CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 creI5_Ub) della Corte di appello di Salerno - visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; ta-- ,;(01-tg le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 629-bis cod. proc. pen. la Corte di appello di Salerno, previa conversione dell'atto di appello - proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 23/09/2021 dalla Corte di appello di Salerno in composizione monocratica - in richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629- bis cod. proc. pen., riteneva inammissibile la richiesta e per l'effetto dichiarava esecutiva dal 23/07/2020 la sentenza impugnata, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del giudizio di impugnazione straordinaria e al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo un solo motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. per violazione di legge e inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 175, comma 2 e 2-bis, cod. proc. pen. e 629-bis cod. proc. pen.; il dato dell'omessa notifica del rinvio disposto d'ufficio causa Covid-19 ai difensori era oggettivo e il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che le osservazioni proposte fossero da interpretare quale richiesta di rescissione del giudicato; l'appello proposto, seppur tardivamente, era stato introsotto al fine di ottenere una rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., proprio perché rappresentava il primo momento nel quale far valere formalmente l'intervenuta nullità per omessa notifica e mancata partecipazione dei difensori al giudizio; la rescissione del giudizio era stata impropriamente evocata dalla Corte di appello, anche tenuto conto della portata letterale della relativa disciplina, atteso il chiaro richiamo ad un intero processo celebrato in assenza dell'imputato, mentre il Pisani aveva costantemente partecipato al processo, anche tramite il proprio difensore, ad eccezione dell'ultima udienza che portava alla decisione, la cui data di rinvio non veniva comunicata. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Risulta effettivamente omessa la notifica al difensore della data di rinvio ad udienza fissa durante il periodo di vigenza della disciplina speciale, a carattere emergenziale, introdotta a causa della pandemia da Covid-19. Il dato emergente dagli atti, e non contestato neanche dal provvedimento impugnato, è la costante presenza del difensore durante il procedimento e la partecipazione all'attività 2 gL, dibattimentale, tranne che in occasione dell'ultima udienza che portava alla pronuncia di sentenza ad esito di rito abbreviato. Il ricorrente aveva, dunque, piena conoscenza della pendenza del giudizio ed è stato assente esclusivamente all'ultima udienza, alla quale il suo difensore non poteva partecipare a causa dell'omessa notifica della data di rinvio d'ufficio ad udienza fissa. 2. Questa Corte ha già chiarito, con principio che si condivide, e qui si intende ribadire, che in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, n.11, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli art. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601-01). Il principio deve essere ribadito anche in relazione alla posizione del difensore, attesa la funzione di garanzia e di difesa dallo stesso svolta. Nel caso concreto l'appello, seppure fuori termine, proprio a causa della mancata conoscenza dell'esito del giudizio, determinata dalla mancata partecipazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il difensore non aveva ricevuto avviso, rappresenta il primo atto utile con il quale far effettivamente valere la nullità a regime intermedio ricorrente nel caso in esame. Dalla lettura dell'atto emerge come la proposizione dell'appello fosse effettivamente volta ad ottenere una rimessione in termini ex art.175 cod. proc. pen. Inoltre, occorre considerare come questa Corte abbia chiarito che l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, H., Rv. 280346-01, nel caso concreto la Corte ha escluso la riqualificazione del mezzo di impugnazione, in quanto il ricorso era stato presentato da difensore non munito da procura speciale; Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480-01). Nel caso in esame, dunque, l'appello presentato, seppur tardivamente, non poteva essere riqualificato nel rimedio rescissorio in mancanza di procura speciale del difensore istante, dovendo il giudice adito verificare se ricorressero o meno i requisiti legittimanti la richiesta di rimessioni in termini. In tal senso, si deve ricordare che l'art. 175 cod. proc. pen. è stato oggetto di diversi interventi riformatori conseguenti al d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 ed alla riforma della I. 28 aprile 2014, n. 67 che con il superamento del processo in contumacia, e con l'introduzione del processo in assenza, ha rimodulato l'istituto della rimessione in termini, che non è più calibrato con riferimento alla conoscenza del processo contumaciale e richiama la sua portata solo nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore e caso fortuito come eventi impeditivi dell'osservanza di un termine di decadenza, che pone a carico del richiedente l'onere di provarne la sussistenza, a seguito della più generale riforma processuale del processo in assenza. Nel nuovo sistema processuale, dunque, atteso il necessario preventivo accertamento della conoscenza del processo ai fini della dichiarazione di assenza, lo strumento riparatorio in ordine ad eventuali lacune conoscitive del processo, successivamente alla formazione del giudicato è rappresentato unicamente dalla rescissione prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen. (in precedenza art. 625-ter cod. proc. pen.). Pertanto il condannato in assenza, quando provi che l'assenza è conseguenza di un'incolpevole conoscenza della celebrazione del processo, ha la possibilità di richiedere la rescissione del giudicato, con la ripetizione del giudizio di primo grado, mentre è stata soppressa la disposizione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. che regolava il diritto all'impugnazione della sentenza emessa in contumacia, senza consentire la ripetizione del giudizio di primo grado. Il rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen. mantiene, dunque, un suo ambito applicativo con esclusivo riferimento alla ricorrenza di una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Caso fortuito e forza maggiore che non possono escludersi nel caso in esame, attesa la mancata notifica al difensore della data della nuova udienza dopo il rinvio di ufficio, che rappresenta un'evenienza non imputabile in alcun modo al ricorrente e non uno sviluppo fisiologico del processo. 3. La fondatezza del motivo proposto comporta il necessario annullamento della sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. Cosi deciso il 31.01.2022 [OSCURATO:PERSONA]