezione di nullità del provvedimento coercitivo per l'asserita mancanza di un'autonoma valutazione delle ragioni di fatto e di diritto che avevano portato all'applicazione di tale misura, sottolineando che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, competente ex art. 27 cod. proc. pen., in assenza di elementi di novità, aveva legittimamente motivato facendo riferimento al titolo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi dichiaratosi incompetente.

Circa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale valorizzava la prova cautelare costituita prevalentemente dalla partecipazione dell'imputato alla riunione del 24 febbraio 2024 con esponenti del sodalizio camorristico, indicativa del rapporto fiduciario che aveva consentito che egli divenisse depositario di armi e droga per conto del clan.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale sottolineava la presenza della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della ritenuta aggravante e sottolineava l'estrema gravità del fatto, la negativa personalità del ricorrente, che rendono concreto e attuale il pericolo di recidivanza e l'adeguatezza della misura di massimo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, sostenendo l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, quanto alla mancanza di una autonoma valutazione della legittimità e rilevanza degli elementi disponibili, essendosi limitato il Giudice per le indagini preliminari competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. a richiamare apoditticamente l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che si era poi dichiarato incompetente.

Con un secondo motivo il ricorrente ha denunziato il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata sotto entrambi i profili del metodo e dell'agevolazione.

Quanto al metodo non è emerso alcun elemento da cui evincere che l'indagato abbia ostentato il potere criminale della consorteria, né il Tribunale ha offerto risposta alla specifica censura.

Quanto alla finalità agevolatrice, non può considerarsi sufficiente l'unico elemento indicato dai Giudici del riesame, ossia la partecipazione dell'indagato alla riunione in data 24 febbraio 2024, trattandosi di un episodio isolato e risalente.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso infondati e versati in fatto.

2. Quanto alla sostenuta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, ritiene la Corte che il percorso argomentativo espresso nel provvedimento del giudice del riesame sia immune da censure, dal momento che il Tribunale si è confrontato con la doglianza sollevata dalla Difesa operando una / congrua valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, sul rilievo in fatto che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, competente ex art. 27 cod. proc. pen., a seguito di declaratoria di incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che conteneva un'ampia e approfondita disamina delle ragioni poste a base della misura cautelare ed alle quali il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato si è richiamato condividendole espressamente.

Il motivo peraltro è generico, poiché il ricorrente, nel proprio atto difensivo, affida la dedotta nullità all'enunciazione di principi generali, mancando, però, di indicare quali contenuti dell'ordinanza registrino il denunciato acritico recepimento o si traducano in una mera esposizione dei dati indiziari raccolti, non mediati dalla necessaria valutazione che dell'attività di giudizio costituisce il pro prium.

3. Non è fondato il motivo di ricorso avente ad oggetto la denunzia dell'erroneo riconoscimento, da parte dei giudici del riesame, dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nel duplice aspetto della finalità dell'agevolazione mafiosa e del metodo.

Ed invero, il Tribunale, nel ribadire l'apprezzamento favorevole alla sussistenza dell'aggravante in parola, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale.

Nel caso in esame, gli estremi dell'aggravante mafiosa, anche per lo specifico profilo soggettivo, sono stati ravvisati nei palesi collegamenti dell'indagato con il sodalizio camorristico Rea - Veneruso.

È stata sottolineata la partecipazione del ricorrente al summit tenuto il 24 febbraio 2024, che aveva visto riuniti numerosi intranei del gruppo.

La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta indicativa del legame fiduciario che ha consentito che costui diventasse 3 I depositario di sostanza stupefacente e di un arsenale variegato e fortemente offensivo di armi, tale da agevolare il sodalizio.

L'episodio rappresentato, proprio per la sua pregnanza, non può considerarsi isolato, bensì esemplificativo di un generalizzato contegno prevaricatorio finalizzato a dimostrare la forza del clan e il dominio sul territorio, tanto che, come sottolineato dal Tribunale, la perquisizione seguita aveva portato al sequestro di un "libro-mastro" delle estorsioni.

È quindi evidente, allo stato, la sussistenza dell'aggravante quanto meno sotto il profilo della finalità di agevolazione del clan. 4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Massa di Somma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari applicativo della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capo A) e detenzione 'illegale di armi da sparo, comuni e da guerra, clandestine e non, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capi B-C-D-E). Il Tribunale disattendeva innanzitutto l'eccezione di nullità del provvedimento coercitivo per l'asserita mancanza di un'autonoma valutazione delle ragioni di fatto e di diritto che avevano portato all'applicazione di tale misura, sottolineando che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, competente ex art. 27 cod. proc. pen., in assenza di elementi di novità, aveva legittimamente motivato facendo riferimento al titolo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi dichiaratosi incompetente. Circa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale valorizzava la prova cautelare costituita prevalentemente dalla partecipazione dell'imputato alla riunione del 24 febbraio 2024 con esponenti del sodalizio camorristico, indicativa del rapporto fiduciario che aveva consentito che egli divenisse depositario di armi e droga per conto del clan. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale sottolineava la presenza della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della ritenuta aggravante e sottolineava l'estrema gravità del fatto, la negativa personalità del ricorrente, che rendono concreto e attuale il pericolo di recidivanza e l'adeguatezza della misura di massimo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, sostenendo l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, quanto alla mancanza di una autonoma valutazione della legittimità e rilevanza degli elementi disponibili, essendosi limitato il Giudice per le indagini preliminari competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. a richiamare apoditticamente l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che si era poi dichiarato incompetente. Con un secondo motivo il ricorrente ha denunziato il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata sotto entrambi i profili del metodo e dell'agevolazione. Quanto al metodo non è emerso alcun elemento da cui evincere che l'indagato abbia ostentato il potere criminale della consorteria, né il Tribunale ha offerto risposta alla specifica censura. Quanto alla finalità agevolatrice, non può considerarsi sufficiente l'unico elemento indicato dai Giudici del riesame, ossia la partecipazione dell'indagato alla riunione in data 24 febbraio 2024, trattandosi di un episodio isolato e risalente.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso infondati e versati in fatto. 2. Quanto alla sostenuta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, ritiene la Corte che il percorso argomentativo espresso nel provvedimento del giudice del riesame sia immune da censure, dal momento che il Tribunale si è confrontato con la doglianza sollevata dalla Difesa operando una / congrua valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, sul rilievo in fatto che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, competente ex art. 27 cod. proc. pen., a seguito di declaratoria di incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che conteneva un'ampia e approfondita disamina delle ragioni poste a base della misura cautelare ed alle quali il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato si è richiamato condividendole espressamente. Il motivo peraltro è generico, poiché il ricorrente, nel proprio atto difensivo, affida la dedotta nullità all'enunciazione di principi generali, mancando, però, di indicare quali contenuti dell'ordinanza registrino il denunciato acritico recepimento o si traducano in una mera esposizione dei dati indiziari raccolti, non mediati dalla necessaria valutazione che dell'attività di giudizio costituisce il pro prium. 3. Non è fondato il motivo di ricorso avente ad oggetto la denunzia dell'erroneo riconoscimento, da parte dei giudici del riesame, dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nel duplice aspetto della finalità dell'agevolazione mafiosa e del metodo. Ed invero, il Tribunale, nel ribadire l'apprezzamento favorevole alla sussistenza dell'aggravante in parola, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale. Nel caso in esame, gli estremi dell'aggravante mafiosa, anche per lo specifico profilo soggettivo, sono stati ravvisati nei palesi collegamenti dell'indagato con il sodalizio camorristico Rea - Veneruso. È stata sottolineata la partecipazione del ricorrente al summit tenuto il 24 febbraio 2024, che aveva visto riuniti numerosi intranei del gruppo. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta indicativa del legame fiduciario che ha consentito che costui diventasse 3 I depositario di sostanza stupefacente e di un arsenale variegato e fortemente offensivo di armi, tale da agevolare il sodalizio. L'episodio rappresentato, proprio per la sua pregnanza, non può considerarsi isolato, bensì esemplificativo di un generalizzato contegno prevaricatorio finalizzato a dimostrare la forza del clan e il dominio sul territorio, tanto che, come sottolineato dal Tribunale, la perquisizione seguita aveva portato al sequestro di un "libro-mastro" delle estorsioni. È quindi evidente, allo stato, la sussistenza dell'aggravante quanto meno sotto il profilo della finalità di agevolazione del clan. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d
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