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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13773/2026

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ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regazzo;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n. 951/2016, depositata il 22 febbraio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Il 16 novembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] I di Romadell’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inNumero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026liquidazione l’avviso di accertamento n.

TK3036305881/2011,relativo all’anno d’imposta 2002, con il quale recuperava atassazione l’IVA detratta e richiesta in rimborso dalla società inviolazione degli artt. 19, 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972nonché dell’art. 8 del d.P.R. n. 233 del 1998 per complessivi euro9.541.024,75 e irrogava le sanzioni di legge.

In particolare, afronte di imposta a credito esposta al rigo VL32 della dichiarazionedi euro 9.438.061,00 l’Ufficio accertava (v. rigo VL 33) un’IVA adebito di euro 102.964,00.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,operante nel settore della compravendita immobiliare erimborso di un credito IVA pari a euro 7.516.457,00, originatodall’acquisto di beni ammortizzabili, in particolare un complessoimmobiliare sito a Roma, località Grottaperfetta.

Tale acquisto erastato perfezionato tramite atto notarile, con un prezzo di euro57.246.148,00, e la proprietà risultava ceduta da [OSCURATO:SOCIETA].,la quale a sua volta aveva acquistato il compendio da [OSCURATO:SOCIETA]L’Ufficio erogava due parti del rimborso (euro 516.457,00 ed euro516.456,90).

Nelle more dell’esecuzione del rimborso fino aconcorrenza della somma complessivamente richiesta, in data 5giugno 2006, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cedeva il restanteimporto di euro 6.483.543,00 alla [OSCURATO:PERSONA] RecoveryS.r.l., società di cartolarizzazione di credito, mediante scritturaprivata autenticata e notificata all’Ufficio.

Tuttavia, in sede dicontrollo per l’erogazione del rimborso relativo al residuo creditoIVA e, in particolare, in sede di controllo del Mod.

Unico/società dicapitali- 2006, relativo all’anno d’imposta 2005, presentato dallasocietà, l’Ufficio rilevava che le immobilizzazioni materiali, iscritte inbilancio per l’importo di euro 44.725.497,00 al 1 dicembre 2005,risultavano avere un saldo finale, al 31 dicembre 2005, pari a zero.Numero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ciononostante, dall’esame degli atti registrati a nome della societàCentro [OSCURATO:SOCIETA]. non risultavano atti comprovanti lacessione immobiliare.

Per contro, dalla nota integrativa allegata albilancio d’esercizio 2005 si rilevava che: “nel corso dell’esercizio siè proceduto all’alienazione totale degli immobili posseduti e siritiene quindi che nel corso del corrente esercizio, o al più tardi nelcorso del prossimo, si procederà alla messa in liquidazione dellasocietà”.

Pertanto l’Ufficio, al fine di verificare la fondatezza dellacircostanza descritta, procedeva ad una visura storica delcompendio immobiliare in questione presso l’Agenzia del Territorio,da cui emergeva che, in data 17 gennaio 2005, la proprietàsuperficiaria del complesso immobiliare sito in localitàGrottaperfetta era stata trasferita a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. tramitedecreto del Tribunale di Roma, nell’ambito di una proceduraesecutiva.

Ulteriore controllo sugli atti notarili e sulle modalità dipagamento ha evidenziato che la disponibilità effettiva degliimmobili non era mai passata a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma erarimasta ad [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante i trasferimenti formali e leoperazioni finanziarie successive.

Di conseguenza, l’Ufficio haritenuto che il credito IVA richiesto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.fosse privo di fondamento sostanziale, poiché riferito a un acquistoimmobiliare che, nei fatti, non si era mai realizzato in termini dieffettivo trasferimento del bene all’acquirente.La società proponeva ricorso.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con lasentenza n. 1950/32/15, in accoglimento dell’eccezione preliminaredi decadenza, annullava l’avviso di accertamento.2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrateproponeva atto di appello.Numero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026La contribuente si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.Con sentenza n. 951/2016, depositata il 22 febbraio 2016, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il ricorso.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.La Procura generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazionedell’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testoapplicabile ratione temporis dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 2,comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015; falsa applicazione dell’art. 1,comma 132, della l. n. 208 del 2015 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.

Si contesta, in particolare, la sentenza nellaparte in cui la Commissione tributaria regionale ha affermato ilprincipio secondo cui, ai fini del raddoppio dei termini diaccertamento ex art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - neltesto applicabile ratione temporis - era necessaria la comunicazionedella notizia di reato da parte dell’Amministrazione finanziaria.Ai sensi dell’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, neltesto vigente ratione temporis, «in caso di violazione che comportaobbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del c.p.p. per uno deireati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di cui ai commiprecedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta incui è stata commessa la violazione».

Tale disposizione è stataoggetto di una pronuncia della Corte cost. (ord. n. 247 del 2011),che ha dichiarato infondati i dubbi sollevati in ordine alla legittimitàcostituzionale.Numero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ciò che unicamente rileva, ai sensi dell’art. 57, comma 3,d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini del raddoppio dei termini perl’accertamento tributario è la sussistenza di un obbligo di denunciaex art. 331 c.p.p. e quindi «l'astratta configurabilità di un'ipotesi direato» (Cass. 7.10.2015 n. 20043) ovvero «l'esistenza di unanotizia di reato che, pur non necessitando la certezza o anche ildubbio circa l'esistenza dello stesso, deve essere riconducibile aduna fattispecie illecita» (Cass. 15.5.2015 n. 9974).Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributariaregionale, quindi, il ritardo o l’omissione della denuncia assumonorilevanza sotto il profilo della responsabilità penale del pubblicoufficiale, e non, invece, sotto quello dell’operatività del raddoppio.Anche la presenza di cause estintive del reato non inciderebbesull’obbligo di denuncia e quindi sull’operatività del raddoppio deitermini, trattandosi di circostanze il cui vaglio è riservato al giudicepenale.La sentenza sarebbe erronea anche laddove afferma chel’interpretazione da essa propugnata sarebbe confermatadall’orientamento del legislatore.In materia, è intervenuto l’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, ilquale, nell’aggiungere al comma 3 dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del1972 il periodo «il raddoppio non opera qualora la denuncia daparte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa laGuardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenzaordinaria dei termini di cui ai commi precedenti», haespressamente precisato, al comma 3, che «sono comunque fattisalvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti cheirrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri attiimpugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesaNumero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigoredel presente decreto»Successivamente, l’art. 1 l. n. 208 del 2015 (c.d.

“Legge distabilità 2016”), ha espunto con il comma 130 dall’art. 57, comma3, del d.P.R. n. 633 del 1972 la parte relativa al raddoppio deitermini e ha previsto al comma 132 che «Le disposizioni di cuiall'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2,del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, siapplicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla datadel 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Per i periodi d'impostaprecedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivoa quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi diomessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla,entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Tuttavia, in casodi violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti daldecreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodoprecedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta incui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualorala denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui èricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltrela scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo».Sarebbe, quindi, evidente che la nuova disciplina ha naturainnovativa e non interpretativa.1.1. – Il motivo è fondato.Numero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei terminiprevisto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57,comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili rationetemporis, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, aisensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiaritodalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove ilcontribuente denunci il superamento dei termini di accertamentoda parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare lacarenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendomettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamentoè precluso al giudice tributario (Cass. n. 13481/2020).In tema di termini di decadenza dell'accertamento tributario,previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art.57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, sugli atti impositivinotificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modificheapportate dapprima dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando ladenuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria deitermini di cui ai commi precedenti, nonché quelle apportate daicommi 130 e 131 dell'art. 1 della l. n. 208 del 2015, che hannodeterminato il venir meno della disciplina sul raddoppio, poiché ladisposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n.128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi diaccertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell'art.1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modifiche recate daicommi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi alperiodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e aiperiodi successivi (Cass. n. 25191/2024).Numero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n.208 del 2015 non rilevano, dunque, sugli atti impositivi notificatialla data del 2 settembre 2015, come nel caso di specie, per cui ilraddoppio dei termini presupponeva unicamente l'obbligo didenuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reatiprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettivapresentazione.2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariaterritorialmente competente, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regazzo;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n. 951/2016, depositata il 22 febbraio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Il 16 novembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] I di Romadell’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inNumero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026liquidazione l’avviso di accertamento n. TK3036305881/2011,relativo all’anno d’imposta 2002, con il quale recuperava atassazione l’IVA detratta e richiesta in rimborso dalla società inviolazione degli artt. 19, 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972nonché dell’art. 8 del d.P.R. n. 233 del 1998 per complessivi euro9.541.024,75 e irrogava le sanzioni di legge. In particolare, afronte di imposta a credito esposta al rigo VL32 della dichiarazionedi euro 9.438.061,00 l’Ufficio accertava (v. rigo VL 33) un’IVA adebito di euro 102.964,00. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,operante nel settore della compravendita immobiliare erimborso di un credito IVA pari a euro 7.516.457,00, originatodall’acquisto di beni ammortizzabili, in particolare un complessoimmobiliare sito a Roma, località Grottaperfetta. Tale acquisto erastato perfezionato tramite atto notarile, con un prezzo di euro57.246.148,00, e la proprietà risultava ceduta da [OSCURATO:SOCIETA].,la quale a sua volta aveva acquistato il compendio da [OSCURATO:SOCIETA]L’Ufficio erogava due parti del rimborso (euro 516.457,00 ed euro516.456,90). Nelle more dell’esecuzione del rimborso fino aconcorrenza della somma complessivamente richiesta, in data 5giugno 2006, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cedeva il restanteimporto di euro 6.483.543,00 alla [OSCURATO:PERSONA] RecoveryS.r.l., società di cartolarizzazione di credito, mediante scritturaprivata autenticata e notificata all’Ufficio. Tuttavia, in sede dicontrollo per l’erogazione del rimborso relativo al residuo creditoIVA e, in particolare, in sede di controllo del Mod. Unico/società dicapitali- 2006, relativo all’anno d’imposta 2005, presentato dallasocietà, l’Ufficio rilevava che le immobilizzazioni materiali, iscritte inbilancio per l’importo di euro 44.725.497,00 al 1 dicembre 2005,risultavano avere un saldo finale, al 31 dicembre 2005, pari a zero.Numero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ciononostante, dall’esame degli atti registrati a nome della societàCentro [OSCURATO:SOCIETA]. non risultavano atti comprovanti lacessione immobiliare. Per contro, dalla nota integrativa allegata albilancio d’esercizio 2005 si rilevava che: “nel corso dell’esercizio siè proceduto all’alienazione totale degli immobili posseduti e siritiene quindi che nel corso del corrente esercizio, o al più tardi nelcorso del prossimo, si procederà alla messa in liquidazione dellasocietà”. Pertanto l’Ufficio, al fine di verificare la fondatezza dellacircostanza descritta, procedeva ad una visura storica delcompendio immobiliare in questione presso l’Agenzia del Territorio,da cui emergeva che, in data 17 gennaio 2005, la proprietàsuperficiaria del complesso immobiliare sito in localitàGrottaperfetta era stata trasferita a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. tramitedecreto del Tribunale di Roma, nell’ambito di una proceduraesecutiva. Ulteriore controllo sugli atti notarili e sulle modalità dipagamento ha evidenziato che la disponibilità effettiva degliimmobili non era mai passata a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma erarimasta ad [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante i trasferimenti formali e leoperazioni finanziarie successive. Di conseguenza, l’Ufficio haritenuto che il credito IVA richiesto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.fosse privo di fondamento sostanziale, poiché riferito a un acquistoimmobiliare che, nei fatti, non si era mai realizzato in termini dieffettivo trasferimento del bene all’acquirente.La società proponeva ricorso.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con lasentenza n. 1950/32/15, in accoglimento dell’eccezione preliminaredi decadenza, annullava l’avviso di accertamento.2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrateproponeva atto di appello.Numero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026La contribuente si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.Con sentenza n. 951/2016, depositata il 22 febbraio 2016, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il ricorso.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.La Procura generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazionedell’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testoapplicabile ratione temporis dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 2,comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015; falsa applicazione dell’art. 1,comma 132, della l. n. 208 del 2015 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Si contesta, in particolare, la sentenza nellaparte in cui la Commissione tributaria regionale ha affermato ilprincipio secondo cui, ai fini del raddoppio dei termini diaccertamento ex art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - neltesto applicabile ratione temporis - era necessaria la comunicazionedella notizia di reato da parte dell’Amministrazione finanziaria.Ai sensi dell’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, neltesto vigente ratione temporis, «in caso di violazione che comportaobbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del c.p.p. per uno deireati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di cui ai commiprecedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta incui è stata commessa la violazione». Tale disposizione è stataoggetto di una pronuncia della Corte cost. (ord. n. 247 del 2011),che ha dichiarato infondati i dubbi sollevati in ordine alla legittimitàcostituzionale.Numero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ciò che unicamente rileva, ai sensi dell’art. 57, comma 3,d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini del raddoppio dei termini perl’accertamento tributario è la sussistenza di un obbligo di denunciaex art. 331 c.p.p. e quindi «l'astratta configurabilità di un'ipotesi direato» (Cass. 7.10.2015 n. 20043) ovvero «l'esistenza di unanotizia di reato che, pur non necessitando la certezza o anche ildubbio circa l'esistenza dello stesso, deve essere riconducibile aduna fattispecie illecita» (Cass. 15.5.2015 n. 9974).Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributariaregionale, quindi, il ritardo o l’omissione della denuncia assumonorilevanza sotto il profilo della responsabilità penale del pubblicoufficiale, e non, invece, sotto quello dell’operatività del raddoppio.Anche la presenza di cause estintive del reato non inciderebbesull’obbligo di denuncia e quindi sull’operatività del raddoppio deitermini, trattandosi di circostanze il cui vaglio è riservato al giudicepenale.La sentenza sarebbe erronea anche laddove afferma chel’interpretazione da essa propugnata sarebbe confermatadall’orientamento del legislatore.In materia, è intervenuto l’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, ilquale, nell’aggiungere al comma 3 dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del1972 il periodo «il raddoppio non opera qualora la denuncia daparte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa laGuardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenzaordinaria dei termini di cui ai commi precedenti», haespressamente precisato, al comma 3, che «sono comunque fattisalvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti cheirrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri attiimpugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesaNumero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigoredel presente decreto»Successivamente, l’art. 1 l. n. 208 del 2015 (c.d. “Legge distabilità 2016”), ha espunto con il comma 130 dall’art. 57, comma3, del d.P.R. n. 633 del 1972 la parte relativa al raddoppio deitermini e ha previsto al comma 132 che «Le disposizioni di cuiall'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2,del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, siapplicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla datadel 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'impostaprecedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivoa quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi diomessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla,entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in casodi violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti daldecreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodoprecedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta incui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualorala denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui èricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltrela scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo».Sarebbe, quindi, evidente che la nuova disciplina ha naturainnovativa e non interpretativa.1.1. – Il motivo è fondato.Numero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei terminiprevisto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57,comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili rationetemporis, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, aisensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiaritodalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove ilcontribuente denunci il superamento dei termini di accertamentoda parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare lacarenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendomettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamentoè precluso al giudice tributario (Cass. n. 13481/2020).In tema di termini di decadenza dell'accertamento tributario,previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art.57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, sugli atti impositivinotificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modificheapportate dapprima dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando ladenuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria deitermini di cui ai commi precedenti, nonché quelle apportate daicommi 130 e 131 dell'art. 1 della l. n. 208 del 2015, che hannodeterminato il venir meno della disciplina sul raddoppio, poiché ladisposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n.128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi diaccertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell'art.1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modifiche recate daicommi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi alperiodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e aiperiodi successivi (Cass. n. 25191/2024).Numero registro generale 12574/2016Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 13773/2026Data pubblicazione 12/05/2026Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n.208 del 2015 non rilevano, dunque, sugli atti impositivi notificatialla data del 2 settembre 2015, come nel caso di specie, per cui ilraddoppio dei termini presupponeva unicamente l'obbligo didenuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reatiprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettivapresentazione.2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariaterritorialmente competente, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 11 marzo 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13773/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris